Qual è la differenza tra Unità operativa e Unità produttiva secondo il Messaggio INPS 1444/2017, e come devono essere valorizzate nei flussi UniEmens?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1444/2017 chiarisce due concetti distinti applicabili alle aziende con più sedi di lavoro. L'Unità operativa è il luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di uno o più dipendenti, ed è obbligatoria da gennaio 2016 anche in assenza di sedi multiple (valorizzata con "0" per la sede principale). L'Unità produttiva, introdotta dalla riforma degli ammortizzatori sociali del 2015, è uno stabilimento o struttura che presenta tre requisiti cumulativi: autonomia finanziaria o tecnico-funzionale, capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o una fase completa, e maestranze continuative. La compilazione dell'Unità produttiva è obbligatoria a partire dalle denunce di marzo 2017, anche in assenza di unità produttive (sempre valorizzata con "0" per la sede principale). Nella pratica, una sede di lavoro può essere contemporaneamente Unità operativa e Unità produttiva (come la sede principale), oppure solo Unità operativa se non possiede i requisiti specifici dell'Unità produttiva. Le aziende devono censire le nuove sedi attraverso la Procedura di iscrizione e variazione azienda, selezionando autonomamente se la sede costituisce anche Unità produttiva sulla base dei criteri amministrativi indicati.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Nuove funzionalità per agevolare la gestione delle Unità produttive.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 31-03-2017
Messaggio n. 1444
OGGETTO: Nuove funzionalità per agevolare la gestione delle Unità produttive.
Con le recenti circolari 9/2017 e 56/2017 sono state fornite ulteriori indicazioni circa il
concetto di unità produttiva e sono state date istruzioni volte a favorire la gestione delle unità
produttive attraverso la Procedura di iscrizione e variazione azienda, nonché la corretta
valorizzazione di tale elemento nel flusso UniEmens.
Al riguardo, attesa la decorrenza della valorizzazione obbligatoria del predetto elemento a
partire dalle denunce contributive di competenza marzo 2017, appare utile riassumere le
regole amministrative che ne governano la gestione attraverso la suddetta procedura di
anagrafica aziendale e l’esposizione nell’ambito dei flussi UniEmens.
Preliminarmente, si ricorda che costituisce “Unità operativa” il luogo dove si svolge
stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (cfr. circ. n. 172/2010) ovvero la
sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità. A partire dalle denunce di
competenza di gennaio 2011 la compilazione dell’elemento “Unità operativa” è obbligatoria
solo laddove l’azienda abbia costituito Unità operative; a partire dalle denunce di gennaio
2016, la compilazione è obbligatoria anche in assenza di Unità operative, per cui, in presenza
[1]
della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell’azienda, nel
flusso UniEmens il predetto elemento dovrà comunque essere valorizzato con il valore “0”.
La “Unità produttiva”, concetto introdotto con la riforma degli ammortizzatori sociali operata
attraverso il decreto legislativo n. 148/2015, presenta invece profili di specificità strettamente
connessi al corretto funzionamento delle prestazioni di integrazione salariale afferenti alla
Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ovvero ai Fondi di solidarietà nel nuovo
quadro normativo. In questa prospettiva costituisce “Unità produttiva” lo stabilimento o la
struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenta
congiuntamente i seguenti requisiti (circ. n. 197/2015, circ. n. 9/2017, mess. n. 56/2017):
a) risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con dette
accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di
indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le
scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a
stabilimento/struttura;
b) è idoneo/a a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso,
intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell’ambito del quale si svolge, in tutto
o in parte la produzione di beni o servizi dell’azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri
scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad auna fase completa dell’attività
produttiva;
c) ha maestranze adibite in via continuativa.
Si ricorda che, con riferimento ad una durata presuntiva relativa all’individuazione per i cantieri
edilizi e affini compresi quelli relativi all’impiantistica industriale, è stato fissato ad un mese il
limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti
cantieri (circ. n. 139/16, parte seconda punto 5).
La compilazione dell’elemento “Unità produttiva” è obbligatoria a partire dalle denunce di
[2]
marzo 2017, anche in assenza di unità produttive (circ. n. 9/2017). Pertanto, anche in
questo caso, in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede
legale dell’azienda, dovrà comunque essere valorizzato con il valore “0” nell’ambito del flusso
UniEmens.
Ciò premesso, posto il diverso significato dei due predetti elementi, in concreto si possono
riscontrare situazioni in cui un plesso produttivo costituisca Unità operativa e al contempo
Unità produttiva – è questo sicuramente il caso della sede di lavoro principale (codice 0) –
ovvero situazioni in cui il plesso produttivo costituisce Unità operativa (codice da 1 a seguire),
in quanto luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti, ma non
Unità produttiva, dal momento che lo stesso non presenta i requisiti costituitivi della Unità
produttiva sopra indicati.
Come noto, nella prassi amministrativa, ogni sede di lavoro è contraddistinta con un sistema di
numerazione progressiva gestito attraverso la Procedura di iscrizione e variazione azienda,
sulla base del quale con il valore “0” viene codificata la sede di lavoro principale (coincidente o
meno con la sede legale) e con i valori crescenti a partire da “1” vengono codificate le ulteriori
sedi di lavoro diverse dalla sede principale e dalle precedenti. L’elemento che differenzia ogni
sede di lavoro dalle altre è costituito dalle informazioni che individuano l’ubicazione della sede
medesima (indirizzo, località, provincia, ecc.).
Sotto il profilo applicativo, l’operazione di codifica della sede di lavoro principale viene
effettuata in modalità automatizzata direttamente dalla predetta procedura, per cui
l’ubicazione della sede principale (codice 0) costituisce al contempo Unità operativa e Unità
produttiva. Il censimento delle eventuali sedi di lavoro diverse da quella principale va invece
effettuato a cura dell’azienda avvalendosi delle funzionalità della procedura medesima, che,
con un sistema di numerazione progressiva, censisce ognuna delle predette sedi di lavoro
diversa dalla principale (coincidente o meno con la sede legale) sulla base di valori crescenti a
partire da “1”. Una volta operato il censimento della nuova sede di lavoro – che, per quanto
sopra detto, costituisce sempre Unità operativa - la procedura consente di autocertificare se la
sede medesima abbia i requisiti per la registrazione anche come Unità produttiva.
Al riguardo, l’Istituto sta realizzando sviluppi della Procedura di iscrizione e variazione azienda,
allo scopo di attribuire con modalità automatizzate il codice identificativo dell’Unità operativa
ad ogni sede di lavoro diversa da quella principale. In tal modo, una volta immatricolata la
nuova sede di lavoro, che costituisce sempre Unità operativa, l’azienda dovrà solo valutare la
sussistenza dei presupposti per l’iscrizione della stessa anche come Unità produttiva e, nel
caso, selezionare l’apposito campo, procedendo infine al rilascio telematico della relativa
autocertificazione.
Fino al rilascio della nuova funzionalità sopra decritta, previsto entro la metà del prossimo
mese di aprile, le aziende, ogniqualvolta procedano all’iscrizione di una nuova sede di lavoro,
avranno cura di selezionare l’opzione Unità operativa e, se del caso, quella di Unità produttiva.
Allo scopo di favorire la comprensione delle prassi operative qui illustrate, si riportano di
seguito alcuni esempi.
1. Azienda con unica sede di lavoro:
- lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 -
<UnitaProduttiva> = 0;
2. Azienda con sede principale di lavoro + una unità produttiva (1) che costituisce al
contempo Unità operativa (1):
- lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 -
<UnitaProduttiva> = 0;
- lavoratore operante presso l’unità operativa/produttiva: <UnitaOperativa> = 1 -
<UnitaProduttiva> = 1.
3. Azienda con sede principale di lavoro + una unità operativa (1) che non costituisce Unità
produttiva:
- lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 -
<UnitaProduttiva> = 0;
- lavoratore operante presso l’unità operativa: <UnitaOperativa> = 1 -
<UnitaProduttiva> = 0.
Allo scopo di agevolare lo svolgimento degli adempimenti aziendali e di favorire la gestione dei
trattamenti CIG senza soluzione di continuità,[3] all’inizio del 2017, a tutte le Unità operative
censite in anagrafica aziende è stato attribuito anche il significato di Unità produttiva. Ogni
azienda deve, pertanto, avere cura di rivalutare, alla luce del proprio assetto organizzativo, la
correttezza del risultato della predetta operazione e, nel caso, di apportare le modifiche
necessarie, vale a dire di cessare le Unità produttive ovvero di Unità operative che non hanno i
requisiti amministrativi qui ribaditi).
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
[1] Qualora presso la sede legale dell’azienda non si svolga alcuna prestazione di lavoro
subordinato, la stessa non costituisce né sede principale di lavoro (codice “0”), tantomeno
unità operativa (codici “1” e seguenti).
[2] Qualora presso la sede legale dell’azienda non si svolga alcuna prestazione di lavoro
subordinato, la stessa non costituisce né sede principale di lavoro (codice “0”), tantomeno
unità produttiva (codici “1” e seguenti).
[3] Ai fini della gestione dei trattamenti CIG, la relazione univoca così strutturata fra l’Unità
operativa (ante marzo 2017) e la Unità produttiva (da marzo 2017) agevola, ai fini della
corretta applicazione della nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali, le attività di
calcolo della durata delle sospensioni lavorative e di rilevazione dei requisiti che integrano il
diritto di accesso ai citati trattamenti.
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Il Messaggio INPS 1444/2017 è il riferimento normativo per la corretta gestione di Unità operativa e Unità produttiva nei flussi UniEmens, con implicazioni dirette sulla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e sui Fondi di solidarietà. Commercialisti e responsabili del personale devono applicare questa distinzione nelle denunce contributive, verificando autonomia finanziaria, ciclo produttivo completo e continuità delle maestranze per qualificare correttamente le sedi di lavoro secondo il decreto legislativo 148/2015.
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