Quali sono gli interventi straordinari previsti dalla Legge 87/1990 per il settore zootecnico e come vengono finanziati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 87/1990 rappresenta un intervento straordinario del governo italiano per sostenere il settore zootecnico attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale. La norma autorizza una spesa di 200 miliardi di lire per l'anno 1991, destinata a finanziare iniziative che coinvolgono società cooperative e altre società con significativa presenza sui mercati. I progetti devono essere coerenti con linee strategiche e criteri specifici definiti in un programma straordinario approvato dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per gestire questa iniziativa, viene istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un comitato dedicato all'intervento straordinario nel settore zootecnico, responsabile della predisposizione del programma, della definizione delle strategie e del finanziamento dei progetti. Il comitato opera seguendo le procedure stabilite dal CIPE e le norme ministeriali relative alle provvidenze contributive e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale, garantendo così un approccio coordinato e trasparente nella distribuzione dei fondi.
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Riferimento normativo
LEGGE 9 aprile 1990, n. 87
Testo normativo
LEGGE n. 87/1990
# LEGGE 9 aprile 1990, n. 87
## Interventi urgenti per la zootecnia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA Art. 1 (( 1. Per un intervento straordinario nella zootecnia da realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991. 2. I progetti sono predisposti da società cooperative e da altre società che assicurino una significativa presenza sui mercati e devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all' articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752 . 3. Per la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il finanziamento dei progetti, è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico. 4. Il comitato di cui al comma 3 esercita la propria attività osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze contributive e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale. ))
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La Legge 87/1990 è il riferimento normativo per interventi straordinari nel settore zootecnico, finanziamenti pubblici e progetti integrati di rilevanza nazionale. Consulenti aziendali e professionisti del settore agricolo la consultano per comprendere i criteri di accesso ai fondi, le procedure CIPE, le provvidenze contributive e creditizie destinate agli organismi cooperativi, nonché le modalità di presentazione dei progetti integrati.
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