Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1324/2017

Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. Pagamento diretto dell’assegno ordinario. Istruzioni operative e contabili.

Pubblicato: 23/03/2017 In vigore dal: 23/03/2017 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative e contabili per il pagamento diretto dell'assegno ordinario del Fondo Trentino presso l'INPS?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1324/2017 disciplina il funzionamento del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, istituito per garantire tutela ai lavoratori dipendenti in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Il Fondo si applica ai datori di lavoro privati di settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, che occupano almeno il 75% dei dipendenti in unità produttive trentine e per i quali non esistono fondi di solidarietà bilaterali.

In fase di prima applicazione, il pagamento dell'assegno ordinario avviene esclusivamente tramite pagamento diretto dell'INPS al lavoratore, anziché anticipazione del datore di lavoro. I datori di lavoro interessati devono presentare domanda alla sede di Trento secondo le modalità indicate nel messaggio 327/2017, e successivamente trasmettere il modello SR41 per ogni lavoratore interessato, raggruppati in file aziendali con periodicità mensile.

L'intervento è concesso dal Comitato amministratore del Fondo con deliberazione, e la struttura territoriale di Trento rilascia l'autorizzazione di pagamento indicando il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l'importo autorizzato. Il Fondo versa inoltre la contribuzione correlata alla gestione di iscrizione del lavoratore.

A carico del datore di lavoro grava un contributo addizionale del 4% sulle retribuzioni imponibili perse dai lavoratori, elevato all'8% in caso di superamento di 13 settimane nel biennio. Le richieste e il recupero di tale contributo seguono le modalità operative del messaggio 1113/2017.

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Riferimento normativo

Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. Pagamento diretto dell’assegno ordinario. Istruzioni operative e contabili.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 24-03-2017 Messaggio n. 1324 OGGETTO: Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. Pagamento diretto dell’assegno ordinario. Istruzioni operative e contabili. Con il Decreto Interministeriale n. 96077 del 1° giugno 2016, pubblicato nella G.U. n. 180 del 03/08/2016, in attuazione dell’art. 40 del D.lgs n. 148/2015, è stato istituito presso l’INPS il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo Trentino (d’ora in avanti Fondo). Il Fondo assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro per il tramite dell’assegno ordinario nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria e straordinaria. La prestazione è garantita in favore dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs 148/2015 e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, a norma dell’art. 39 del D.lgs 148/2015 si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di cassa integrazioni guadagni stabilite dall’art. 7, commi da 1 a 4, del Decreto legislativo citato. Pertanto il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. In attesa delle istruzioni Uniemens, utili per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, in fase di prima applicazione, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto. Con successivo messaggio sarà resa nota la data a decorrere dalla quale il pagamento delle prestazioni sarà anticipato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. Il datore di lavoro provvederà a porre a conguaglio nella denuncia contributiva mensile l’importo anticipato. Con la circolare n. 197 dell’11 novembre 2016 è stata illustrata la disciplina del Fondo, relativamente anche all’ambito di applicazione del Fondo ed ai datori di lavoro obbligati al versamento della contribuzione ordinaria, mentre con il messaggio n. 327 del 24 gennaio 2017 sono state illustrate le modalità di presentazione delle istanze di assegno ordinario che, per il Fondo in commento, devono essere presentate esclusivamente alla sede di Trento. Istruzioni procedurali I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessati da processi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, sulla base delle istruzioni di cui al msg. 327 citato, per consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore devono inoltre trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, il mod. SR41 collegandosi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41. L’invio dei modelli SR41, raggruppati in files aziendali, avverrà con periodicità mensile. L’invio degli SR41 dovrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione ed al rilascio dell’autorizzazione da parte della struttura territoriale di Trento. La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti. Una volta deliberato il provvedimento di concessione da parte del Comitato amministratore del Fondo, lo stesso verrà comunicato tramite PEI alla struttura territoriale di Trento per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto indispensabile per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati. Nell’autorizzazione di pagamento, rilasciata sulla base della conforme deliberazione dal Comitato, sarà indicato il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l’importo autorizzato, comprensivo di contribuzione correlata e la stessa sarà notificata all’azienda istante, insieme alla relativa delibera, dalla struttura territoriale di Trento. Il Fondo provvede inoltre, ai sensi dell’art. 6, c. 4, del D.I. n. 96077/2016, a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata all’assegno ordinario. Infine, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4 per cento calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Il contributo è elevato all’8 per cento nei casi di superamento di 13 settimane nel biennio. Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto avverranno secondo le modalità operative individuate nel msg 1113 del 10/03/2017. Istruzioni contabili Per la rilevazione dell’onere relativo all’erogazione degli assegni ordinari ai lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, tramite il pagamento diretto, e del conseguente onere relativo alla contribuzione correlata a carico del Fondo Trentino, si rimanda alle istruzioni contabili rese note in occasione della pubblicazione della circolare n. 197 dell’11 novembre 2016. Per quanto attiene, invece, alla rilevazione contabile della contribuzione addizionale, si rinvia a quanto disposto nel citato msg 1113/2017. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Fondo Trentino rappresenta uno strumento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria per lavoratori dipendenti in settori esclusi dalla cassa integrazione guadagni, disciplinato dal D.lgs 148/2015 e dal Decreto Interministeriale 96077/2016. Commercialisti e aziende devono gestire il pagamento diretto, la contribuzione correlata, il contributo addizionale e il conguaglio nella denuncia contributiva mensile secondo le modalità Uniemens.

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