Quali locali devono essere destinati ai Consigli dell'Ordine degli avvocati negli edifici giudiziari secondo la Legge 99/1995?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 99/1995 stabilisce che negli edifici adibiti a uffici giudiziari, in particolare nelle sedi dei tribunali, deve essere destinato uno spazio idoneo al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori. Questa norma riguarda direttamente gli ordini professionali forensi e gli uffici giudiziari territoriali. La legge prevede che i locali assegnati devono essere sufficienti a garantire il funzionamento ordinario del consiglio, incluse le attività di istruttoria e dibattimenti disciplinari, i rapporti con gli organi della giustizia locale, e la gestione di biblioteche consultabili anche da magistrati. La determinazione dello spazio e della sua idoneità avviene attraverso una valutazione congiunta tra la commissione di manutenzione dell'edificio (se esistente), i capi degli uffici giudiziari e il presidente del consiglio dell'Ordine, considerando le esigenze complessive dell'edificio e l'equilibrio tra attività giudiziaria e forense.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 27 marzo 1995, n. 99
Testo normativo
LEGGE n. 99/1995
# LEGGE 27 marzo 1995, n. 99
## Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai
consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, è destinato al consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze, comprese quelle necessarie per le istruttorie e i dibattimenti disciplinari, per i rapporti con gli organi della giustizia locale, per la conservazione e la fruizione, anche da parte di magistrati, di biblioteche, e per ogni altro servizio utile alla amministrazione della giustizia. 2. Alla determinazione del numero e alla valutazione della idoneità dei locali predetti provvedono la commissione di manutenzione, se costituita, ovvero i capi degli uffici giudiziari e il presidente del consiglio dell'Ordine interessato, tenuto conto della consistenza globale dell'edificio con riferimento alle esigenze connesse al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e di quella forense. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 99/1995 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 99/1995 regola l'allocazione di spazi negli edifici giudiziari per i Consigli dell'Ordine, disciplinando la coesistenza tra strutture giudiziarie e ordini professionali forensi. Avvocati, procuratori e amministratori di tribunali devono conoscere questa normativa per gestire correttamente la destinazione dei locali, le istruttorie disciplinari e i servizi comuni di biblioteca e amministrazione della giustizia.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.