Integrazioni salariali straordinarie (CIGS) riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali - decreto 29 dicembre 2016 n. 98189 (G.U. n. 54 del 6-3-2017). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Quali sono i requisiti e le modalità per accedere alla prosecuzione straordinaria della CIGS oltre i limiti ordinari per imprese di rilevante interesse strategico?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto interministeriale n. 98189/2016 consente alle imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale di proseguire il trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) oltre i limiti ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015, a condizione che abbiano sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015 e che il loro piano industriale preveda il riassorbimento del personale sospeso o a orario ridotto. L'impresa deve dimostrare che la prosecuzione della CIGS è necessaria per il completamento del programma di riorganizzazione e deve impegnarsi a realizzare interventi di formazione e riqualificazione del personale. La domanda deve essere presentata telematicamente al Ministero del Lavoro entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, corredata da relazione tecnica e verbale sindacale che attestino i requisiti e specifichino il numero di lavoratori coinvolti e le modalità di sospensione o riduzione oraria. L'autorizzazione è concessa con decreto ministeriale previo parere di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio, nel limite complessivo di 90 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per il 2018. L'impresa autorizzata deve versare un contributo addizionale pari al 15% della retribuzione persa dal personale coinvolto, e l'erogazione della CIGS avviene con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS.
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Riferimento normativo
Integrazioni salariali straordinarie (CIGS) riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali - decreto 29 dicembre 2016 n. 98189 (G.U. n. 54 del 6-3-2017). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 27-04-2017
Messaggio n. 1762
Allegati n.3
OGGETTO: Integrazioni salariali straordinarie (CIGS) riguardanti casi di
rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che
comportino notevoli ricadute occupazionali - decreto 29 dicembre
2016 n. 98189 (G.U. n. 54 del 6-3-2017). Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.
Premessa
L’art. 42, comma 3, del Decreto Legislativo 148/2015, prevede che - per gli accordi CIGS
conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, che riguardino imprese di
rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute
occupazionali, che siano tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, ed
il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione
salariale oltre i limiti di 24 mesi in un quinquennio mobile, superando altresì i limiti fissati
dalla disciplina più favorevole prevista per i contratti di solidarietà cd difensivi - su domanda
di una delle parti firmatarie dell'accordo stesso, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere
autorizzata la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale, per la durata e alle
condizioni certificate da una commissione appositamente costituta presso la Presidenza del
Consiglio e comunque nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro
per l'anno 2018.
Il successivo comma 4 bis dell’art .42 prevede poi che, nel caso in cui decidano di stipulare
contratti di solidarietà, alle medesime imprese - con decreto del Ministro del lavoro, emanato
di concerto con il Ministro dell’Economia e alle condizioni fissate dalla Commissione istituita
presso la Presidenza del Consiglio - possa essere concessa altresì la reiterazione della
riduzione contributiva del 35% prevista, per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di
lavoro in misura superiore al 20%, dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
A tali disposti normativi ha dato attuazione l’allegato decreto n. 98189, emanato dal Ministro
del Lavoro di concerto sia con il Ministro dell’Economia che con il Ministro dello Sviluppo
Economico.
La circolare ministeriale n. 3 del 13/02/2017 (v. all.), della Direzione Generale Ammortizzatori
Sociali e Incentivi all'Occupazione, ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle
domande per l'accesso alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria,
oltre i limiti di cui agli artt. 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del Decreto legislativo n. 148
del 2015, nonché i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di cui all'art. 6,
comma 4, del Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge
28 novembre 1996, n. 608.
CIGS – codice evento – deroga limiti temporali
Con messaggio n. 840 del 23.2.2016 sono stati definiti i codici intervento ed evento che
tengono conto delle causali previste dal D.Lgs. 148/2015 per le integrazioni salariali
straordinarie nonché di alcune specificità di settore o di tipologia di intervento.
Pertanto, i decreti CIGS in oggetto saranno catalogati in Sistema UNICO con l’apposito codice
evento “170 – CASI RILEVANTE INTERESSE STRATEGICO – ART. 42, C. 3”.
Per tali decreti le procedure di controllo automatico terranno conto della deroga ai limiti
temporali di cui agli art. 4 e 22 D.Lgs. 148/15.
Contributo addizionale
In base all’art. 5 del decreto 98189, l’impresa autorizzata alla CIGS ai sensi della disciplina in
argomento, è tenuta a versare un contributo addizionale nella misura del 15 per cento della
retribuzione persa dal personale sospeso o impiegato ad orario ridotto.
Reiterazione degli sgravi contributivi di cui all’art.6 c.4 D.L. 510/96 conseguenti a
contratti di solidarietà ex lege n.863/84, ora D.lgs 148/2015
Ambito soggettivo dell’applicazione della riduzione contributiva.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella circolare n. 3/2017, sono
destinatarie della reiterazione dello sgravio in argomento le imprese che presentano i requisiti
previsti dall’art. 3 del DI n. 98189/2016 e che hanno avuto o hanno in corso un contratto di
solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/84 o del D. Lgs. N. 148/2015.
La domanda e l’iter del procedimento di concessione sono regolati dall’art. 4 del predetto
Decreto interministeriale.
Modalità di applicazione della riduzione contributiva.
La riduzione contributiva – eccedente i 24 mesi già oggetto di decontribuzione ex DL n.
34/2014 e DDII n.83312/2014 e 17981/2015 - è riconosciuta nella misura del 35% della
contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione
dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro, hanno diritto alla riduzione del 35% sulla
parte di contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario
ridotto più del 20% rispetto a quello contrattuale.
La prosecuzione della riduzione contributiva non può superare il limite massimo di 24 mesi
complessivi, relativamente all’unità produttiva aziendale interessata dal contratto di
solidarietà.
Ai fini del rispetto del limite di spesa annuo complessivo (4 milioni di euro per l’anno 2016, 90
milioni di euro per l’anno 2017 e 100 milioni di euro per l’anno 2018), a valere sul fondo
sociale per l’occupazione e la formazione ex art.18, co.1, let. a), D.L.n.185/2008 l’Istituto è
tenuto al monitoraggio, inviando relazioni mensili ai Ministeri interessati.
Adempimenti delle Sedi.
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad
iniziativa del datore di lavoro interessato.
La Sede competente - accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda
(decreto Interministeriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento della riduzione contributiva - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale
il codice di autorizzazione "9Q" che assume il nuovo significato di "Azienda che ha stipulato
contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni
contributive ex lege 608/1996, ai sensi dell’art.42 c.4-bis del D.Lgs 148/2015".
Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens - Modalità di compilazione del
flusso.
Aziende destinatarie di decreti interministeriali di autorizzazione alla
riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno
2017.
Le aziende interessate dai provvedimenti interministeriali in oggetto, per esporre nel flusso
UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il nuovo codice causale “L978”,
avente il significato di “conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai
sensi dell’articolo 42 C. 4- bis Dlgs 148/2015 Anno 2017”;
nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
Ai fini del recupero del beneficio riferito alle mensilità da gennaio 2017 a aprile 2017, i datori
di lavoro potranno avvalersi del nuovo codice causale “L979” avente il significato di “Arr.
Conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 42 c. 4 del D.Lgs
148/2015 anno 2017", da valorizzare nell’Elemento <DenunciaAziendale>,
<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens.
Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente
nei flussi UniEmens di competenza di maggio, giugno e luglio 2017.
Aziende destinatarie di decreti interministeriali di autorizzazione alla
riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno
2016.
Le aziende interessate dai decreti interministeriali in oggetto, per esporre nel flusso UniEmens
le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di
<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
nell’ elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale di nuova
istituzione “L989”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio
contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 42 c.4 del D.Lgs 148/2015
Anno 2016”;
nell’ elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
In conformità a quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione
dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993, le predette operazioni di
conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
pubblicazione della presente circolare.
Con riguardo all’entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali
e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
Fermo ilpredetto limite massimo, le aziende dovranno porre a conguaglio solo la quota di
beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente
fruiti.
Istruzioni contabili
Per soddisfare l’esigenza di evidenziare contabilmente gli oneri catalogati nel Sistema UNICO
con il codice evento “170 – CASI DI RILEVANTE INTERESSE STRATEGICO – ART. 42, C. 3”,
con il messaggio n. 840/2016 è stato istituito il conto GAU30206.
Si rimanda al citato messaggio anche per l’istruzione relativa alla rilevazione contabile di
eventuali riaccrediti al codice bilancio “03074” del partitario contabile GPA10031 oltre alla
rilevazione di eventuali recuperi e reintroti al conto GAU24206.
I crediti accertati, per il recupero delle prestazioni in argomento, tramite la procedura RI
dovranno essere a fine anno, evidenziati nel partitario contabile GPA00069 al codice bilancio
“01094”, se divenuti inesigibili.
Per quanto riguarda, invece, il versamento dovuto dalle imprese, autorizzate alla prosecuzione
del trattamento di integrazione salariale, del contributo addizionale ai sensi dell’art. 5 del
Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2016, n. 98189, vengono istituiti i seguenti conti di
entrata:
GAU00178 per la rilevazione del credito vantato nei confronti delle aziende tenute al
versamento del contributo addizionale sulle integrazioni salariali straordinarie;
GAU21118 per la rilevazione del contributo addizionale – anni precedenti;
GAU21178 per la rilevazione del contributo addizionale – anno in corso.
La procedura gestionale “RACE” in uso, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”,
opportunatamente adeguata, conferirà il biglietto automatizzato relativo all’accertamento
contabile del credito vantato nei confronti delle aziende con num. doc. “0000000005” ed
acquisita la riscossione tramite il modello F24 con la valorizzazione della causale contributo
“RCAD” in uso, provvederà a restituire la ripartizione del versamento tramite la
contabilizzazione del biglietto con num. doc. “0000000001”.
Ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla reiterazione delle riduzioni
contributive di cui all’art. 6 comma 4 del D.L. 510/1996 conseguenti a contratti di solidarietà
ex lege n. 863/1984 stipulati ai sensi dell’art. 42, comma 4bis del Decreto Legislativo n.
148/2015 è istituito il conto:
GAW37131 per la rilevazione degli oneri in argomento da abbinare agli importi evidenziati
dai datori di lavoro nel flusso UniEmens ai codici causale “L989”, “L978” e “L979”.
La Direzione generale effettuerà il monitoraggio della spesa per le prestazioni di CIGS e per le
riduzioni contributive, rendicontando mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e finanze, l’utilizzo degli stanziamenti a carico del Fondo per
l’Occupazione, definiti in 4 milioni di euro per l’anno 2016, 90 milioni di euro per l’anno 2017 e
100 milioni di euro per l’anno 2018 (art. 6 Decreto n. 98189).
Si riportano nell’allegato le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 2
CIRCOLARE n. 3 del 13/02/2017
Oggetto: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro per lo sviluppo economico n. 98189 del 29.12.2016, emanato
ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato e integrato
dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.L.gs. n. 185/2016.
Indice:
1. Premessa
2. Oggetto
3. Condizioni per l’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale
3.1 Modalità per la presentazione dell’istanza
3.2 Istruttoria amministrativa e decreto di autorizzazione
3.3 Modalità di erogazione del trattamento e contributo addizionale
4. Sgravio contributivo
4.1. Ambito soggettivo di applicazione
4.2 Modalità di applicazione
4.3 Modalità di presentazione dell’istanza
4.4. Istruttoria amministrativa
5. Monitoraggio delle risorse finanziarie
1. Premessa
Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, recante Disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.148, 149, 150 e 151, a norma
dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, Serie generale, ed è entrato in vigore il giorno 8 ottobre 2016 (cfr.
articolo 6 del decreto legislativo).
Con l’articolo 2, comma 1, lettera d), del citato D.Lgs n. 185/2016 è stato modificato ed integrato
l’articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che detta i criteri per autorizzare la
prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli articoli 4,
comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché i criteri per la
reiterazione della riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Con il decreto interministeriale n. 98189 del 29.12.2016 sono state individuate le modalità per
l’applicazione del citato articolo e con la presente circolare - acquisito il parere dell’ufficio legislativo
nota prot. 29/751/P del 2/2/2017 - sono impartite le prime indicazioni applicative.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali
e Incentivi all'Occupazione
2. Oggetto
Le imprese che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015,
riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale e tali che, per le ricadute
occupazionali, condizionino le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale
abbia previsto l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli
articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, oppure l’utilizzo del
contratto di solidarietà, possono accedere, rispettivamente, alle misure di cui all’articolo 42, commi 3 e
4-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 per la durata e alle condizioni certificate dalla
Commissione di cui all’articolo 42, comma 4, del medesimo decreto legislativo e secondo i criteri
definiti dal decreto n. 98189 del 29.12.2016 .
3. Condizioni per l’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale oltre i limiti
previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del
2015.
Il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal decreto interministeriale in oggetto è da
intendersi come una proroga di un trattamento di CIGS già in corso. Al fine di poter accedere
all’ulteriore periodo di CIGS è necessario che si ravvisino congiuntamente tutti i requisiti di seguito
indicati:
1. l’impresa deve essere di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, per l’attività
svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui ha
sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui opera;
2. deve essere stato sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015, il cui
piano industriale sottostante abbia previsto l’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale
straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto
legislativo n. 148 del 2015;
3. il piano industriale deve presentare condizioni per un rapido riassorbimento del personale
che è stato sospeso o impiegato a orario ridotto;
4. il piano industriale deve rappresentare, altresì, l’impegno a realizzare, nel corso della
prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la
formazione e riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da
assicurare la rioccupazione del personale interessato.
L’istanza può essere presentata da una delle parti firmatarie dell’accordo in sede governativa di cui al
punto 2. Preliminarmente alla presentazione dell’istanza l’articolo 4 del decreto interministeriale n.
98189/2016 richiede che sia sottoscritto specifico accordo, anche in sede sindacale, che consenta di
verificare, oltre alla volontà delle parti interessate di proseguire la CIGS, anche gli estremi
dell’intervento della CIGS e la relativa spesa: ulteriore periodo richiesto per il completamento del
programma, numero dei lavoratori interessati e modalità di sospensione o riduzione dell’orario di
lavoro. In sede di accordo e prima della stipula dello stesso, inoltre, le parti firmatarie verificano se
l’azienda possa percorrere preliminarmente gli strumenti di CIGS di cui al decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
In un’ottica di efficiente utilizzo delle risorse stanziate, nelle ipotesi in cui le parti individuino la
percorribilità di interventi di CIGS ai sensi della normativa ordinaria, le parti si impegnano ad attivare i
suddetti interventi, ferma restando la presentazione dell’istanza ai fini dell’articolo 42 del decreto
legislativo n. 148/2015 per la parte residua di CIGS necessaria per il completamento del piano
industriale.
M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali
e Incentivi all'Occupazione
All’istanza deve essere allegata la relazione di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto n. 98189/2016,
dalla quale risultino, oltre al possesso, da parte dell’impresa interessata, dei requisiti per accedere
all’intervento, anche le prospettive di rapido riassorbimento e rioccupazione del personale sospeso o a
orario ridotto, nonché gli sviluppi del piano industriale sottostante all’accordo stipulato in sede
governativa entro il 31 luglio 2015.
Verificati i requisiti di accesso alla proroga del trattamento di CIGS, per la conseguente autorizzazione
del trattamento di sostegno al reddito, è necessario accertare la sostenibilità finanziaria dell’intervento
programmato, stante le risorse finanziarie contingentate.
3.1 Modalità per la presentazione dell’istanza
La domanda di autorizzazione del trattamento straordinario d’integrazione salariale deve essere
presentata, con modalità telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione
Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, con le modalità operative
stabilite nella presente circolare e con l’utilizzo dell’allegato modulo “ModuloIstanza-
ProlungamentoCIGS”, reperibile nell’area “modulistica” indicata nella pagina Internet
www.lavoro.gov.it.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto
interministeriale n. 98189/2016, che coincide con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, l’istanza deve essere presentata entro 45 giorni
dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Alla domanda deve essere allegata una breve relazione che attesti la presenza dei requisiti di cui
all’articolo 2 del decreto interministeriale n. 98189 del 29.12.2016 e il verbale, sottoscritto anche in sede
sindacale, relativo al numero dei lavoratori coinvolti e alle modalità di sospensione o riduzione
dell’orario di lavoro da applicare durante la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale
richiesto.
La domanda, in bollo, deve essere trasmessa telematicamente alla Direzione Generale degli
Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, utilizzando il seguente indirizzo di posta
certificata dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it
Le istanze sono istruite conformemente all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio, che
dovrà essere effettuato esclusivamente tramite pec.
3.2 Istruttoria amministrativa e decreto di autorizzazione
Il procedimento amministrativo si svolge esclusivamente sulla documentazione trasmessa dalle parti
interessate per via telematica.
Nell’ambito del procedimento l’Ufficio competente della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all’occupazione effettua l’istruttoria sulle domande presentate ai sensi dell’articolo 4,
commi 1 e 2, del decreto interministeriale in esame, verificando le condizioni di ammissibilità e i
requisiti richiesti e trasmette una relazione tecnica alla Commissione istituita ai sensi dell’articolo 42,
comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
La Commissione può chiedere integrazioni istruttorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dati relativi agli sviluppi del piano industriale al Ministero dello sviluppo economico, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 6, comma 3. In presenza della comunicazione di cui all’articolo 6, comma
3, non si procede in ogni caso all’emanazione di ulteriori decreti di autorizzazione.
Ricevuto il parere della Commissione, la prosecuzione della CIGS è autorizzata con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
predisposto dalla Direzione Generale ASIO.
M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali
e Incentivi all'Occupazione
3.3 Modalità di erogazione del trattamento e contributo addizionale
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati all’articolo 6 del decreto 98189 del
29.12.2016, il trattamento di integrazione salariale è autorizzato con il pagamento diretto ai lavoratori
dell’indennità da parte dell’INPS.
L’impresa che è stata autorizzata alla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale è tenuta a
versare un contributo addizionale nella misura del 15 per cento della retribuzione persa dal personale
coinvolto dalle sospensioni o impiegato con riduzione di orario.
4. Sgravi contributivi conseguenti a contratti di solidarietà ex lege n. 863/84, ora D.Lgs. n.
148/15, nonché ex lege n. 608/96.
Il decreto interministeriale n.98189 del 29.12.2016 prevede -altresì- la reiterazione della riduzione
contributiva introdotta dall’art. 6, comma 4, D.L. 1°ottobre 1996, n. 510, conv, con mod., dalla L. 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per gli anni 2016, 2017 e 2018 sul
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lett.a), D.L. 29 novembre
2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e per un massimo di 24 mesi, in favore
delle imprese che abbiano stipulato entro il 31.07.2015 un accordo governativo il cui piano industriale
abbia previsto l’utilizzo del contrato di solidarietà – per il quale abbiano già usufruito in via ordinaria
della riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, D.L. n. 510/1996 – e che chiedano la reiterazione
della misura in relazione ad un periodo di solidarietà che può essere già concluso o ancora in corso al
momento della presentazione della domanda, che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del D. I. n. 98189/2016.
4.1 Ambito soggettivo di applicazione della ulteriore riduzione contributiva
Sono destinatarie della reiterazione della riduzione contributiva le imprese che presentano
congiuntamente i requisiti elencati all’art. 3, lett. a), b) e c) del D.I. n. 98189/2016 e che hanno avuto
o hanno in corso un contratto di solidarietà ai sensi del D. L. n. 726/84 o del D. Lgs. n. 148/15.
4.2 Modalità di applicazione della riduzione contributiva
La riduzione contributiva è riconosciuta sempre nella misura del 35% della contribuzione a carico del
datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura
superiore al 20%.
La domanda avrà ad oggetto lo sgravio contributivo per il periodo di solidarietà previsto nell’accordo
in sede governativa eccedente i 24 mesi già oggetto di decontribuzione ai sensi dell’art. 5, D.L. 20
marzo 2014, n. 34, conv., con mod. dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, nonché dei decreti
interministeriali n. 83312 del 7 luglio 2014 e n. 17981 del 14 settembre 2015.
Si ribadisce, inoltre, che la prosecuzione della riduzione contributiva in parola non può superare il
limite massimo di ventiquattro mesi complessivi relativamente all’unità produttiva aziendale
interessata dal contratto di solidarietà.
Il provvedimento di ammissione dello sgravio contributivo farà riferimento all'importo massimo
indicato dall'impresa istante e comunque entro il limite di spesa annuo, fatta salva la quantificazione
effettiva dell'onere connesso alla decontribuzione successivamente calcolato dall'INPS o dall'NPGI.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del decreto interministeriale n. 98189 del 29
dicembre 2016, al fine del rispetto del limite di cui al comma 1 del medesimo articolo, l’INPS
provvede al monitoraggio della spesa, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e finanze.
M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali
e Incentivi all'Occupazione
4.3 Modalità di presentazione dell’istanza
L’impresa produrrà la domanda di reiterazione della riduzione contributiva in bollo ed esclusivamente
tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore del
menzionato D.I. n. 98189/2016 all'indirizzo sgravicds@pec.lavoro.gov.it, con indicazione del
codice pratica relativo all’istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata con la
procedura denominata CIGS on-line, insieme a:
1. indicazione della stima della decontribuzione;
2. copia dell’accordo sottoscritto in sede governativa entro il 31 luglio 2015;
3. una breve relazione che attesti la presenza dei requisiti di cui all’art. 3, D.I. n.98189./2016 e
indichi il numero dei lavoratori coinvolti e le modalità di riduzione dell’orario di lavoro applicate, anche
ai fini della quantificazione della spesa (art. 4, comma 2, D.I. n. 98189/2016), con annesso elenco
nominativo dei medesimi lavoratori recante la percentuale individuale di riduzione oraria;
alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione con le modalità
operative qui stabilite e la modulistica indicata nella pagina internet www.lavoro.gov.it (percorso
Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarietà – Tipo A).
Le istanze, a firma digitale, verranno istruite conformemente all’ordine cronologico di presentazione
risultante dall’inoltro effettuato esclusivamente tramite pec.
4.4 Istruttoria amministrativa e decreto di ammissione dello sgravio contributivo.
Acquisito il parere della Commissione, di cui all’art. 42, comma 4, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148,
qualora le risorse disponibili lo consentano, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, adotterà il relativo provvedimento autorizzativo
per un periodo non superiore complessivamente a 24 mesi ed entro i limiti di spesa di cui all’art. 6,
comma 1, del decreto interministeriale citato (art. 4, comma 5, D.I. n. 98189/2016).
5. Monitoraggio delle risorse finanziarie.
Gli interventi di cui alla presente circolare possono essere concessi entro il limite complessivo di
spesa di 4 milioni di euro per il 2016, 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per
l’anno 2018.
Le risorse finanziarie sono stanziate per gli anni 2016, 2017 e 2018 sul Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Ai fini del rispetto dei predetti limiti annuali, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede al
monitoraggio della spesa.
I dati di monitoraggio sono trasmessi con cadenza mensile alla Direzione generale ammortizzatori
sociali e I.O. e al Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato.
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite complessivo di
spesa, l’INPS ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell’economia e finanze.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Menziani
(firmato digitalmente)
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21
del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i..
L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.
M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali
e Incentivi all'Occupazione
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La normativa sulla CIGS straordinaria per imprese strategiche si applica a situazioni di integrazione salariale, ammortizzatori sociali e politiche occupazionali, richiedendo la verifica di requisiti come l'interesse strategico nazionale, il piano industriale credibile e la sostenibilità finanziaria. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i limiti di spesa annuali, le modalità di versamento del contributo addizionale, i codici evento nel Sistema UNICO (codice 170) e le procedure di monitoraggio della spesa da parte dell'INPS, nonché le implicazioni contabili attraverso i conti GAU30206, GAU00178 e GAW37131 per la corretta rilevazione degli oneri e dei crediti.
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