Quali sono i requisiti medico-legali e le patologie ammissibili per ottenere le cure balneo-termali in regime di Assicurazione Generale Obbligatoria secondo il Messaggio INPS 1274/2017?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1274/2017 disciplina le modalità di accertamento e concessione delle cure balneo-termali per gli assicurati INPS nell'anno 2017, con periodo di attività dal 27 marzo al 2 dicembre. Le prestazioni termali sono riconosciute solo per patologie specifiche (malattie reumatiche, osteoartrosi e bronchiti croniche) quando il trattamento può effettivamente prevenire l'insorgenza o l'evoluzione di uno stato invalidante, escludendo fasi iniziali o avanzate della malattia. L'assicurato deve presentare obbligatoriamente certificazione specialistica, esami strumentali documentati e visita cardiologica recente (non oltre 3 mesi), e deve iniziare il trattamento entro 90 giorni dall'accoglimento della domanda. Il limite massimo di erogazione è fissato a cinque cicli totali senza deroghe, e cicli ulteriori al terzo richiedono documentazione oggettiva del beneficio conseguito dai trattamenti precedenti. Sono escluse le controindicazioni mediche specifiche (tubercolosi attiva, cardiopatie gravi, insufficienza respiratoria grave, neoplasie in trattamento, malattie infettive contagiose, gravidanza e allattamento). A decorrere dal 2017, tutti i pareri medico-legali, sia di accoglimento che di reiezione, sono sottoposti al giudizio definitivo del Coordinamento Generale Medico Legale, eliminando l'istituto dell'istanza di riesame sanitario.
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Riferimento normativo
Avvio dell’attività di accertamento ai fini della concessione di cure balneo-termali in regime di Assicurazione Generale Obbligatoria.
Testo normativo
Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 21-03-2017
Messaggio n. 1274
OGGETTO: Avvio dell’attività di accertamento ai fini della concessione di
cure balneo-termali in regime di Assicurazione Generale
Obbligatoria.
Si comunica che per l’anno 2017 l’attività termale avrà inizio il 27/03/2017 e avrà termine il
2/12/2017.
Le Unità Operative Medico Legali possono avviare i relativi accertamenti, considerando che
l’assicurato dovrà iniziare il trattamento entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di
accoglimento della domanda.
ADEMPIMENTI SANITARI
Occorre premettere che l’art. 20 del DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato in G.U. n. 65 del 18
marzo 2017, ha stabilito che “1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione delle
prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati dell'INPS e dell'INAIL,
affetti dalle patologie indicate nell'allegato 9 al presente decreto, che possono trovare
reale beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le prestazioni
erogabili suddivise per tipologia di destinatari.”
Nel termalismo previdenziale il reale beneficio corrisponde al differimento dell’erogazione delle
prestazioni di invalidità/inabilità ovvero al superamento dello stato invalidante già realizzatosi.
I medici legali dell’Istituto sono quindi chiamati a verificare la sussistenza dei requisiti per
accedere a cure balneo-termali efficaci sul piano della prevenzione dell’invalidità, in ordine
all’insorgenza, all’evoluzione peggiorativa e alla riabilitazione degli stati morbosi invalidanti.
Ne discende che le prestazioni termali trovano corretto motivo di erogazione solo allorché
possano avere un reale effetto terapeutico sui processi morbosi denunciati. Restano valide in
tal senso le indicazioni circa la prescrivibilità limitata alle seguenti patologie: Malattie
Reumatiche: Osteoartrosi ed altre forme degenerative, reumatismi extra-articolari; Malattie
delle vie respiratorie: bronchiti croniche semplici o accompagnate da componente ostruttiva
(con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria
grave o da cuore polmonare cronico).
Fermo restando il limite massimo di erogazione stabilito in cinque cicli totali, limite per il quale
a decorrere dall’anno in corso non è ammessa alcuna deroga, saranno autorizzabili cicli
ulteriori al terzo solo qualora sia oggettivamente documentato il reale beneficio conseguito
con i precedenti trattamenti.
Tanto in occasione del primo accertamento che dei successivi, l’Assicurato dovrà esibire,
obbligatoriamente e a propria cura, la seguente documentazione:
1. Certificazione specialistica attestante la patologia e l’indicazione terapeutica al
trattamento termale;
2. esami strumentali che documentino adeguatamente la patologia attestata (immagini
radiologiche, esami di tipo funzionale quali la spirometria, ecc.);
3. visita cardiologica ed esame elettrocardiografico recenti e comunque non anteriori a 3
mesi.
In tutti i casi dovrà essere verificato che il processo morboso si trovi nella cosiddetta “fase
termale”. In altri termini, la patologia deve essere in uno stadio clinico in cui le cure termali
possano comportare un reale beneficio ai fini della prevenzione della condizione di invalidità
pensionabile; è di tutta evidenza che si debbano escludere quindi le patologie in fase del tutto
iniziale o in fase avanzata per le quali le cure termali non perseguirebbero in ogni caso le
finalità istituzionali.
Particolare attenzione andrà posta all’età del richiedente allorché la prossimità al
pensionamento escluda il verificarsi, nello stesso intervallo, dello stato invalidante in
dipendenza dalle patologie autorizzabili.
All’esito dell’esame della documentazione clinica e delle risultanze dell’esame obiettivo il
Medico della UO territorialmente competente che ha effettuato l’accertamento formulerà la
diagnosi medico legale e il parere in merito alla concessione. A tal fine la criteriologia medico
legale dovrà tener conto della prognosi clinica in relazione alla capacità lavorativa attitudinale.
In altri termini una medesima condizione patologica assumerà rilievo diverso, ai fini della
concessione, in base all’impegno funzionale richiesto per l’apparato interessato dall’attività
lavorativa svolta.
Le patologie tutelate (malattie osteoarticolari e bronco-polmonari),infatti, comportano
ripercussioni menomanti sulle sole attività che richiedono un particolare impegno motorio e/o
cardio-respiratorio e quindi, più in generale, sulle attività ad alto consumo energetico.
Ciò comporta che le finalità istituzionali del termalismo INPS risultano perseguite solo quando
le potenziali ripercussioni funzionali delle patologie sono tali da esercitare un apprezzabile
ruolo nel determinismo dello stato invalidante; alla luce dell’evoluzione tecnologica
dell’organizzazione del lavoro le categorie professionali interessate saranno quindi quelle per le
quali risulti prevalente l’impegno fisico rispetto a quello intellettuale durante l’arco della
giornata lavorativa.
E’ necessario inoltre escludere il ricorrere di controindicazioni. A tal fine di seguito si riporta
l’elenco già dettagliato nel msg. 11 aprile 2003, n. 23:
Fangoterapia
In generale ogni malattia che compromette, temporaneamente o permanentemente, le
condizioni generali è controindicata alla prescrizione della fangoterapia. In particolare prestare
massima attenzione alle seguenti patologie:
- Tubercolosi in atto: la prescrizione per la fangoterapia non deve essere fatta prima di 2
anni dalla completa guarigione clinica;
- Cardiopatie: Miocardiopatie medio– gravi; Cardiopatie in fase di scompenso cardio–
circolatorio; Cardiopatie ischemiche: Infarto miocardio acuto, esiti di infarto miocardico
complicato (valutare attentamente i singoli casi);
- Difetti valvolari: non esiste controindicazione assoluta;
- Ipertensione arteriosa non esiste controindicazione assoluta;
- Ipotensione arteriosa: non esiste controindicazione assoluta
- Insufficienza respiratoria grave;
- Neoplasie: tutte in fase di trattamento
- Tromboflebiti in fase acuta;
- Manifestazioni emorragiche in atto, recenti
- Insufficienza renale medio grave
- Nefropatie acute: tutte
- Nefropatie croniche: da valutare caso per caso
- Patologie psichiatriche o neurologiche: i due gruppi patogeni non prevedono una
controindicazione assoluta (valutare caso per caso);
- Epilessia: valutare l’insorgenza dell’ultimo episodio, periodo di latenza, terapia in atto
ecc.;
- Gravidanza e allattamento;
- Diabete mellito non compensato;
- Malattie infettive e contagiose in genere;
- Ulcera gastro duodenale in fase attiva;
- Malattie cutanee ripugnanti.
Balneoterapia
- In genere vengono considerate le stesse patologie previste per la fangoterapia, in modo
particolare quelle riguardanti l’apparato cardiocircolatorio e respiratorio tenendo conto anche
del fatto che tale terapia viene spesso associata alla fangoterapia per gli effetti benefici che
tale associazione produce sull’apparato osteoarticolare artrosico.
A decorrere dall’anno in corso il parere medico legale formulato dalla U.O medico legale
territorialmente competente sarà in tutti i casi sottoposto, sia per gli accoglimenti che per le
reiezioni, al giudizio medico legale definitivo del Coordinamento Generale Medico
Legale.
Pertanto non è più procedibile l’istituto dell’istanza di riesame sanitario.
La procedura informatica del Fascicolo Sanitario Elettronico (Sigas) verrà modificata per
adeguarsi alle nuove disposizioni pertanto a conclusione della visita presso la U.O.
competente, il responsabile medico avrà come unica possibilità l'inoltro al Coordinamento
Generale Medico Legale. Solo dopo il giudizio medico legale definitivo di quest'ultimo, la pratica
verrà restituita all'ufficio amministrativo per il consueto iter.
Nelle more degli interventi evolutivi, il personale medico dovrà continuare a chiudere la visita
con le stesse modalità previste da SIGAS. In questa fase temporanea le pratiche definite dalla
U.O. competente, anche quelle chiuse ed inviate al responsabile amministrativo, non
attiveranno l’iter successivo ma verranno inoltrate preliminarmente ed in modo automatico al
giudizio del Coordinamento Generale Medico Legale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 1274/2017 regola l'accertamento medico-legale per cure balneo-termali, affrontando tematiche di invalidità previdenziale, prevenzione dello stato invalidante e valutazione della capacità lavorativa attitudinale. Medici legali INPS e responsabili amministrativi devono verificare la sussistenza dei requisiti clinici, le controindicazioni assolute (fangoterapia e balneoterapia), la fase termale della patologia e il nesso causale tra la condizione morbosa e il rischio di invalidità pensionabile, considerando l'impegno funzionale richiesto dall'attività lavorativa svolta dall'assicurato.
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