Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Precisazioni.
Quali sono le modalità e i termini per il versamento dei contributi arretrati al Fondo di solidarietà per la riscossione dei tributi erariali?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1518/2017 fornisce chiarimenti operativi sul Fondo di solidarietà istituito presso l'INPS con Decreto Interministeriale n. 95439/2016, destinato al sostegno del reddito e alla riqualificazione professionale del personale addetto alla riscossione dei tributi. L'obbligo contributivo decorre dal 1° gennaio 2014 con un'aliquota dello 0,30% sulle retribuzioni imponibili, ma l'adeguamento operativo è stato effettuato solo da febbraio 2017. Le aziende che non hanno ancora versato i contributi arretrati dal gennaio 2014 al gennaio 2017 devono procedere entro il 16 aprile 2017. Per facilitare l'adempimento, le imprese possono utilizzare il codice di recupero "M323" nelle denunce relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017, che identifica specificamente i contributi arretrati per questo Fondo nel periodo gennaio 2014-gennaio 2017.
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Riferimento normativo
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Precisazioni.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 05-04-2017
Messaggio n. 1518
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale
addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Decreto
interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Precisazioni.
Con la circolare n. 6 dell’11 gennaio 2017 è stata illustrata la disciplina del Fondo di solidarietà
per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale
del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, istituito presso l’INPS con
D.I. n. 95439/2016.
Nella medesima veniva, tra l’altro, evidenziato che l’obbligo contributivo, per il finanziamento
delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di solidarietà di cui si tratta, decorre dal 1°
gennaio 2014 e che, sotto il profilo operativo, l’adeguamento dell’aliquota contributiva, pari
allo 0,30% delle retribuzioni imponibili, è stato effettuato dal mese di febbraio 2017.
Nel fornire indicazioni in ordine alle modalità di denuncia e di versamento dei contributi dovuti
dal mese di gennaio 2014 al mese di gennaio 2017, si è precisato, altresì, che le imprese
potessero effettuare il versamento delle predette competenze arretrate, entro il giorno 16 del
terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in epigrafe (1).
Pertanto, le imprese che non abbiano ancora provveduto al predetto adempimento dovranno
procedere al versamento dei contributi di cui si tratta entro il 16 aprile 2017. Ciò premesso, ad
integrazione delle istruzioni precedentemente fornite, si precisa che le aziende possono esporre
il codice di recupero delle competenze arretrate “M323” (2) nelle denunce aventi competenza
gennaio, febbraio e marzo 2017.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Note
(1) Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993,
approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1;
(2) Il codice “M323” ha assunto il significato di “Fondo di solidarietà per il sostegno del
reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale
addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali ex D.I. 95439/2016, periodo gennaio
2014/ gennaio 2017”.
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Il Messaggio INPS 1518/2017 riguarda i contributi di solidarietà e il finanziamento di fondi speciali per il personale della riscossione tributaria. Commercialisti e aziende devono gestire l'aliquota contributiva dello 0,30%, i versamenti arretrati e l'utilizzo del codice di recupero M323 nelle denunce contributive, applicando le scadenze previste dalla normativa INPS e dai decreti interministeriali.
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