Legge Contributi

Legge 85/1968

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e modifiche ai rispettivi ordinamenti.

Pubblicato: 02/03/1968 In vigore dal: 05/02/1968 Documento ufficiale

Quali miglioramenti ai trattamenti pensionistici introduce la Legge 85/1968 e a quali casse pensioni si applica?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 85/1968 introduce miglioramenti significativi ai trattamenti di quiescenza (pensioni) per i titolari di pensione presso le casse pensioni degli istituti di previdenza, con particolare attenzione alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate. Il principale beneficio riguarda l'introduzione delle quote di aggiunta di famiglia, che consente ai pensionati di ricevere incrementi economici per il coniuge, i figli e i genitori a carico. Queste aggiunte familiari sono disciplinate secondo le modalità previste dalla Legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, garantendo un trattamento economico più favorevole per i nuclei familiari dei pensionati. L'efficacia della norma è retroattiva, con decorrenza dal 1° gennaio 1967, il che significa che i benefici sono stati riconosciuti anche per il periodo precedente alla promulgazione della legge stessa.

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Riferimento normativo

LEGGE 5 febbraio 1968, n. 85

Testo normativo

LEGGE n. 85/1968 # LEGGE 5 febbraio 1968, n. 85 ## Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e modifiche ai rispettivi ordinamenti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Con effetto dal 1 gennaio 1967, ai titolari di pensione a carico delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico, nella misura e con le norme di cui all' articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

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La Legge 85/1968 disciplina i trattamenti pensionistici e le quote di aggiunta di famiglia presso le casse pensioni degli istituti di previdenza, interessando direttamente la previdenza complementare dei dipendenti pubblici e degli insegnanti. Consulenti previdenziali e amministratori di enti locali devono conoscere questa normativa per gestire correttamente le pensioni di quiescenza, le aggiunte familiari e i diritti dei beneficiari secondo l'ordinamento delle casse pensioni.

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