Legge

Legge 9/2026

Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee. (26G00024)

Pubblicato: 27/01/2026 In vigore dal: 26/01/2026 Documento ufficiale

Quali attività subacquee sono disciplinate dalla Legge 9/2026 e quali ne sono escluse?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 9/2026 stabilisce le norme di sicurezza per le attività subacquee svolte in Italia e nelle sue acque territoriali, nonché nelle infrastrutture di interesse nazionale in alto mare. La legge si applica a tutte le attività destinate a svolgersi sott'acqua, rispettando gli obblighi internazionali e i vincoli dell'Unione europea. Tuttavia, la legge esclude esplicitamente diverse categorie di attività: quelle militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, le operazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la pesca, le attività turistico-ricreative e quelle sportive. Inoltre, non si applicano alle attività di sicurezza nazionale, inclusa quella cibernetica. La legge non intende sostituire le competenze già attribuite ad altre amministrazioni pubbliche, che continuano a esercitare le loro funzioni secondo la disciplina vigente. In pratica, la normativa riguarda principalmente le attività commerciali e industriali subacquee, come le infrastrutture offshore, le ricerche scientifiche e gli interventi tecnici, garantendo standard di sicurezza uniformi.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9

Testo normativo

LEGGE n. 9/2026 # LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9 ## Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee. (26G00024) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione delle attività della dimensione subacquea 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano le attività destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), nell'alto mare. Restano fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla pesca, alle attività di cui all'articolo 32, alle attività in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le competenze comunque attribuite dalla disciplina vigente, che continuano ad essere svolte dalle amministrazioni pubbliche titolari. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea, vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 32 della Costituzione : «Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.».

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 9/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 9/2026 disciplina le attività subacquee in acque territoriali e infrastrutture di interesse nazionale, escludendo pesca, attività turistico-ricreative, sportive e operazioni di sicurezza nazionale. Gli operatori economici che svolgono lavori subacquei commerciali devono conformarsi alle disposizioni sulla sicurezza, mentre rimangono ferme le competenze delle amministrazioni pubbliche in materia di polizia, protezione civile e difesa.

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026, che modif… Decisione UE 1967 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… Decisione UE 1973 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … Regolamento UE 1963 Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… Legge 154 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1966 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… Legge 153 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… Regolamento UE 1961 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… Decisione UE 1958

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026
Vedi tutti i Legge →