Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1947/2017

Indennità di maternità per lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Chiarimenti

Pubblicato: 09/05/2017 In vigore dal: 09/05/2017 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di maternità per le lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato secondo il Messaggio INPS 1947/2017?

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Il Messaggio INPS 1947/2017 chiarisce che le lavoratrici autonome iscritte al regime contributivo agevolato (disciplinato dalla legge 190/2014 e successive modifiche) hanno diritto all'indennità di maternità a condizione di essere in piena regolarità contributiva. La regolarità contributiva sussiste quando risultano versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato, incluso il contributo di maternità pari a 7,44 euro annui, che rimane invariato rispetto al regime ordinario. Un aspetto cruciale è che il versamento in misura ridotta dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) determina un accredito proporzionalmente ridotto di mesi di contribuzione, attribuiti progressivamente dall'inizio dell'anno solare. Tuttavia, l'INPS chiarisce che la prestazione di maternità deve essere riconosciuta anche quando il versamento contributivo IVS sia insufficiente a coprire tutte le mensilità, purché sia garantita la piena regolarità contributiva nel versamento di tutti gli importi dovuti secondo le disposizioni del regime agevolato.

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Riferimento normativo

Indennità di maternità per lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 10-05-2017 Messaggio n. 1947 OGGETTO: Indennità di maternità per lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Chiarimenti Sono pervenuti alla Direzione generale diversi quesiti in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per il diritto alla prestazione di maternità delle lavoratrici autonome che abbiano beneficiato del regime contributivo agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Circolare n.35/2016). Nello specifico, è stato chiesto se il requisito, da verificare nel periodo di riferimento, sussista quando vi sia la sola regolarità contributiva, ovvero sia necessario anche l’accreditamento di un numero sufficiente di mesi di contribuzione. Il dubbio trae origine dalla circostanza per cui, come noto, il versamento di contributi in misura ridotta, rispetto all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, determina una proporzionale riduzione del numero di mesi accreditati, i quali vengono attribuiti progressivamente a partire dall’inizio dell’anno solare. I quesiti pervenuti si incentrano pertanto sulla possibilità di riconoscere la regolarità contributiva alle lavoratrici che abbiano regolarmente effettuato i versamenti contributivi in regime agevolato, sebbene tali versamenti non assicurino l’accredito di un numero sufficiente di mesi di contribuzione. Si osservi peraltro che, anche in presenza del regime previdenziale agevolato, le lavoratrici in questione sono tenute al versamento dell’intero contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa. Analizzata la questione alla luce di quanto sopra e della normativa vigente, il requisito cui avere riguardo, ai fini della tutela della maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato, è la piena regolarità contributiva, che sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato e nel rispetto delle relative disposizioni, compreso il contributo di maternità, che rimane invariato rispetto al regime ordinario. In tale situazione, la prestazione della maternità deve essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il versamento contributivo IVS sia insufficiente a coprire tutte le mensilità. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 1947/2017 è il riferimento normativo per lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato, indennità di maternità, regolarità contributiva e contributi ridotti. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per verificare i requisiti di accesso alle prestazioni sociali, l'accredito dei mesi contributivi, il versamento del contributo di maternità e la compatibilità tra regime agevolato e tutela della maternità secondo la legge 190/2014.

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