Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1762/2017

Integrazioni salariali straordinarie (CIGS) riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali - decreto 29 dicembre 2016 n. 98189 (G.U. n. 54 del 6-3-2017). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Pubblicato: 26/04/2017 In vigore dal: 26/04/2017 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere alla prosecuzione straordinaria della CIGS oltre i limiti ordinari per imprese di rilevante interesse strategico?

Spiegato da FiscoAI
Il decreto interministeriale n. 98189/2016 consente alle imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale di proseguire il trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) oltre i limiti ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015, a condizione che abbiano sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015 e che il loro piano industriale preveda il riassorbimento del personale sospeso o a orario ridotto. L'impresa deve dimostrare che la prosecuzione della CIGS è necessaria per il completamento del programma di riorganizzazione e deve impegnarsi a realizzare interventi di formazione e riqualificazione del personale. La domanda deve essere presentata telematicamente al Ministero del Lavoro entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, corredata da relazione tecnica e verbale sindacale che attestino i requisiti e specifichino il numero di lavoratori coinvolti e le modalità di sospensione o riduzione oraria. L'autorizzazione è concessa con decreto ministeriale previo parere di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio, nel limite complessivo di 90 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per il 2018. L'impresa autorizzata deve versare un contributo addizionale pari al 15% della retribuzione persa dal personale coinvolto, e l'erogazione della CIGS avviene con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS.

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Riferimento normativo

Integrazioni salariali straordinarie (CIGS) riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali - decreto 29 dicembre 2016 n. 98189 (G.U. n. 54 del 6-3-2017). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 27-04-2017 Messaggio n. 1762 Allegati n.3 OGGETTO: Integrazioni salariali straordinarie (CIGS) riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali - decreto 29 dicembre 2016 n. 98189 (G.U. n. 54 del 6-3-2017). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Premessa L’art. 42, comma 3, del Decreto Legislativo 148/2015, prevede che - per gli accordi CIGS conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, che riguardino imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, che siano tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, ed il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti di 24 mesi in un quinquennio mobile, superando altresì i limiti fissati dalla disciplina più favorevole prevista per i contratti di solidarietà cd difensivi - su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo stesso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere autorizzata la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale, per la durata e alle condizioni certificate da una commissione appositamente costituta presso la Presidenza del Consiglio e comunque nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018. Il successivo comma 4 bis dell’art .42 prevede poi che, nel caso in cui decidano di stipulare contratti di solidarietà, alle medesime imprese - con decreto del Ministro del lavoro, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e alle condizioni fissate dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio - possa essere concessa altresì la reiterazione della riduzione contributiva del 35% prevista, per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. A tali disposti normativi ha dato attuazione l’allegato decreto n. 98189, emanato dal Ministro del Lavoro di concerto sia con il Ministro dell’Economia che con il Ministro dello Sviluppo Economico. La circolare ministeriale n. 3 del 13/02/2017 (v. all.), della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande per l'accesso alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli artt. 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del Decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608. CIGS – codice evento – deroga limiti temporali Con messaggio n. 840 del 23.2.2016 sono stati definiti i codici intervento ed evento che tengono conto delle causali previste dal D.Lgs. 148/2015 per le integrazioni salariali straordinarie nonché di alcune specificità di settore o di tipologia di intervento. Pertanto, i decreti CIGS in oggetto saranno catalogati in Sistema UNICO con l’apposito codice evento “170 – CASI RILEVANTE INTERESSE STRATEGICO – ART. 42, C. 3”. Per tali decreti le procedure di controllo automatico terranno conto della deroga ai limiti temporali di cui agli art. 4 e 22 D.Lgs. 148/15. Contributo addizionale In base all’art. 5 del decreto 98189, l’impresa autorizzata alla CIGS ai sensi della disciplina in argomento, è tenuta a versare un contributo addizionale nella misura del 15 per cento della retribuzione persa dal personale sospeso o impiegato ad orario ridotto. Reiterazione degli sgravi contributivi di cui all’art.6 c.4 D.L. 510/96 conseguenti a contratti di solidarietà ex lege n.863/84, ora D.lgs 148/2015 Ambito soggettivo dell’applicazione della riduzione contributiva. Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella circolare n. 3/2017, sono destinatarie della reiterazione dello sgravio in argomento le imprese che presentano i requisiti previsti dall’art. 3 del DI n. 98189/2016 e che hanno avuto o hanno in corso un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/84 o del D. Lgs. N. 148/2015. La domanda e l’iter del procedimento di concessione sono regolati dall’art. 4 del predetto Decreto interministeriale. Modalità di applicazione della riduzione contributiva. La riduzione contributiva – eccedente i 24 mesi già oggetto di decontribuzione ex DL n. 34/2014 e DDII n.83312/2014 e 17981/2015 - è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro, hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte di contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto più del 20% rispetto a quello contrattuale. La prosecuzione della riduzione contributiva non può superare il limite massimo di 24 mesi complessivi, relativamente all’unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà. Ai fini del rispetto del limite di spesa annuo complessivo (4 milioni di euro per l’anno 2016, 90 milioni di euro per l’anno 2017 e 100 milioni di euro per l’anno 2018), a valere sul fondo sociale per l’occupazione e la formazione ex art.18, co.1, let. a), D.L.n.185/2008 l’Istituto è tenuto al monitoraggio, inviando relazioni mensili ai Ministeri interessati. Adempimenti delle Sedi. La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato. La Sede competente - accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto Interministeriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "9Q" che assume il nuovo significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi dell’art.42 c.4-bis del D.Lgs 148/2015". Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens - Modalità di compilazione del flusso. Aziende destinatarie di decreti interministeriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2017. Le aziende interessate dai provvedimenti interministeriali in oggetto, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito>, i seguenti elementi: nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il nuovo codice causale “L978”, avente il significato di “conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 42 C. 4- bis Dlgs 148/2015 Anno 2017”; nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo. Ai fini del recupero del beneficio riferito alle mensilità da gennaio 2017 a aprile 2017, i datori di lavoro potranno avvalersi del nuovo codice causale “L979” avente il significato di “Arr. Conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 42 c. 4 del D.Lgs 148/2015 anno 2017", da valorizzare nell’Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio, giugno e luglio 2017. Aziende destinatarie di decreti interministeriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2016. Le aziende interessate dai decreti interministeriali in oggetto, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi: nell’ elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L989”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 42 c.4 del D.Lgs 148/2015 Anno 2016”; nell’ elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo. In conformità a quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare. Con riguardo all’entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo ilpredetto limite massimo, le aziende dovranno porre a conguaglio solo la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti. Istruzioni contabili Per soddisfare l’esigenza di evidenziare contabilmente gli oneri catalogati nel Sistema UNICO con il codice evento “170 – CASI DI RILEVANTE INTERESSE STRATEGICO – ART. 42, C. 3”, con il messaggio n. 840/2016 è stato istituito il conto GAU30206. Si rimanda al citato messaggio anche per l’istruzione relativa alla rilevazione contabile di eventuali riaccrediti al codice bilancio “03074” del partitario contabile GPA10031 oltre alla rilevazione di eventuali recuperi e reintroti al conto GAU24206. I crediti accertati, per il recupero delle prestazioni in argomento, tramite la procedura RI dovranno essere a fine anno, evidenziati nel partitario contabile GPA00069 al codice bilancio “01094”, se divenuti inesigibili. Per quanto riguarda, invece, il versamento dovuto dalle imprese, autorizzate alla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, del contributo addizionale ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2016, n. 98189, vengono istituiti i seguenti conti di entrata: GAU00178 per la rilevazione del credito vantato nei confronti delle aziende tenute al versamento del contributo addizionale sulle integrazioni salariali straordinarie; GAU21118 per la rilevazione del contributo addizionale – anni precedenti; GAU21178 per la rilevazione del contributo addizionale – anno in corso. La procedura gestionale “RACE” in uso, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”, opportunatamente adeguata, conferirà il biglietto automatizzato relativo all’accertamento contabile del credito vantato nei confronti delle aziende con num. doc. “0000000005” ed acquisita la riscossione tramite il modello F24 con la valorizzazione della causale contributo “RCAD” in uso, provvederà a restituire la ripartizione del versamento tramite la contabilizzazione del biglietto con num. doc. “0000000001”. Ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla reiterazione delle riduzioni contributive di cui all’art. 6 comma 4 del D.L. 510/1996 conseguenti a contratti di solidarietà ex lege n. 863/1984 stipulati ai sensi dell’art. 42, comma 4bis del Decreto Legislativo n. 148/2015 è istituito il conto: GAW37131 per la rilevazione degli oneri in argomento da abbinare agli importi evidenziati dai datori di lavoro nel flusso UniEmens ai codici causale “L989”, “L978” e “L979”. La Direzione generale effettuerà il monitoraggio della spesa per le prestazioni di CIGS e per le riduzioni contributive, rendicontando mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e finanze, l’utilizzo degli stanziamenti a carico del Fondo per l’Occupazione, definiti in 4 milioni di euro per l’anno 2016, 90 milioni di euro per l’anno 2017 e 100 milioni di euro per l’anno 2018 (art. 6 Decreto n. 98189). Si riportano nell’allegato le variazioni apportate al piano dei conti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 2 CIRCOLARE n. 3 del 13/02/2017 Oggetto: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per lo sviluppo economico n. 98189 del 29.12.2016, emanato ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato e integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.L.gs. n. 185/2016. Indice: 1. Premessa 2. Oggetto 3. Condizioni per l’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale 3.1 Modalità per la presentazione dell’istanza 3.2 Istruttoria amministrativa e decreto di autorizzazione 3.3 Modalità di erogazione del trattamento e contributo addizionale 4. Sgravio contributivo 4.1. Ambito soggettivo di applicazione 4.2 Modalità di applicazione 4.3 Modalità di presentazione dell’istanza 4.4. Istruttoria amministrativa 5. Monitoraggio delle risorse finanziarie 1. Premessa Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, recante Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, Serie generale, ed è entrato in vigore il giorno 8 ottobre 2016 (cfr. articolo 6 del decreto legislativo). Con l’articolo 2, comma 1, lettera d), del citato D.Lgs n. 185/2016 è stato modificato ed integrato l’articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che detta i criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Con il decreto interministeriale n. 98189 del 29.12.2016 sono state individuate le modalità per l’applicazione del citato articolo e con la presente circolare - acquisito il parere dell’ufficio legislativo nota prot. 29/751/P del 2/2/2017 - sono impartite le prime indicazioni applicative. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione 2. Oggetto Le imprese che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale e tali che, per le ricadute occupazionali, condizionino le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, oppure l’utilizzo del contratto di solidarietà, possono accedere, rispettivamente, alle misure di cui all’articolo 42, commi 3 e 4-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 per la durata e alle condizioni certificate dalla Commissione di cui all’articolo 42, comma 4, del medesimo decreto legislativo e secondo i criteri definiti dal decreto n. 98189 del 29.12.2016 . 3. Condizioni per l’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal decreto interministeriale in oggetto è da intendersi come una proroga di un trattamento di CIGS già in corso. Al fine di poter accedere all’ulteriore periodo di CIGS è necessario che si ravvisino congiuntamente tutti i requisiti di seguito indicati: 1. l’impresa deve essere di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, per l’attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui ha sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui opera; 2. deve essere stato sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015, il cui piano industriale sottostante abbia previsto l’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015; 3. il piano industriale deve presentare condizioni per un rapido riassorbimento del personale che è stato sospeso o impiegato a orario ridotto; 4. il piano industriale deve rappresentare, altresì, l’impegno a realizzare, nel corso della prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione del personale interessato. L’istanza può essere presentata da una delle parti firmatarie dell’accordo in sede governativa di cui al punto 2. Preliminarmente alla presentazione dell’istanza l’articolo 4 del decreto interministeriale n. 98189/2016 richiede che sia sottoscritto specifico accordo, anche in sede sindacale, che consenta di verificare, oltre alla volontà delle parti interessate di proseguire la CIGS, anche gli estremi dell’intervento della CIGS e la relativa spesa: ulteriore periodo richiesto per il completamento del programma, numero dei lavoratori interessati e modalità di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. In sede di accordo e prima della stipula dello stesso, inoltre, le parti firmatarie verificano se l’azienda possa percorrere preliminarmente gli strumenti di CIGS di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In un’ottica di efficiente utilizzo delle risorse stanziate, nelle ipotesi in cui le parti individuino la percorribilità di interventi di CIGS ai sensi della normativa ordinaria, le parti si impegnano ad attivare i suddetti interventi, ferma restando la presentazione dell’istanza ai fini dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 148/2015 per la parte residua di CIGS necessaria per il completamento del piano industriale. M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione All’istanza deve essere allegata la relazione di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto n. 98189/2016, dalla quale risultino, oltre al possesso, da parte dell’impresa interessata, dei requisiti per accedere all’intervento, anche le prospettive di rapido riassorbimento e rioccupazione del personale sospeso o a orario ridotto, nonché gli sviluppi del piano industriale sottostante all’accordo stipulato in sede governativa entro il 31 luglio 2015. Verificati i requisiti di accesso alla proroga del trattamento di CIGS, per la conseguente autorizzazione del trattamento di sostegno al reddito, è necessario accertare la sostenibilità finanziaria dell’intervento programmato, stante le risorse finanziarie contingentate. 3.1 Modalità per la presentazione dell’istanza La domanda di autorizzazione del trattamento straordinario d’integrazione salariale deve essere presentata, con modalità telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, con le modalità operative stabilite nella presente circolare e con l’utilizzo dell’allegato modulo “ModuloIstanza- ProlungamentoCIGS”, reperibile nell’area “modulistica” indicata nella pagina Internet www.lavoro.gov.it. Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto interministeriale n. 98189/2016, che coincide con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, l’istanza deve essere presentata entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Alla domanda deve essere allegata una breve relazione che attesti la presenza dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto interministeriale n. 98189 del 29.12.2016 e il verbale, sottoscritto anche in sede sindacale, relativo al numero dei lavoratori coinvolti e alle modalità di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro da applicare durante la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale richiesto. La domanda, in bollo, deve essere trasmessa telematicamente alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, utilizzando il seguente indirizzo di posta certificata dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it Le istanze sono istruite conformemente all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio, che dovrà essere effettuato esclusivamente tramite pec. 3.2 Istruttoria amministrativa e decreto di autorizzazione Il procedimento amministrativo si svolge esclusivamente sulla documentazione trasmessa dalle parti interessate per via telematica. Nell’ambito del procedimento l’Ufficio competente della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione effettua l’istruttoria sulle domande presentate ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale in esame, verificando le condizioni di ammissibilità e i requisiti richiesti e trasmette una relazione tecnica alla Commissione istituita ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015. La Commissione può chiedere integrazioni istruttorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dati relativi agli sviluppi del piano industriale al Ministero dello sviluppo economico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3. In presenza della comunicazione di cui all’articolo 6, comma 3, non si procede in ogni caso all’emanazione di ulteriori decreti di autorizzazione. Ricevuto il parere della Commissione, la prosecuzione della CIGS è autorizzata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, predisposto dalla Direzione Generale ASIO. M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione 3.3 Modalità di erogazione del trattamento e contributo addizionale Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati all’articolo 6 del decreto 98189 del 29.12.2016, il trattamento di integrazione salariale è autorizzato con il pagamento diretto ai lavoratori dell’indennità da parte dell’INPS. L’impresa che è stata autorizzata alla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale è tenuta a versare un contributo addizionale nella misura del 15 per cento della retribuzione persa dal personale coinvolto dalle sospensioni o impiegato con riduzione di orario. 4. Sgravi contributivi conseguenti a contratti di solidarietà ex lege n. 863/84, ora D.Lgs. n. 148/15, nonché ex lege n. 608/96. Il decreto interministeriale n.98189 del 29.12.2016 prevede -altresì- la reiterazione della riduzione contributiva introdotta dall’art. 6, comma 4, D.L. 1°ottobre 1996, n. 510, conv, con mod., dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per gli anni 2016, 2017 e 2018 sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lett.a), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e per un massimo di 24 mesi, in favore delle imprese che abbiano stipulato entro il 31.07.2015 un accordo governativo il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo del contrato di solidarietà – per il quale abbiano già usufruito in via ordinaria della riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, D.L. n. 510/1996 – e che chiedano la reiterazione della misura in relazione ad un periodo di solidarietà che può essere già concluso o ancora in corso al momento della presentazione della domanda, che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D. I. n. 98189/2016. 4.1 Ambito soggettivo di applicazione della ulteriore riduzione contributiva Sono destinatarie della reiterazione della riduzione contributiva le imprese che presentano congiuntamente i requisiti elencati all’art. 3, lett. a), b) e c) del D.I. n. 98189/2016 e che hanno avuto o hanno in corso un contratto di solidarietà ai sensi del D. L. n. 726/84 o del D. Lgs. n. 148/15. 4.2 Modalità di applicazione della riduzione contributiva La riduzione contributiva è riconosciuta sempre nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La domanda avrà ad oggetto lo sgravio contributivo per il periodo di solidarietà previsto nell’accordo in sede governativa eccedente i 24 mesi già oggetto di decontribuzione ai sensi dell’art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, conv., con mod. dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, nonché dei decreti interministeriali n. 83312 del 7 luglio 2014 e n. 17981 del 14 settembre 2015. Si ribadisce, inoltre, che la prosecuzione della riduzione contributiva in parola non può superare il limite massimo di ventiquattro mesi complessivi relativamente all’unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà. Il provvedimento di ammissione dello sgravio contributivo farà riferimento all'importo massimo indicato dall'impresa istante e comunque entro il limite di spesa annuo, fatta salva la quantificazione effettiva dell'onere connesso alla decontribuzione successivamente calcolato dall'INPS o dall'NPGI. Conformemente a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del decreto interministeriale n. 98189 del 29 dicembre 2016, al fine del rispetto del limite di cui al comma 1 del medesimo articolo, l’INPS provvede al monitoraggio della spesa, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e finanze. M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione 4.3 Modalità di presentazione dell’istanza L’impresa produrrà la domanda di reiterazione della riduzione contributiva in bollo ed esclusivamente tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore del menzionato D.I. n. 98189/2016 all'indirizzo sgravicds@pec.lavoro.gov.it, con indicazione del codice pratica relativo all’istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata con la procedura denominata CIGS on-line, insieme a: 1. indicazione della stima della decontribuzione; 2. copia dell’accordo sottoscritto in sede governativa entro il 31 luglio 2015; 3. una breve relazione che attesti la presenza dei requisiti di cui all’art. 3, D.I. n.98189./2016 e indichi il numero dei lavoratori coinvolti e le modalità di riduzione dell’orario di lavoro applicate, anche ai fini della quantificazione della spesa (art. 4, comma 2, D.I. n. 98189/2016), con annesso elenco nominativo dei medesimi lavoratori recante la percentuale individuale di riduzione oraria; alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione con le modalità operative qui stabilite e la modulistica indicata nella pagina internet www.lavoro.gov.it (percorso Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarietà – Tipo A). Le istanze, a firma digitale, verranno istruite conformemente all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’inoltro effettuato esclusivamente tramite pec. 4.4 Istruttoria amministrativa e decreto di ammissione dello sgravio contributivo. Acquisito il parere della Commissione, di cui all’art. 42, comma 4, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, qualora le risorse disponibili lo consentano, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, adotterà il relativo provvedimento autorizzativo per un periodo non superiore complessivamente a 24 mesi ed entro i limiti di spesa di cui all’art. 6, comma 1, del decreto interministeriale citato (art. 4, comma 5, D.I. n. 98189/2016). 5. Monitoraggio delle risorse finanziarie. Gli interventi di cui alla presente circolare possono essere concessi entro il limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per il 2016, 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per l’anno 2018. Le risorse finanziarie sono stanziate per gli anni 2016, 2017 e 2018 sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto dei predetti limiti annuali, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede al monitoraggio della spesa. I dati di monitoraggio sono trasmessi con cadenza mensile alla Direzione generale ammortizzatori sociali e I.O. e al Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite complessivo di spesa, l’INPS ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e finanze. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Ugo Menziani (firmato digitalmente) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i.. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio. M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione

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La normativa sulla CIGS straordinaria per imprese strategiche si applica a situazioni di integrazione salariale, ammortizzatori sociali e politiche occupazionali, richiedendo la verifica di requisiti come l'interesse strategico nazionale, il piano industriale credibile e la sostenibilità finanziaria. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i limiti di spesa annuali, le modalità di versamento del contributo addizionale, i codici evento nel Sistema UNICO (codice 170) e le procedure di monitoraggio della spesa da parte dell'INPS, nonché le implicazioni contabili attraverso i conti GAU30206, GAU00178 e GAW37131 per la corretta rilevazione degli oneri e dei crediti.

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