Chiarimenti in merito al messaggio Hermes n.828/2017 relativo al congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all’art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012.
Quali sono le regole per fruire del congedo facoltativo dei padri lavoratori dipendenti nel 2017 secondo il Messaggio INPS 1581/2017?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1581/2017 chiarisce le modalità di fruizione del congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti previsto dalla legge 92/2012. La norma stabilisce che nel 2017 il congedo facoltativo può essere utilizzato solamente per eventi (nascita, adozione o affidamento) verificatisi nell'anno 2016, entro il termine ordinario di 5 mesi dall'evento stesso. Per gli eventi occorsi nel 2017, invece, non è possibile fruire del congedo facoltativo né della relativa indennità, secondo quanto disposto dal precedente Messaggio 828/2017. Questo chiarimento è stato necessario perché molti datori di lavoro e lavoratori avevano richiesto precisazioni sulla possibilità di usufruire di tale diritto nei primi mesi dell'anno. La distinzione temporale è fondamentale: gli eventi del 2016 rimangono disciplinati dalle norme precedenti (legge di stabilità 2016), mentre quelli del 2017 seguono le nuove disposizioni più restrittive introdotte dal Messaggio 828/2017.
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Riferimento normativo
Chiarimenti in merito al messaggio Hermes n.828/2017 relativo al congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all’art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 10-04-2017
Messaggio n. 1581
OGGETTO: Chiarimenti in merito al messaggio Hermes n.828/2017 relativo al
congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all’art.4,
comma 24, lettera a) della legge 92/2012.
A seguito della pubblicazione del Messaggio Hermes n.828 del 24 febbraio u.s. in tema di
fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, sono
pervenute richieste di chiarimento in merito alla possibilità di fruire del congedo facoltativo
nell’anno 2017.
A tal proposito si rappresenta che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può
essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o
dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti
nell’anno 2016.
Si precisa pertanto che la disposizione contenuta nel messaggio 828/2017, relativa
all’impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017 e della relativa indennità, si
riferisce ai soli eventi avvenuti nell’anno 2017, rimanendo valide, per gli eventi verificatisi
nell’anno 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex art. l'art.1, comma 205, della legge
28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il congedo facoltativo per i padri è disciplinato dall'art. 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012 e rappresenta un istituto di protezione della genitorialità per i lavoratori dipendenti. Commercialisti e responsabili risorse umane devono verificare la data dell'evento (nascita, adozione, affidamento) per determinare se applicare le disposizioni della legge di stabilità 2016 oppure le nuove limitazioni introdotte nel 2017. La fruizione entro 5 mesi dall'evento e il diritto all'indennità sono elementi essenziali per la corretta gestione amministrativa e retributiva del congedo parentale.
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