Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonche' proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati.
Quali disposizioni sulla Cassa integrazione guadagni e gli assegni familiari vengono prorogate dalla Legge 833/1965 e fino a quando?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 833/1965 prolunga alcune misure di protezione sociale già previste dalla Legge 1038/1961. In particolare, estende fino al 31 marzo 1966 le disposizioni relative ai massimali contributivi per gli assegni familiari e le misure straordinarie a favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati. Si tratta di norme che erano già state prorogate nel 1964 e che necessitavano di un ulteriore prolungamento temporale. A partire dal 1° aprile 1966 entra in vigore una nuova disposizione finale dello stesso articolo 25. Per quanto riguarda l'identificazione delle aziende artigiane ai fini applicativi, la norma rimanda ai criteri stabiliti dalla Legge 869/1956, utilizzando la classificazione indicata dal decreto ministeriale del 1948 e successive modifiche.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 luglio 1965, n. 833
Testo normativo
LEGGE n. 833/1965
# LEGGE 5 luglio 1965, n. 833
## Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari,
nonche' proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli
operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961 n. 1038 , già prorogate al 30 giugno 1965 con l' articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433 , sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1966. La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 25 ha effetto dal 1 aprile 1966. Per la identificazione delle aziende artigiane ai fini di quanto stabilito al comma quarto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , si fa riferimento ai requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 869 , il luogo della classificazione indicata dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive disposizioni.
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La Legge 833/1965 riguarda la proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, Cassa integrazione guadagni e trattamenti per disoccupati, istituti fondamentali della previdenza sociale italiana. Commercialisti e responsabili del personale devono conoscere queste disposizioni per il corretto calcolo dei contributi e delle prestazioni sociali, nonché per l'identificazione delle aziende artigiane secondo i criteri della Legge 869/1956.
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