Quali sono i requisiti e le modalità per accedere alla proroga CIGS di 12 mesi per imprese in aree di crisi industriale complessa?
Spiegato da FiscoAI
La proroga CIGS di 12 mesi è un intervento straordinario di integrazione salariale riservato esclusivamente alle imprese che operano in aree di crisi industriale complessa riconosciute ufficialmente (come Taranto, Piombino, Gela, Livorno e altre 10 aree individuate). Si applica a quelle imprese che hanno già esaurito i trattamenti ordinari di cassa integrazione guadagni straordinaria e non possono più accedere ai normali ammortizzatori sociali secondo le regole del D.Lgs. 148/2015, sia per aver raggiunto i limiti massimi di durata (24 mesi nel quinquennio mobile) sia per mancanza dei criteri di autorizzazione richiesti. L'intervento richiede un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione interessata, e l'impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale con percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione. La durata massima è di 12 mesi, con stanziamenti di 216 milioni di euro per il 2016 e 117 milioni per il 2017, ripartiti tra le Regioni secondo le loro esigenze. L'INPS monitora il rispetto dei limiti di spesa e trasmette relazioni semestrali ai Ministeri competenti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Proroghe CIGS (12 mesi) per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa - istruzioni contabili – variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 04-05-2017
Messaggio n. 1873
Allegati n.5
OGGETTO: Proroghe CIGS (12 mesi) per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa -
istruzioni contabili – variazioni al piano dei conti.
Premessa
L’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, prevede che, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10 dello stesso articolo,
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 183 del 2014, il Governo può
adottare, con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 pubblicato nella G. U. del 7 ottobre 2016
ha attuato la suddetta previsione.
Si illustrano di seguito le disposizioni integrative e correttive relative al D.Lgs. n. 148/15
concernenti le integrazioni salariali per imprese operanti in un’area di crisi industriale
complessa.
Quadro normativo e regolamentare
L’art. 2, comma 1 lett. f) n. 3, del D.Lgs. n. 185/16 ha aggiunto all’art. 44 D.Lgs. 148/15 il
comma 11 bis, con il quale è stato introdotto un intervento straordinario di integrazione
salariale, nel limite di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016, della durata massima di 12
mesi, a favore delle imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa, come tale
riconosciuta alla data dell’ 8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
185/16.
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 30 del 14 ottobre 2016 ( all.1) ha fornito le prime
indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla presente disposizione e ha fornito in tabella la
descrizione delle aree di crisi industriale complessa comunicate dal Ministero dello sviluppo
economico.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, ha assegnato le risorse finanziarie, relative al 2016, alle varie Regioni interessate (v.
decreto assegnazione all.2).
Successivamente, il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2017, n. 19, all’art. 3 comma 1, ha disposto la prosecuzione della suddetta misura
prevedendo un apposito ulteriore stanziamento di 117 milioni di euro per il 2017 a carico del
Fondo sociale per occupazione e formazione.
Ha fatto seguito, infine, la circolare n. 7 del 24.3.2017, e il successivo decreto interministeriale
(v. all.3) con cui si definisce l’assegnazione delle risorse alle singole regioni per l’anno 2017.
Istruzioni procedurali
Innanzitutto, come il Ministero sottolinea, il trattamento in oggetto è un intervento CIGS, e in
quanto tale destinato a lavoratori e imprese che abbiano i requisiti previsti dalla normativa in
materia di integrazione salariale straordinaria, come disciplinati dagli articoli 1 e 20 del D.Lgs.
n. 148/15 (requisiti soggettivi ed oggettivi) e, come accennato sopra, riguarda esclusivamente
le imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa come individuate nella citata
tabella allegata.
Tale misura è destinata alle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo, di
precedenti trattamenti di CIGS, si trovino nell’impossibilità di ottenere ulteriori trattamenti di
CIGS, sia in qunato l’impresa abbia già esaurito la durata massima complessiva, di cui all’art. 4
comma 1 del D.Lgs n. 148/15, o la durata massima consentita per ciascuna causale, ai sensi
dell’art. 22, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 148/15, sia in quanto non ricorrono i criteri di
autorizzazione richiesti per le singole fattispecie ai sensi dell’art. 21 del decreto sopra citato.
In tali prime istruzioni (circolare MLPS n. 38/2016), a proposito della durata della CIGS, era
stata prevista la possibilità di concedere il trattamento per la durata massima di 12 mesi per
l’anno 2016, anche oltre il limite temporale del 31.12.2016, a condizione che entro il
31.12.2016 fosse stato stipulato l’accordo, presentata la domanda e iniziate le sospensioni o le
riduzioni di orario di lavoro.
Tuttavia, in merito a tale previsione, il Ministero è ulteriormente intervenuto a rettificare la
precedente indicazione in riscontro a numerose manifestazioni di difficoltà nel rispettare i limiti
temporali di sottoscrizione dell’accordo e di presentazione delle istanze, pervenute da parte
delle imprese, delle parti sociali e delle Regioni.
Pertanto, con circolare MLPS n. 35 del 15.11.2016 ( all.4), è stato previsto che, in
considerazione della specialità della disposizione e della complessità del procedimento per la
concessione della CIGS, al fine di garantire una effettiva fruibilità da parte delle imprese, in
caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nell’anno 2016, è possibile concedere la cassa
integrazione straordinaria anche se l’accordo in sede ministeriale sia sottoscritto dopo il 31
dicembre 2016 e l’istanza sia presentata oltre tale data. Per le medesime motivazioni, infine, il
Ministero ha anche ritenuto in caso di inizio delle sospensioni o riduzioni di orario nel 2016, sia
possibile concedere il trattamento sino al limite massimo di dodici mesi, anche superando il
limite temporale del 31 dicembre 2016, e fermo restando il limite di spesa complessivo (euro
216 milioni) e quello delle risorse assegnata alla singola regione.
Le ulteriori istruzioni relative alla fase di concessione da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, sono contenute nella citata circolare n. 38/2016 alla quale si rinvia.
Ciò posto, si evidenzia che gli interventi di proroga in argomento, come sopra illustrato, sono
autorizzati in deroga al limite massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile di cui all’art. 4
D.Lgs. 148/15: le procedure automatizzate di controllo dei limiti temporali terranno conto di
tale caratteristica dei relativi decreti e gli stessi saranno catalogati a livello centrale in banca
dati di Sistema UNICO con apposita flaggatura.
Inoltre, alla luce della fissazione dello stanziamento delle risorse finanziarie pari a 216 milioni
di euro per il 2016, e ulteriori 117 milioni per il 2017, l’INPS è tenuto a provvedere al
monitoraggio del rispetto di tale limite, avendo cura di trasmettere con relazioni semestrali al
Ministero del Lavoro e al Ministero dell’economia e finanze il monitoraggio della spesa.
A tal riguardo, in sistema UNICO, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito un
nuovo apposito codice evento:
171 – proroga per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa
Sempre ai suddetti fini di monitoraggio e rendicontazione della spesa sono istituiti appositi
codici di conguaglio UNIEMENS e relativi conti, di seguito illustrati.
Si segnala, infine, che la numerazione dei decreti in argomento non segue quella dei decreti
CIGS ma, essendo tali decreti emanati da una diversa divisione del Ministero e non numerati
dallo stesso, saranno catalogati in sistema UNICO con cinque cifre di cui le prime due
corrisponderanno all’anno di emanazione e le restanti tre al numero di protocollo (quindi il
primo decreto del 2017 sarà il 17001).
Istruzioni operative. Pagamento diretto.
Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto la procedura informatica in uso in
ambiente EAP (procedura pagamenti diretti CIG) è stata aggiornata per la liquidazione delle
prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento “171”, con emissione dei pagamenti
tramite procedura centralizzata.
Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo
addizionale.
CIGS con Ticket.
Come noto, il sistema di gestione della Cassa Integrazione Guadagni con ticket è stato esteso
agli eventi relativi alla CIGS a partire dal mese di marzo 2017.
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo
addizionale da versare - relativi agli interventi di cigs autorizzati ai sensi dell’art.44 co.11-bis
D.Lgs 148/2015 - si fa presente che gli elementi e codici di seguito illustrati dovranno essere
utilizzati dalle denunce di competenza del terzo mese successivo a quello di emanazione del
presente messaggio.
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di
lavoro, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale / ConguagliCIG / CIGAutorizzata /
CIGStraord / CongCIGSACredito / CongCIGSImporto, esporranno l’importo posto a conguaglio
relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale. La procedura
automatizzata ricostruirà nel DM2013 virtuale il codice “L041”. Per l’esposizione del contributo
addizionale, dovrà essere esposto il codice causale “E601” avente il significato di “Ctr.
addizionale CIG straordinaria” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.
CIGS Aggregata post D.Lgs. 148/2015.
Come chiarito al paragrafo 8.2 della circolare n.9/2017, l’utilizzo dell’esposizione della CIGS,
sulla base delle metodologia aggregata, resterà in vigore per le CIGS con eventi che hanno
inizio prima del mese di marzo 2017 e fino alla loro naturale scadenza.
Anche con riferimento alla CIGS ex art. 44, co. 11-bis. D. Lgs. N. 148/2015, l’esposizione del
conguaglio delle prestazioni soggette e non soggette al contributo addizionale dovrà essere
effettuata a cura dei datori di lavoro attenendosi alle modalità sotto riportate.
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, a partire dalle denunce di competenza del terzo
mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, verrà valorizzato all’interno
dell’elemento CausaleCongCIGS presente in DatiRetributivi / GestioneCIG / CIGStraordACredito
/ CIGSACredAltre, il nuovo codice causale “G611”, avente il significato di “Integr. salar.
Straord. Art. 44 co.11-bis D.Lgs 148/2015”.
Per l’esposizione del contributo addizionale, sarà valorizzato all’interno dell’elemento
CausaleContrAddCIGS il nuovo codice causale “E398”, avente il significato di “Ctr. addizionale
CIG straordinaria Art. 44 co.11-bis D.Lgs 148/2015”.
Istruzioni contabili
L’onere derivante dall’intervento di integrazione salariale straordinaria, riconosciuto a favore
delle imprese operanti nelle aree di crisi industriali complesse, ai sensi dell’art. 27 del D.L.
83/2012, convertito con modificazioni dalla L.134/2012, è ammesso ai sensi dell’art. 44,
comma 11bis del Decreto Legislativo n. 148/2015 entro il limite di spesa di 216 milioni di euro
per il 2016 e di 117 milioni di euro per l’anno 2017.
L’intervento integrativo salariale liquidato direttamente ai lavoratori e definito dal codice
evento
171 – proroga per imprese operanti in un’area di cristi industriale complessa -nell’ambito del
codice intervento “333 – intervento CIGS (D.LGS. n.148/2015)” (rif.to messaggio n.
840/2016)
è rilevato contabilmente, in maniera automatizzata, dalla procedura in uso per la liquidazione
delle prestazioni CIG opportunatamente adeguata, nell’ambito della gestione GAU – Gestione
degli oneri per il mantenimento del salario ai conti di nuova istituzione:
GAU30210 – per l’imputazione della proroga dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti delle imprese che operano in un’area
di crisi industriale complessa –competenza anni precedenti;
GAU30280 - per l’imputazione della proroga dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti delle imprese che operano in un’area
di crisi industriale complessa –competenza anno in corso.
L’onere attribuito ai conti sopra descritti deve essere assunto in contropartita del conto di
debito in uso GPA10029. Il mandato centralizzato verrà registrato sulla Direzione generale con
l’utilizzo del conto di interferenza in uso GPA55170.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate nell’ambito
del partitario contabile GPA10031 con il codice bilancio in uso:
“3074 – somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito GA
(Gestione assistenziale).
Eventuali recuperi di prestazioni erogate indebitamente andranno attribuite al nuovo conto:
GAU24210 – Entrate varie – recuperi e reintroiti della proroga dell’integrazione salariale
straordinaria, corrisposta direttamente ai lavoratori dipendenti delle imprese che operano in
un’area di crisi industriale complessa.
Al conto di entrata GAU24210 viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero indebiti
per prestazioni”, il codice bilancio in uso:
“1094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione
assistenziale).
Eventuali partite che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati
mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura RI, al conto
esistente GAU00030.
Il codice bilancio “1094” dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del
partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
Per quanto riguarda, invece, il contributo addizionale dovuto dalle imprese, autorizzate al
trattamento integrativo, lo stesso sarà corrisposto tramite F24 con la valorizzazione della
causale in uso “RCAD”.
La procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”,
opportunatamente adeguata, conferirà il biglietto automatizzato, relativo all’accertamento
contabile del credito vantato nei confronti delle aziende, con num. doc. “0000000005”
attraverso la valorizzazione dei nuovi conti:
GAU00181 per la rilevazione del credito vantato nei confronti delle aziende tenute al
versamento del contributo addizionale sulle integrazioni salariali straordinarie;
GAU21121 per la rilevazione del contributo addizionale – anni precedenti;
GAU21181 per la rilevazione del contributo addizionale – anno in corso.
L’erogazione delle prestazioni di integrazione salariale corrisposte dalle imprese che operano in
un’area di crisi industriale complessa, ammesse a conguaglio, verrà rilevata dalla procedura di
ripartizione DM che provvederà ad attribuire la proroga delle prestazioni di integrazione
salariale, indicata con i codici “L041” e “G611”, imputando il relativo onere ai nuovi conti:
GAU30165 per le proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria corrisposte ai
dipendenti delle imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa, ammesse a
conguaglio – anni precedenti;
GAU30265 per le proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria corrisposte ai
dipendenti delle imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa, ammesse a
conguaglio – anno in corso.
Per quanto dovuto dalle aziende a titolo di contribuzione addizionale, l’evidenza degli importi
esposti con i nuovi codici “E601” – CIGS con Ticket – e “E398” – CIGS aggregata, consentirà
alla procedura di ripartizione DM di attribuire l’entrata ai nuovi conti:
GAU21123 per la contribuzione addizionale su proroga CIGS – area di crisi industriale
complessa – anni precedenti;
GAU21183 per la contribuzione addizionale su proroga CIGS – area di crisi industriale
complessa – anno in corso.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l’applicazione
della normativa in esame, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 5 sono contenute le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
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ALLEGATO 1
Direzione Generale degli Ammortizzatori
sociali e I.O.
Div.III
Circolare n. 30 del 14.10.2016
Oggetto: Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 recante disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148,
149, 150 e 151, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Intervento di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese operanti in un’area di
crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
1) Quadro normativo
Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, recante disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151,
ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7.10.2016 ed è entrato in vigore il giorno 8.10.2016.
L’articolo 2 - Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015 – al comma 1, lettera f),
punto 3) ha aggiunto, all’articolo 44 del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo il comma
11, il comma 11-bis, con il quale è stato introdotto un intervento straordinario di integrazione
salariale, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016, della durata massima di
12 mesi, a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E I.O.
Via Flavia, 6 – Roma 00187
data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. n. 29/5998 del 13.10.2019, si forniscono di
seguito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla disposizione recata dal
provvedimento normativo sopra richiamato.
2) Ambito applicativo.
Il novellato disposto dell’art. 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, comma 11-bis,
definisce l’ambito di applicazione peculiare dell’istituto, disponendo che possono beneficiare
dell’integrazione salariale straordinaria esclusivamente le imprese operanti in un’area di crisi
industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto n.185 del 24 settembre
2016, ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Come comunicato dal Ministero dello sviluppo economico, le aree di crisi industriale
complessa riconosciute alla data del 08.10.2016 sono le seguenti:
Data e atto di
Regione Area di crisi complessa
riconoscimento
1 Lazio Rieti DM 13/04/2011
2 Puglia Taranto DL 129/2012
3 Toscana Piombino DL 43/2013
Friuli Venezia Trieste DL 43/2013
4
Giulia
5 Sicilia Termini Imerese AdP 22/07/2015
6 Sicilia Gela DM 20/05/2015
Isernia, Boiano, Campochiaro, DM 07/08/2015
7 Molise
Venafro
8 Toscana Livorno DM 07/08/2015
9 Marche-Abruzzo Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno DM 10/02/2016
10 Lazio Frosinone DM 12/09/2016
11 Sardegna Portovesme DM 13/09/2016
12 Liguria Savona DM 21/09/2016
13 Sardegna Porto Torres DM 7/10/2016
14 Umbria Terni-Narni DM 7/10/2016
Definito questo aspetto di portata territoriale, la norma ribadisce che si tratta di un intervento
di integrazione salariale straordinaria e, quindi, destinato ai lavoratori e alle imprese che abbiano i
requisiti previsti dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria, come disciplinati
dagli articoli 1 e 20 del D.Lgs. n. 148/2015.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E I.O.
Via Flavia, 6 – Roma 00187
Il trattamento di integrazione salariale straordinario introdotto si profila, inoltre, come una
misura destinata a quelle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, si trovino, nell’annualità 2016,
nell’impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria,
sia in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello
stesso.
La norma puntualizza, altresì, che il trattamento in questione viene autorizzato in deroga
all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 148/2015, che disciplinano,
rispettivamente, la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile per ciascuna
unità produttiva, prevista, in generale, per i trattamenti di integrazione salariale, e le singole durate
massime contemplate, nello specifico, per ciascuna delle causali di intervento straordinario di
integrazione salariale.
Considerati gli effetti che la deroga al regime ordinario delle durate e degli intervalli
produce sull’atteggiarsi del procedimento di integrazione salariale e la previsione del secondo
periodo del comma 11-bis, secondo cui, al fine di essere ammessa all’ulteriore intervento di
integrazione salariale, l’impresa ha l’onere “di dichiarare di non poter ricorrere al trattamento di
integrazione salariale né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni
attuative dello stesso”, l’ulteriore trattamento straordinario può essere autorizzato sia qualora
l’impresa abbia già esaurito la durata massima consentita dai trattamenti di integrazione salariale, in
chiave generale o in base alle singole causali di intervento, sia in assenza dei criteri di
autorizzazione richiesti per le singole fattispecie di intervento di integrazione salariale straordinaria,
di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015 e relative disposizioni di attuazione.
3) Durata del trattamento
Il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 11-bis dell’art. 44 può
essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l’anno 2016.
A tal fine, in considerazione della specialità della normativa in esame, si ritiene che in
presenza di un accordo sottoscritto nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o
riduzione di orario sempre nel 2016, sia possibile concedere il trattamento della durata di dodici
mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2016, fermo restando il limite di spesa
complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola Regione, come argomentato di
seguito al punto 5).
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E I.O.
Via Flavia, 6 – Roma 00187
4) Criteri di autorizzazione
Il trattamento straordinario di integrazione salariale, tenuto conto di quanto già chiarito nei
precedenti punti, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo
economico e della Regione interessata, qualora l’impresa presenti un piano di recupero
occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione
e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.
Sarà onere dell’impresa indicare nel dettaglio le misure di politiche attive concordate con la
Regione e le prospettive di rioccupazione che si intenda perseguire.
5) Onere di spesa
Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere autorizzato nel limite di spesa
di 216 milioni di euro per l’anno 2016; a tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22, come incrementata dall’articolo 43, comma 5, e dall’articolo 1, comma 187, lettera b), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.185 del 24 settembre 2016, le
Regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le Regioni in base alle
richieste, fermo restando il limite complessivo di spesa di 216 milioni di euro.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e trasmette le relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a al Ministero dell’economia e delle
finanze.
6) Procedimento e modalità di presentazione delle istanze
Come già detto in precedenza, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere
concesso previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata.
Considerata la peculiarità della fattispecie, si evidenzia che il trattamento in questione, sia per
quanto riguarda la fase di consultazione sindacale, sia per quanto concerne il procedimento in
generale, si pone in deroga agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 148/2015.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E I.O.
Via Flavia, 6 – Roma 00187
Le istanze, compilate secondo un apposito modulo che sarà reso disponibile sul sito
www.lavoro.gov.it - (http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali-e-incentivi-
alla-occupazione/Pagine/Modulistica.aspx ) - dovranno essere presentate alla Direzione Generale
degli Ammortizzatori Sociali e I.O. (mediante posta certificata all’indirizzo
Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it) entro un congruo termine.
L’istanza deve essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle
sospensioni o riduzioni di orario e del verbale di accordo previamente stipulato in sede governativa
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nell’istanza l’impresa dovrà dichiarare espressamente di non poter ricorrere al trattamento di
integrazione salariale straordinaria sia secondo le disposizioni del decreto n. 148/15, sia secondo le
disposizioni attuative dello stesso, esplicitandone le motivazioni in un’apposita relazione tecnica
allegata. Nella medesima relazione l’impresa dovrà illustrare dettagliatamente il piano di recupero
occupazionale e gli appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione
finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.
Si rappresenta, infine, che per quanto non espressamente evidenziato in questa circolare, si
applicano le disposizioni in vigore per i trattamenti straordinari di integrazione salariale previste
dalla normativa vigente.
F.to
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. UGO MENZIANI
EM/RC
_______________________________________________________________________________________________________
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E I.O.
Via Flavia, 6 – Roma 00187
ALLEGATO 2
m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_III_Crisi.REGISTRAZIONE.0000
001.12-12-2016
ALLEGATO 3
m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_III_Crisi.REGISTRAZIONE.0000012.05-04-2017
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTO l’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce
il Fondo sociale per occupazione e formazione;
VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in
materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell' attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro”;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante “Disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n 81 e 14 settembre
2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10
dicembre 2014, n. 183;
VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24
settembre 2016, n. 185, che al comma 11 dell’articolo 44 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 ha aggiunto il comma 11-bis, il quale ha previsto che “in
deroga all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite
massimo di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016, previo accordo stipulato in
1
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la
presenza del Ministero dello sviluppo economico e delle regione, può essere concesso
un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo
di 12 mesi, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’art. 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134”;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 3,
comma 1, che, modificando l’articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, ha riconosciuto, anche per il 2017, un ulteriore intervento di
integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di dodici mesi, destinato
alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, ai sensi dell’art. 27
del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, per il quale si provvede mediante 117 milioni di euro a carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto
residui;
2
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
CONSIDERATE le aree di crisi industriale complessa riconosciute alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, comunicate dal
Ministero dello sviluppo economico di seguito riportate:
Data e atto di
Regione Area di crisi complessa
riconoscimento
1 Lazio Rieti DM 13/04/2011
2 Puglia Taranto DL 129/2012
3 Toscana Piombino DL 43/2013
Friuli Venezia Trieste DL 43/2013
4
Giulia
5 Sicilia Termini Imerese AdP 22/07/2015
6 Sicilia Gela DM 20/05/2015
Isernia, Boiano, Campochiaro, DM 07/08/2015
7 Molise
Venafro
8 Toscana Livorno DM 07/08/2015
9 Marche-Abruzzo Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno DM 10/02/2016
10 Lazio Frosinone DM 12/09/2016
11 Sardegna Portovesme DM 13/09/2016
12 Liguria Savona DM 21/09/2016
13 Sardegna Porto Torres DM 7/10/2016
14 Umbria Terni-Narni DM 7/10/2016
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTE le note con le quali le Regioni coinvolte hanno richiesto l’assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie in relazione alle proprie esigenze;
CONSIDERATO che le esigenze finanziarie comunicate dalle Regioni
interessate, superano, complessivamente, il limite di spesa di 117 milioni di euro
previsto per il 2017 e, pertanto, le risorse da assegnare sono state riparametrare
applicando la percentuale di riduzione rispetto a quanto richiesto del 4,38%;
RITENUTO, alla luce della normativa di cui ai capoversi precedenti, di
ripartire tre le Regioni Lazio, Puglia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Molise,
Marche, Abruzzo, Sardegna, Liguria e Umbria la somma di euro 117.000.000,00
(centodiciassettemilioni/00) per la concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo
14 settembre 2015 n. 148, come modificato dall’articolo 3, comma 1, del decreto-
legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19.
DECRETA
ART. 1
Sono assegnate, per le competenze relative al 2017, le seguenti risorse
finanziarie alle Regioni Lazio, Puglia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Molise,
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Marche, Abruzzo, Sardegna, Liguria e Umbria, al fine della concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell’articolo
44 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, come modificato dall’articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19:
Regione Lazio – Euro 19.602.472,25;
Regione Puglia – Euro 19.124.363,17;
Regione Toscana – Euro 22.949.235,80;
Regione Friuli Venezia Giulia – Euro 4.220.632,20;
Regione Sicilia – Euro 6.290.445,28;
Regione Molise – Euro 6.215.418,03;
Regione Marche – Euro 7.649.745,27
Regione Abruzzo – Euro 4.207.359,90
Regione Sardegna – Euro 11.765.780,59;
Regione Liguria – Euro 10.193.456,73;
Regione Umbria – Euro 4.781.090,79.
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
ART. 2
L’onere complessivo, pari ad euro 117.000.000,00 (centodiciassettemilioni/00),
è posto a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all’art. 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità
in conto residui.
ART. 3
Le Regioni sono tenute a rispettare il limite delle risorse finanziarie ad esse
attribuite.
L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come
individuato dal precedente articolo e trasmette relazioni semestrali al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali www.lavoro.gov.it
Roma,31 Marzo 2017
F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti
F.to Il Ministro dell’Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan
7
ALLEGATO 4
Direzione Generale degli Ammortizzatori
Sociali e I.O.
DIV. III
Circolare n. 35 del 15.11.2016
Oggetto:. Intervento di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese
operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Nota integrativa alla Circolare n. 30 del 14.10.2016
.
In riscontro ai numerosi quesiti posti dalle imprese, parti sociali e regioni, acquisito il parere
dell’Ufficio legislativo prot. n. 6677 del 14 novembre 2016, si rappresenta quanto segue.
La circolare n. 30 del 14.10.2016 ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in
merito al trattamento straordinario di integrazione salariale, introdotto dal novellato disposto dell’art.
44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, comma 11-bis, a seguito dell’entrata in vigore del decreto
legislativo n. 185 del 24 settembre 2016.
Nel punto 3) Durata del trattamento, la circolare ha specificato la possibilità di concedere il
trattamento di integrazione salariale straordinaria della durata di dodici mesi, anche superando il
limite temporale del 31.12.2016, purché l’accordo sia sottoscritto nell’anno 2016, con domanda ed
inizio delle sospensioni o riduzioni di orario sempre nel 2016.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Flavia, 6 – Roma 00187
Sono pervenute, a tal proposito, numerose manifestazioni di palese difficoltà da parte delle
imprese, delle parti sociali e delle regioni interessate, nel rispettare i limiti temporali di
sottoscrizione dell’accordo e di presentazione delle istanze, così come individuati nella circolare in
questione.
Al fine di ovviare alle problematiche oggettive manifestate da tutti i soggetti coinvolti e
agevolare la possibilità di accedere al trattamento, si ritiene di rettificare la circolare n. 30 del
14.10.2016 nel punto 3) Durata del trattamento nel seguente modo:
“Il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 11-bis dell’art. 44 del
decreto legislativo n. 148 del 2015 può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per
l’anno 2016.
In considerazione della specialità della normativa in esame e tenuto conto della complessità del
procedimento per la concessione del trattamento, al fine di garantire la effettiva fruibilità da parte
delle imprese, si ritiene che in caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2016, sia
possibile concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale anche se l’accordo in sede
ministeriale sia sottoscritto dopo il 31.12.2016 e anche se l’istanza venga presentata oltre questa
data.
Per le medesime motivazioni, si ritiene che in caso di inizio delle sospensioni o riduzioni di
orario nel 2016, sia possibile concedere il trattamento sino al limite massimo di dodici mesi, anche
superando il limite temporale del 31.12.2016, e fermo restando il limite di spesa complessivo e
quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola regione, come argomentato di seguito al punto
5).”
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Menziani
(firmato digitalmente)
EM/RC
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20
e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i.. L’originale del documento firmato
digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.
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La proroga CIGS per aree di crisi industriale complessa rappresenta una deroga ai limiti ordinari di durata previsti dall'art. 4 e dall'art. 22 del D.Lgs. 148/2015, operando in regime di integrazione salariale straordinaria secondo l'art. 44 comma 11-bis. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare l'iscrizione dell'impresa nelle aree riconosciute, controllare l'esaurimento dei trattamenti ordinari, e gestire la documentazione relativa agli accordi sindacali, ai piani occupazionali e alle politiche attive, nonché monitorare i codici evento (171) e i codici causali (G611, E601, E398) per la corretta esposizione in UNIEMENS e la contabilizzazione nei conti GAU dedicati.
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