Come devono essere compilati gli elementi "ForzaAziendale" e "NumLavoratori" nel modello Uniemens, e quali categorie di lavoratori devono essere escluse?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1092/2017 fornisce chiarimenti sulla corretta compilazione dell'elemento obbligatorio "ForzaAziendale" nel modello Uniemens, che deve contenere il numero di tutti i dipendenti a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati proporzionalmente all'orario svolto. La norma esclude esplicitamente da questo computo i lavoratori autonomi, in particolare gli autonomi dello spettacolo (qualifica S) e gli autonomi sportivi professionisti (qualifica U), anche se equiparati ai subordinati per il calcolo dei contributi previdenziali. Nel settore marittimo, devono essere esclusi l'armatore e il proprietario-armatore imbarcati sulla nave (tipo contribuzione 73). Diversamente, questi soggetti continuano a essere indicati nell'elemento "NumLavoratori" che misura il numero complessivo di lavoratori occupati. Per i lavoratori intermittenti, il computo deve avvenire in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre precedente al mese di competenza della denuncia, escludendo le ore di disponibilità. Infine, devono essere esclusi sia da "ForzaAziendale" che da "NumLavoratori" i percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito e i destinatari delle prestazioni di esodo previste dalla L. 92/2012, poiché non più considerati occupati presso l'azienda.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Istruzioni nella compilazione del modello Uniemens. Modalità di compilazione dell’elemento Forza Aziendale. Chiarimenti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 09-03-2017
Messaggio n. 1092
OGGETTO: Istruzioni nella compilazione del modello Uniemens. Modalità di
compilazione dell’elemento Forza Aziendale. Chiarimenti.
1. Lavoratori autonomi esposti in Uniemens
Come riportato nel documento tecnico Uniemens, nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale>
deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo
pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al
tempo pieno.
Si precisa che in tale elemento non devono essere indicati i lavoratori autonomi.
In particolare, si pone l’attenzione sui lavoratori autonomi dello sport e dello spettacolo. Infatti,
nonostante nel settore dello spettacolo il lavoratore autonomo sia, per previsione legislativa e
prassi costante, considerato alla stregua del lavoratore subordinato (cfr. circolare n.
154/2014), tale equiparazione, prevista in riferimento alle disposizioni applicabili per il calcolo
dei contributi previdenziali, non può essere estesa in relazione all’inserimento degli stessi nel
computo della media occupazionale. Il computo dei lavoratori nell’organizzazione aziendale si
riferisce, infatti, soltanto ai soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato (2094 c.c.) e,
nell’ambito delle singole tipologie contrattuali, la legge stabilisce specifici criteri di computo
(es. part-time, tempo determinato).
Analoga disciplina riguarda anche i lavoratori sportivi professionisti, assicurati all’Inps a
prescindere dalla natura, autonoma o subordinata del rapporto di lavoro.
Non devono, pertanto, essere indicati nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> i lavoratori
con le seguenti qualifiche:
Qualifica1 Descrizione
S Lavoratore autonomo dello spettacolo
U Lavoratore autonomo sportivo professionista
Per quanto concerne, invece, il settore marittimo, si rappresenta che sono, analogamente, da
escludere dall’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> l’armatore ed il proprietario-armatore
imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, denunciati con <Tipo contribuzione> 73 (cfr.
circolare n. 56/1988).
Viceversa, i lavoratori in questione seguiteranno ad essere indicati nell’elemento obbligatorio
<NumLavoratori> che indica il numero lavoratori occupati.
Per completezza, si evidenzia che tali lavoratori non devono essere ricompresi ai fini del
computo del livello dimensionale dal quale dipende l’applicabilità delle disposizioni di legge di
cui alla Cassa integrazione guadagni straordinaria e dai Fondi di solidarietà ex titoli I e II del
D.Lgs. n. 148/2015.
2. Lavoratori intermittenti
Con riferimento al lavoratore intermittente, si fa presente che l’articolo 18 del D.Lgs. n.
81/2015 prevede espresse modalità di computo. Nello specifico, la norma dispone che, “ai fini
dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il
computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente sia computato
nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di
ciascun semestre”; non vanno pertanto considerate le ore in cui il lavoratore resta in
disponibilità.
Specifiche istruzioni in merito alle modalità di compilazione delle denunce mensili sono state
fornite con circolare n. 17/2006, in vigenza delle disposizioni del decreto legislativo n.
276/2003. Tali disposizioni si intendono integralmente richiamate.
Si precisa che ai fini dell’applicazione della disposizione sopra citata è necessario fare
riferimento al semestre precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens.
Ad esempio, per la determinazione della forza aziendale da esporre nel modello Uniemens
avente come periodo di competenza gennaio 2017, bisogna valutare l'orario di lavoro
effettivamente svolto nell'arco del semestre luglio 2016 – dicembre 2016; per l’Uniemens
avente come periodo di competenza febbraio 2017, bisogna valutare l'orario di lavoro
effettivamente svolto nell'arco del semestre agosto 2016 – gennaio 2017.
3. Percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito
Sempre ai fini della corretta compilazione dall’elemento <ForzaAziendale>, si rammenta che i
soggetti percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito – riconosciuto nel quadro
dei processi di agevolazione all’esodo – erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40
del citato D.Lgs. n. 148/2015 sono da escludere dall’elemento medesimo.
Come noto, l’assegno di cui si tratta viene erogato, mensilmente, dalla cessazione del rapporto
di lavoro del soggetto interessato e fino alla maturazione dei requisiti di età e di contribuzione
richiesti per l’accesso alla pensione.
Per le medesime motivazioni, devono essere esclusi dall’elemento obbligatorio
<ForzaAziendale>, i soggetti destinatari delle prestazioni di esodo di cui all’art. 4, commi da 1
a 7-ter 1, della L. n. 92/2012.
Tali soggetti non devono essere indicati nemmeno nell’elemento obbligatorio <NumLavoratori>
riferito al numero lavoratori occupati.
A margine di quanto sopra, si evidenzia, in conclusione, che le precisazioni di cui al presente
messaggio sono da intendersi sostitutive delle istruzioni fornite, in merito all’elemento
obbligatorio in trattazione, con il Documento tecnico per la compilazione del flusso Uniemens
attualmente disponibile sul sito dell’Istituto che è in corso di aggiornamento.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 1092/2017 è il riferimento normativo per la corretta compilazione del modello Uniemens, in particolare per il calcolo della forza aziendale, della media occupazionale e del livello dimensionale rilevante per Cassa integrazione guadagni straordinaria e Fondi di solidarietà. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per esclusioni di lavoratori autonomi dello spettacolo e sportivi, computo dei lavoratori intermittenti, trattamento degli esodati e delle prestazioni di sostegno al reddito, nonché per le specifiche modalità di conteggio nel settore marittimo.
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