Regolamento recante norme relative alla fruizione da parte degli esercenti le professioni legali del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.
Quali professionisti possono accedere al servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari e quali sono le modalità di accesso?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 594/1995 disciplina l'accesso al servizio di informatica giuridica, un sistema informatico collegato al Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione. Il servizio è rivolto a una categoria ampia di professionisti iscritti negli albi professionali: avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, dottori agronomi e agrotecnici. Inoltre, possono accedervi anche i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici specificamente indicati dalla normativa precedente. L'accesso non è automatico ma subordinato alla presentazione di una istanza formale. Una volta autorizzati, i professionisti possono utilizzare i terminali presenti negli uffici giudiziari per consultare la documentazione e le banche dati gestite dalla Corte di cassazione, facilitando così l'esercizio della loro attività professionale e l'accesso alle informazioni giuridiche necessarie.
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Riferimento normativo
DECRETO 28 novembre 1995, n. 594
Testo normativo
DECRETO n. 594/1995
# DECRETO 28 novembre 1995, n. 594
## Regolamento recante norme relative alla fruizione da parte degli
esercenti le professioni legali del servizio di informatica giuridica
attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il
Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di
cassazione.
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759 , il quale ha aggiunto gli articoli 14 e 15 al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322 , e, in particolare, il comma 2 del predetto art. 14, che prevede che per la disciplina del servizio di informatica giuridica sono emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 maggio 1987, n. 224 ; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990 ; Attesa la necessità di ridisciplinare la fruizione da parte degli esercenti le professioni legali del servizio di informatica giuridica, attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, nonchè di emendare le norme di esecuzione dell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322 , modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759 , concernente le modalità di accesso al predetto servizio di informatica giuridica; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2255 del 14 luglio 1995); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 L'art. 1 del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990 , è sostituito dal seguente: (("Gli avvocati, i praticanti avvocati, i notai, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali, i consulenti del lavoro, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i dottori in agraria, gli agrotecnici, i periti agrari, iscritti nei rispettivi albi professionali, nonchè i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all' articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322 , come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759 , sono ammessi, previa istanza, ad usufruire del servizio d'informatica giuridica, attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto presideriziale".))
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Il DM 594/1995 regola l'accesso al servizio di informatica giuridica per professionisti legali e consulenti iscritti negli albi professionali. Dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro trovano in questa normativa le modalità di fruizione dei terminali collegati al Centro elettronico di documentazione della Cassazione. La disciplina riguarda l'istanza di accesso, i diritti di utilizzo e l'integrazione con i sistemi informatici degli uffici giudiziari.
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