Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1366/2017

Articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”- Quattordicesima mensilità

Pubblicato: 27/03/2017 In vigore dal: 27/03/2017 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti reddituali e gli importi della quattordicesima mensilità per i pensionati nel 2017?

Spiegato da FiscoAI
La quattordicesima mensilità è una somma aggiuntiva erogata dall'INPS ai pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di trattamenti pensionistici presso l'assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive gestite da enti pubblici di previdenza. La norma prevede due fasce di reddito: nella prima fascia (reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a € 9.786,86 annui nel 2017), l'importo varia da € 437 a € 655 a seconda degli anni di contribuzione; nella seconda fascia (reddito tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo, fino a € 13.049,14), l'importo varia da € 336 a € 504. Per i lavoratori dipendenti si considerano gli anni di contribuzione fino a 15, da 15 a 25, e oltre 25; per gli autonomi fino a 18, da 18 a 28, e oltre 28. È prevista una clausola di salvaguardia: se il reddito complessivo annuo al netto dei trattamenti familiari supera il limite della fascia ma rimane inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l'importo viene comunque corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato. Il pagamento avviene d'ufficio con la rata di luglio o dicembre 2017, in via provvisoria sulla base dei redditi presunti, con successiva verifica quando saranno disponibili i dati consuntivati.

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Riferimento normativo

Articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”- Quattordicesima mensilità

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 28-03-2017 Messaggio n. 1366 OGGETTO: Articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”- Quattordicesima mensilità L’articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (all.1) ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ha previsto che la predetta somma sia corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo. Con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni per l’applicazione della normativa in argomento. Come è noto, l’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, in presenza di determinate condizioni reddituali personali. L’articolo 1, comma 187 della legge dell’11 dicembre 2016, n. 232 ha sostituito la tabella A allegata al decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 con la tabella A di cui all’allegato D annessa alla citata legge di bilancio Il predetto articolo 1, comma 187, lettera b) ha sostituito le parole “e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del FPLD” con le parole “e spetta: nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 1) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 2) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”. L’articolo 1, comma 187, lettera c) ha sostituito il primo periodo dell’articolo 5, comma 2, con i seguenti periodi : “Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell’importo della somma aggiuntiva spettante, l’importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell’importo della somma aggiuntiva spettante, l’importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”. La norma in argomento ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Trattamento minimo 2017 mensile = € 501,89 annuale = € 6.524,27 annuale x 1,5 = € 9.786,86 annuale x 2= € 13.049,14 La norma ha inoltre previsto che la somma aggiuntiva sia corrisposta anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo), determinandone la relativa misura. Si riportano di seguito gli importi della somma aggiuntiva per l’anno 2017, di cui alla Tab. A, all. D, art.1, co 187, lettera a, L. 232/2016. Lavoratori dipendenti - Anni di Lavoratori autonomi - Anni di Somma aggiuntiva (in euro) contribuzione contribuzione - Anno 2017 1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo Fino a 15 Fino a 18 437 Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 546 Oltre 25 Oltre 28 655 Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo Fino a 15 Fino a 18 336 Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 420 Oltre 25 Oltre 28 504 La predetta disposizione ha ridefinito la c.d. clausola di salvaguardia prevedendo che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il pagamento verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell’anno 2017. Si rammenta che il beneficio sarà erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell’anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell’anno 2017. Per quanto non innovato si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 119 del 2007 e, per la gestione pubblica, con la circolare n. 26 del 2007, nonché con i messaggi annualmente pubblicati. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele ALLEGATO 1 Articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 In vigore dal 1 gennaio 2017187. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato D annesso alla presente legge; b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, le parole: «e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti»; c) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: «2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato». Allegato D Articolo 1, comma 187, lettera a)In vigore dal 1 gennaio 2017 Tabella A Lavoratori Lavoratori Somma Somma aggiuntiva Somma dipendenti - Anni autonomi - Anni aggiuntiva (in (in euro) - Anni dal aggiuntiva (in di contribuzione di contribuzione euro) - Anno 2008 al 2016 euro) - Dal 2007 2017 1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo Fino a 15 Fino a 18 262 336 437 Oltre 15 fino a Oltre 18 fino a 327 420 546 25 28 Oltre 25 Oltre 28 392 504 655 Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo Fino a 15 Fino a 18 336 Oltre 15 fino a Oltre 18 fino a 420 25 28 Oltre 25 Oltre 28 504

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La quattordicesima mensilità si applica secondo i criteri di reddito individuale e anni di contribuzione stabiliti dal decreto legge 81/2007 convertito in legge 127/2007, come modificato dalla legge di bilancio 232/2016. Commercialisti e consulenti previdenziali devono verificare il reddito complessivo annuo al netto dei trattamenti familiari, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e l'applicazione della clausola di salvaguardia per determinare l'importo spettante e la corretta erogazione della prestazione aggiuntiva.

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