Legge

Legge 8/1991

((Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia)).

Pubblicato: 15/01/1991 In vigore dal: 15/01/1991 Documento ufficiale

Quali sono le misure di protezione e i sequestri previsti dal Decreto-Legge 8/1991 in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 8/1991 è stato emanato per affrontare l'emergenza dei sequestri di persona a scopo di estorsione, introducendo strumenti preventivi e repressivi. L'articolo 1 prevede che il pubblico ministero possa richiedere il sequestro dei beni appartenenti alla vittima, al coniuge e ai parenti conviventi, nonché di altre persone quando vi sia fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati per ottenere il prezzo del riscatto. Il sequestro ha durata massima di un anno, rinnovabile se persistono i motivi che lo hanno determinato, e può essere revocato quando cessa la permanenza del reato. Il sequestro non limita i poteri di amministrazione e gestione dei beni, né i diritti di godimento; tuttavia, il giudice può autorizzare atti di disposizione quando necessario per motivi familiari, professionali o economici. La norma prevede inoltre che sia punibile chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel delitto, si adoperi per far conseguire agli autori il prezzo della liberazione, con eccezione per chi agisce in favore di prossimi congiunti. Infine, sono dichiarati nulli tutti i negozi giuridici posti in essere per trasferire il prezzo del riscatto ai sequestratori.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1991, n. 8

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 8/1991 # DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1991, n. 8 ## <em><strong>((Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia))</strong></em>. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di emanare, in ragione del grave fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione, nuove disposizioni per prevenire e reprimere i relativi fatti criminosi, nonch&egrave; tutelare le persone che collaborano con la giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 (( Sequestro dei beni utilizzabili per far conseguire il prezzo del riscatto )) 1. Quando si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi. Il pubblico ministero pu&ograve; altres&igrave; richiedere ed il giudice pu&ograve; disporre il sequestro dei beni appartenenti ad altre persone quando vi &egrave; fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima. 2. Si osservano le disposizioni relative al sequestro preventivo. Il sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della scadenza, pu&ograve; essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al comma 1. In ogni caso, il sequestro &egrave; revocato, su istanza di un interessato o del pubblico ministero, quando risulti cessata la permanenza del reato. 3. Il sequestro dei beni non comporta limitazioni ai poteri di amministrazione e di gestione, ai diritti di godimento dei beni medesimi e non incide sui rapporti giuridici preesistenti. In caso di necessit&agrave; o quando ne sia fatta richiesta per motivi familiari, professionali, economici o imprenditoriali, il giudice, sentito il pubblico ministero, pu&ograve; autorizzare atti di disposizione aventi ad oggetto beni sottoposti al sequestro. 4. Le disposizioni dell' articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima. 4-bis. Non &egrave; punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel comma 4 in favore del prossimo congiunto. 5. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima.

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