Legge Contributi

Legge 914/1949

Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza.

Pubblicato: 22/12/1949 In vigore dal: 21/11/1949 Documento ufficiale

Quali aumenti di pensione prevede la Legge 914/1949 per i pensionati degli Istituti di previdenza?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 914/1949 introduce un incremento generalizzato delle pensioni erogate dagli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. L'aumento è fissato al 30% per tutte le pensioni derivanti da cessazioni dal servizio avvenute prima del 1° novembre 1948, applicato a partire da quella data. La norma si applica sia alle pensioni dirette (erogate al pensionato stesso) che a quelle indirette e di riversibilità (destinate ai superstiti). Per le pensioni dirette, l'incremento è vincolato tra un minimo annuo di 9.000 lire e un massimo di 90.000 lire; per le pensioni indirette e di riversibilità, il range è ridotto (minimo 6.500 lire, massimo 60.000 lire). L'importo lordo risultante dall'aumento viene arrotondato per eccesso a 100 lire. Nel caso di pensioni finanziate da più Istituti contemporaneamente, l'aumento compete interamente all'Istituto che ha originariamente conferito la pensione, evitando duplicazioni o controversie sulla ripartizione dell'onere.

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Riferimento normativo

LEGGE 21 novembre 1949, n. 914

Testo normativo

LEGGE n. 914/1949 # LEGGE 21 novembre 1949, n. 914 ## Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 novembre 1948, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 30 per cento, entro i limiti di aumento annuo minimo di lire 9000 e massimo di lire 90.000 per le pensioni dirette, minimo di lire 6.500 e massimo di lire 60.000, per le pensioni indirette e di riversibilità. L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100. Nei casi di pensioni ad onere ripartito a, carico di due o più dei detti istituti di previdenza l'aumento di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

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La Legge 914/1949 riguarda i trattamenti di quiescenza e le prestazioni pensionistiche degli Istituti di previdenza, disciplinando aumenti e rivalutazioni delle pensioni. È rilevante per chi gestisce questioni di previdenza obbligatoria, diritti pensionistici, riversibilità e oneri a carico degli enti previdenziali, nonché per la determinazione dei redditi da pensione ai fini fiscali.

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