Quali sono i chiarimenti forniti dall'INPS sulla concessione della Cassa Integrazione in Deroga per il 2017 e come si gestisce la continuità con altri ammortizzatori sociali?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1713/2017 fornisce chiarimenti sulla possibilità per le Regioni e Province autonome di concedere Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) per periodi che iniziano e terminano nel 2017, purché consecutivi senza soluzione di continuità a precedenti interventi ordinari scaduti dopo il 31 dicembre 2016. Questo si applica alle aziende che hanno esaurito gli strumenti ordinari di flessibilità e necessitano di ammortizzatori sociali straordinari.
Il documento chiarisce che la continuità può essere mantenuta anche quando il periodo ordinario è seguito da ferie programmate o chiusure aziendali, che non interrompono la consecutività richiesta. Inoltre, le prestazioni erogate dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale sono equiparate agli ammortizzatori sociali ordinari, consentendo la decretazione di CIGD in continuità con tali prestazioni.
Per i fondi di solidarietà bilaterale alternativi non gestiti dall'INPS, il datore di lavoro deve fornire una dichiarazione di responsabilità attestante l'avvenuta fruizione delle prestazioni e la data di fine intervento. Analogamente, per le ferie programmate o chiusure aziendali, è necessaria una dichiarazione specifica con indicazione della data di conclusione.
L'aspetto rilevante per le aziende è che la gestione corretta della documentazione e delle dichiarazioni di responsabilità è essenziale per garantire l'accesso alla CIGD in deroga, evitando interruzioni nella continuità degli ammortizzatori e rispettando i diritti dei lavoratori alle ferie nell'anno di maturazione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga – chiarimenti in merito alla concessione della Cig in deroga per l’annualità 2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 21-04-2017
Messaggio n. 1713
OGGETTO: Cassa Integrazione Guadagni in Deroga – chiarimenti in merito alla
concessione della Cig in deroga per l’annualità 2017.
Com’è noto, la circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, recepita dall’Istituto con la circolare n. 217 del 13 dicembre 2016, ha previsto la
possibilità, per le Regioni e Province autonome, di utilizzare le risorse destinate alla
decretazione in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014 fino al 50% delle
risorse ad esse attribuite, per le concessione di ammortizzatori in deroga anche con
decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, “purché consecutivi alla fruizione di precedenti
interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati
entro e non oltre il 31 dicembre 2016”.
Nella circolare n. 217/2016 si chiarisce, in particolare, che “la concessione di cassa
integrazione guadagni in deroga potrà interessare anche periodi di intervento che hanno inizio
e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi – cioè senza soluzione di continuità – alla
fruizione di precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o di cassa
integrazione guadagni straordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016”.
In considerazione delle problematiche evidenziatesi nei primi mesi di applicazione, il Ministero
vigilante, con nota prot. n.5889 del 6 aprile 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine
all’ambito di applicazione della decretazione per il 2017 ed alla gestione delle ferie
programmate/chiusura aziendale.
In ordine al primo argomento è stato precisato che le prestazioni di integrazione al reddito in
costanza di rapporto di lavoro (assegno ordinario/assegno di solidarietà) garantite dal Fondo di
Integrazione Salariale (F.I.S.) e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi, così come quelle
garantite da tutti i fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e ss. del d.lgs. 148/2016, sono da
annoverare tra gli ammortizzatori sociali e, conseguentemente, le Regioni e le Province
autonome possono decretare Cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017 in continuità
con le prestazioni erogate dai sopradetti fondi.
Al riguardo si sottolinea che i Fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all’art. 27 del
d.lgs. 148/2016 non sono fondi gestiti dall’Istituto; pertanto, al fine di consentire la verifica del
requisito della continuità, il datore di lavoro dovrà fornire all’Istituto un’apposita dichiarazione
di responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai citati fondi, con
la specifica della data di fine intervento.
Quanto al secondo argomento, si forniscono indicazioni relative all’art. 2, comma 9, del D.I. n.
83473 del 1 agosto 2014, il quale prevede che "Allo scopo di fruire dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga, l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti
ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue".
Sul punto, il Ministero del Lavoro, al fine di garantire il rispetto del D.I. n.83473 e il diritto dei
lavoratori a godere delle ferie nell'anno di maturazione, ha precisato che non è possibile
considerare la fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale alla stregua di una ripresa
dell'attività lavorativa. La fruizione delle stesse va considerata quale adempimento di un
obbligo necessario per poter accedere alla CIGD e, pertanto, non costituisce un periodo
interruttivo della continuità richiesta per i periodi con decorrenza successiva al 31 dicembre
2016.
Ne consegue che un periodo di intervento dell’ammortizzatore ordinario, a cui faccia seguito la
fruizione di ferie programmate/chiusure aziendale, e che termini oltre il 31 dicembre 2016,
consente la concessione di trattamenti di cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017.
Anche in questo caso il datore di lavoro dovrà fornire all’Istituto un’apposita dichiarazione di
responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale con
la specifica della data di conclusione delle stesse.
La sede territoriale che ha in carico l’autorizzazione della domanda provvederà a chiederne lo
sblocco.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 1713/2017 è il riferimento principale per chi gestisce Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, ammortizzatori sociali, Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e Fondi di Solidarietà Bilaterale. Consulenti del lavoro e responsabili HR lo consultano per comprendere la continuità degli interventi, la gestione delle ferie programmate, le dichiarazioni di responsabilità e l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale in deroga per il 2017.
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