Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi.
Quali sono gli obiettivi principali della Legge 84/1990 in materia di beni culturali e quale percentuale di risorse deve essere destinata alle attività di inventariazione e catalogazione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 84/1990 istituisce un programma organico nazionale per l'inventariazione, catalogazione e valutazione del rischio del patrimonio culturale italiano. Si applica a tutti i beni culturali pubblici e privati, inclusi beni storico-artistici, archeologici, archivistici, librari e ogni testimonianza rilevante della civiltà e cultura. Il Ministro per i beni culturali e ambientali deve approvare entro 60 giorni un programma che prevede tre linee di intervento: l'avvio di un piano uniforme di catalogazione, l'elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile dei rischi con relativa banca dati, e il potenziamento della ricerca e formazione. La norma prevede che almeno l'80% delle risorse stanziate (articolo 4) sia destinato alle attività di inventariazione e catalogazione, garantendo così un finanziamento prioritario a questi interventi fondamentali.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 aprile 1990, n. 84
Testo normativo
LEGGE n. 84/1990
# LEGGE 19 aprile 1990, n. 84
## Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione
della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione
all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta degli istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi nell'ambito delle attività e dei compiti istituzionali di catalogazione, inventariazione, prevenzione e salvaguardia dei beni culturali e ambientali. 2. Il programma è finalizzato: a) all'avvio di un piano organico di inventariazione e catalogazione, secondo criteri uniformi, dei beni - pubblici e privati - storico-artistici, architettonico-ambientali, archeologici, storico-scientifici, linguistico-etnografici, archivistici e librari, nonchè di tutti quei beni che costituiscono una rilevante testimonianza della storia della civiltà e della cultura; b) all'elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile della situazione di rischio del patrimonio di cui alla lettera a) del presente articolo, con relativa banca dati; c) al potenziamento delle attività di ricerca e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 62 )) . 4. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il programma di cui al comma 1 del presente articolo entro quindici giorni dalla sua approvazione è inviato alle competenti commissioni parlamentari. 6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo è riservata una somma non inferiore all'80 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. 7. Gli elaborati catalografici realizzati dal programma di cui all'articolo 1 della presente legge e tutti quelli precedentemente redatti dalle soprintendenze competenti e dagli istituti centrali o comunque da essi validati, costituiranno materiale documentale da allegarsi obbligatoriamente ad ogni progetto di recupero di immobili o aree, di singoli beni mobili, di complessi o collezioni e da utilizzarsi per la redazione della strumentazione urbanistica.
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La Legge 84/1990 rappresenta il quadro normativo di riferimento per inventariazione, catalogazione e tutela del patrimonio culturale, disciplinando le competenze del Ministero per i beni culturali, delle soprintendenze e degli istituti centrali. Professionisti del settore culturale, conservatori e responsabili di progetti di recupero immobiliare consultano questa norma per comprendere gli obblighi di documentazione catalografica, la carta del rischio, le banche dati del patrimonio e i criteri uniformi di catalogazione applicabili a beni mobili, immobili e collezioni.
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