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Messaggio INPS 1133/2017

Fondo di integrazione salariale (FIS) – Chiarimenti sui termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietà.

Pubblicato: 12/03/2017 In vigore dal: 12/03/2017 Documento ufficiale

Quali sono i termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietà del FIS e quali conseguenze ha una presentazione tardiva?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1133/2017 chiarisce le regole per accedere all'assegno di solidarietà finanziato dal Fondo di integrazione salariale (FIS). Le aziende che sottoscrivono un accordo collettivo per la riduzione dell'attività lavorativa devono presentare la domanda telematica all'INPS entro sette giorni dalla conclusione dell'accordo stesso, e la riduzione dell'attività deve iniziare entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Il punto cruciale è che questi termini non sono termini di decadenza, bensì termini ordinatori: ciò significa che una presentazione tardiva della domanda non comporta il rigetto automatico della richiesta. Secondo il chiarimento del Ministero del Lavoro, l'assegno di solidarietà decorre dal giorno successivo alla data effettiva di presentazione della domanda, indipendentemente dal ritardo.

Tuttavia, esiste una conseguenza economica importante: le ore di riduzione dell'attività lavorativa effettuate dalla data inizialmente prevista fino al giorno di presentazione della domanda non sono indennizzabili. In pratica, il datore di lavoro perde il diritto all'integrazione salariale per il periodo antecedente la presentazione della domanda.

Per le aziende, questo significa che anche in caso di ritardo nella presentazione, la domanda non viene respinta, ma il trattamento integrativo decorre solo dalla data di presentazione effettiva. Il datore di lavoro deve indicare le ore non indennizzabili utilizzando il modello allegato alla circolare n. 176/2016, documentando chiaramente il periodo scoperto.

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Riferimento normativo

Fondo di integrazione salariale (FIS) – Chiarimenti sui termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietà.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 13-03-2017 Messaggio n. 1133 OGGETTO: Fondo di integrazione salariale (FIS) – Chiarimenti sui termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietà. Con la circolare n. 176/2016 sono state fornite le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS). L’analisi della disciplina relativa all’assegno di solidarietà garantito dal FIS, contenuta nell’art. 31 del decreto legislativo n. 148/2015 e nell’art. 6 del D.I. n. 94343/2016, ha fatto sorgere alcune perplessità in ordine all’ipotesi di presentazione tardiva dell’istanza, a seguito delle quali è stato richiesto un intervento chiarificatore al Ministero. Le disposizioni normative sopra citate prevedono che le istanze di accesso all’assegno di solidarietà garantite dal FIS siano presentate in via telematica all’INPS entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale e che la riduzione dell’attività lavorativa abbia inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. I termini suddetti non sono stati previsti come termini di decadenza ed assumono, pertanto, natura ordinatoria. Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 1502 del 3 marzo, nel prendere atto della mancata previsione nei decreti in parola di un effetto decadenziale conseguente alla presentazione tardiva della domanda, ritiene che si possa applicare la regola generale secondo la quale l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda. Quest’ultimo termine costituisce, sempre ad avviso del Ministero, il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell’attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo. Saranno non indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 della circolare n. 176/2016. A seguito di tale chiarimento si intendono superati i dubbi interpretativi in ordine alla decorrenza della prestazione di assegno di solidarietà. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 1133/2017 riguarda il Fondo di integrazione salariale (FIS), l'assegno di solidarietà e i termini ordinatori per la presentazione delle domande telematiche. Commercialisti e responsabili risorse umane devono conoscere la distinzione tra termini di decadenza e termini ordinatori, nonché le regole sulla decorrenza della prestazione e l'indennizzabilità delle ore di riduzione dell'attività lavorativa secondo il decreto legislativo n. 148/2015.

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