Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1182/2017

Articolo 1, commi 222 e 223 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”– Regime sperimentale donna

Pubblicato: 14/03/2017 In vigore dal: 14/03/2017 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere al "regime sperimentale donna" secondo il Messaggio INPS 1182/2017?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1182/2017 disciplina l'estensione del regime sperimentale donna, un meccanismo che consente alle lavoratrici di accedere anticipatamente alla pensione di anzianità applicando il calcolo contributivo anziché retributivo. La norma si applica alle donne lavoratrici dipendenti e autonome che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato almeno 35 anni di contributi (34 anni, 11 mesi e 16 giorni per l'AGO) e un'età anagrafica di 57 anni se dipendenti o 58 anni se autonome, anche se non hanno raggiunto questi requisiti solo a causa degli incrementi della speranza di vita.

In pratica, le lavoratrici interessate possono presentare domanda di pensione in qualsiasi momento, ma la decorrenza effettiva del trattamento è soggetta alle "finestre mobili" previste dalle diverse gestioni previdenziali (ad esempio, per una dipendente che compie 57 anni a dicembre 2015 con 35 anni di contributi, la pensione decorre dal 1° agosto 2017). È obbligatorio cessare il rapporto di lavoro dipendente per ottenere il trattamento.

Aspetto rilevante è che restano fermi sia il regime degli incrementi della speranza di vita sia il sistema di calcolo contributivo della prestazione, il che significa che la pensione sarà calcolata secondo le regole del sistema contributivo, generalmente producendo assegni inferiori rispetto al sistema retributivo. Questa disposizione rappresenta una conclusione della sperimentazione iniziata nel 2004, estendendo la facoltà a coloro che erano rimasti esclusi per effetto dei soli incrementi demografici.

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Riferimento normativo

Articolo 1, commi 222 e 223 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”– Regime sperimentale donna

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 15-03-2017 Messaggio n. 1182 OGGETTO: Articolo 1, commi 222 e 223 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”– Regime sperimentale donna Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento ordinario n. 57, è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. L’articolo 1, commi 222 e 223, ha esteso la facoltà di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 (c.d. regime sperimentale donna) alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L’articolo 1, comma 222 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che “Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Come è noto, l’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modifiche, ha previsto che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. L’articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 ha previsto la facoltà in argomento anche per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico. L’articolo 1, comma 222, della legge n. 232 del 2016 ha esteso la predetta facoltà anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 non abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita. Ne consegue che possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e 58 anni per le autonome. Il successivo comma 223 dell’articolo 1 della citata legge ha previsto che “Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo, restano fermi, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243”. Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico delle predette lavoratrici, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita, nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo. A titolo esemplificativo, una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 compie 57 anni di età se dipendente o 58 anni se autonoma ed in possesso di 35 anni di anzianità contributiva può conseguire il trattamento pensionistico ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere rispettivamente dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018. Le lavoratrici in argomento, possono presentare in qualsiasi momento, anche successiva all’apertura della c.d. finestra mobile, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il regime sperimentale donna riguarda pensione di anzianità, sistema contributivo di calcolo, requisiti anagrafici e contributivi, finestre mobili di decorrenza e incrementi della speranza di vita. Consulenti previdenziali e gestioni INPS (AGO, gestioni esclusive) applicano questa normativa per valutare l'accesso anticipato al trattamento pensionistico delle lavoratrici, considerando l'obbligo di cessazione del rapporto di lavoro e le modalità di presentazione della domanda.

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