Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di
violenza connessi a competizioni calcistiche ((, nonche'
norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione
gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.))
Quali misure di sicurezza e prevenzione della violenza introduce il Decreto-Legge 8/2007 per le competizioni calcistiche?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 8 febbraio 2007, n. 8 rappresenta un intervento normativo urgente volto a contrastare gli episodi di violenza negli stadi durante le competizioni calcistiche. La norma si applica a tutte le società organizzatrici di competizioni calcistiche nazionali e agli impianti sportivi, imponendo misure rigorose di prevenzione e repressione dei comportamenti pericolosi.
Le principali disposizioni riguardano: il divieto di vendita di biglietti ai tifosi della squadra ospitata (per evitare scontri), il limite massimo di quattro titoli di accesso per persona fisica o giuridica, l'obbligo di presentare documento di identità valido per ogni acquisto di biglietto, e la verifica dell'intestazione del titolo all'ingresso dello stadio. Per gli stadi non a norma, è prevista la disputa delle competizioni in assenza di pubblico fino al completamento degli interventi strutturali richiesti.
Le sanzioni amministrative sono significative: da 5.000 a 20.000 euro per il personale che non osserva le disposizioni, da 20.000 a 100.000 euro per le società che impiegano personale non conforme. Le società sportive e i concessionari del servizio di vendita e controllo dei biglietti sono responsabili del rispetto di queste norme.
Aspetto rilevante per le società calcistiche: la normativa impone obblighi organizzativi e di compliance stringenti, con responsabilità diretta della gestione amministrativa e commerciale. Le violazioni comportano sanzioni significative e possono compromettere l'operatività dell'impianto.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n. 8
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 8/2007
# DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n. 8
## Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di
violenza connessi a competizioni calcistiche <em><strong>((, nonche'
norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione
gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.))</strong></em>
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure per la sicurezza degli impianti sportivi 1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all' articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte in assenza di pubblico. Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003 . Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , allorchè l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003 . 2. All' articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 , dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.". 3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003 , come introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati. 3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all' articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 , è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. 3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonchè a coloro che sono sprovvisti del documento. ((3-ter.1. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non si applicano ai minori di anni quattordici)) . 3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro. 3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. 3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.
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Il Decreto-Legge 8/2007 disciplina la sicurezza negli impianti sportivi, il controllo dei titoli di accesso e le misure di prevenzione della violenza calcistica, interessando società sportive, prefetture e gestori di stadi. Amministratori e responsabili della compliance aziendale devono conoscere i divieti di vendita di biglietti, i limiti quantitativi per acquirente, gli obblighi di identificazione e le sanzioni amministrative previste per inadempienza.
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