Quali sono le modifiche apportate dalla Legge 85/1990 alle regole di giocata del lotto e come sono stati successivamente adeguati gli importi massimi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 85/1990 modifica l'articolo 3 della legge sul lotto del 1982, stabilendo nuove regole per gli importi delle giocate. L'importo minimo di ciascuna giocata è fissato in mille lire (o multipli di mille), con un massimo di 50 mila lire, mentre il giocatore può frazionare l'importo in diverse poste da 10 lire o multipli di 10. Per le giocate su tutte le ruote, l'importo non può essere inferiore a 2 mila lire. La norma prevede che il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possa modificare questi importi qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno. Successivamente, il Decreto 13 dicembre 1999 n. 474 ha raddoppiato l'importo massimo della giocata, e il Decreto 23 gennaio 2001 ha nuovamente raddoppiato tale limite a partire dal 1° febbraio 2001, adeguando progressivamente i limiti alle esigenze del mercato del gioco.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 aprile 1990, n. 85
Testo normativo
LEGGE n. 85/1990
# LEGGE 19 aprile 1990, n. 85
## Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento
del gioco del lotto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , sono sostituiti dai seguenti: "L'importo di ciascuna giocata è fissato in lire mille, o multipli di mille, e non può essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a lire 2 mila. I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro".(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 13 dicembre 1999, n. 474 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall' articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85 , è raddoppiato." --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 23 gennaio 2001, (in G.U. 31/01/2001, n. 25), nel modificare l'art. 3, comma 1 del Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 febbrario 2001, l'importo della giocata massima per il gioco del lotto stabilito dall' art. 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, n. 474 , è raddoppiato".
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La Legge 85/1990 disciplina gli importi delle giocate al lotto, le poste minime e massime, e i criteri di frazionamento delle scommesse. Commercialisti e operatori del settore gaming consultano questa normativa per comprendere i limiti di giocata, le modifiche introdotte dai decreti ministeriali successivi e l'evoluzione della regolamentazione del gioco pubblico italiano.
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