Quali sono i principali obblighi e divieti che il Decreto-Legge 946/1977 impone ai comuni e alle province per il bilancio 1978?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 946/1977 introduce misure urgenti di contenimento della spesa pubblica locale, imponendo ai comuni e alle province l'obbligo di approvare il bilancio di previsione per il 1978 in pareggio entro il 31 marzo 1978. La norma si applica a tutti gli enti locali e alle loro aziende di trasporto, richiedendo allegati certificativi delle entrate accertate e delle spese impegnate nel 1977. Il decreto vieta sostanzialmente qualsiasi forma di indebitamento, con poche eccezioni: sono consentite solo le anticipazioni di tesoreria fino a tre dodicesimi delle entrate accertate nel 1977 e i mutui per investimenti, oltre ai prefinanziamenti di mutui fino a un terzo dell'importo. Rimangono esclusi dal divieto i mutui per coprire disavanzi economici autorizzati dal Ministero dell'Interno, le perdite delle aziende di trasporto e i mutui già accordati da istituti di credito prima del 31 dicembre 1977. Gli enti che avevano già approvato il bilancio 1978 sono obbligati a rideterminarlo secondo queste nuove disposizioni, garantendo così un controllo rigoroso della finanza locale in un periodo di crisi economica.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 946
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 946/1977
# DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 946
## Provvedimenti urgenti per la finanza locale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77 della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare provvedimenti urgenti per la finanza locale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1 Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale o provinciale e vistato dal sindaco o dal presidente l'amministrazione provinciale, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo. È fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo articolo 3 ed iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio. Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto del Ministro per l'interno per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione delle aziende di trasporto sino all'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1 , 4 e 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62 , nonchè ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N.77 )) Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito. Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto. Nel bilancio di cui al primo comma sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976. Sono altresì compresi i contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizio di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi.
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Il Decreto-Legge 946/1977 è lo strumento normativo di riferimento per la gestione della finanza locale e del bilancio degli enti territoriali, affrontando tematiche di indebitamento pubblico, anticipazioni di tesoreria e mutui per investimenti. Commercialisti e responsabili finanziari degli enti locali lo consultano per comprendere i limiti all'indebitamento, le modalità di copertura dei disavanzi economici e gli obblighi di pareggio di bilancio, nonché per gestire le aziende municipalizzate e i consorzi di trasporto.
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