Misure speciali di tutela e fruizione dei siti ((e degli elementi)) italiani di interesse
culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del
patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.
Qual è l'oggetto della Legge 77/2006 e quali siti italiani tutela?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 77/2006 stabilisce misure speciali di tutela e fruizione per i siti e gli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale. Si applica a tutti i beni culturali e naturali italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO, sia tangibili (siti archeologici, città storiche, paesaggi) che intangibili (tradizioni, pratiche culturali). La norma riconosce questi siti come "punte di eccellenza" del patrimonio italiano e li qualifica come simboli di valore internazionale, sottoponendoli a una protezione speciale basata sulla Convenzione di Parigi del 1972 e sulla Convenzione per il patrimonio culturale immateriale del 2003. In pratica, la legge prevede che lo Stato italiano adotti misure specifiche per conservare, valorizzare e garantire la fruizione pubblica di questi siti, coordinando gli interventi tra i diversi livelli amministrativi e gli enti competenti. Questo riguarda sia le amministrazioni pubbliche che gestiscono i siti sia i privati che possono essere coinvolti nella loro tutela e valorizzazione.
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Riferimento normativo
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 77
Testo normativo
LEGGE n. 77/2006
# LEGGE 20 febbraio 2006, n. 77
## Misure speciali di tutela e fruizione dei siti <em><strong>((e degli elementi))</strong></em> italiani di interesse
culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del
patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Valore simbolico dei siti ((e degli elementi del patrimonio culturale immateriale)) italiani UNESCO 1. I siti ((e gli elementi del patrimonio culturale immateriale)) italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ((resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184 , e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 ,)) di seguito denominati «siti ((ed elementi)) italiani UNESCO», sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale.
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La Legge 77/2006 è il riferimento normativo per la tutela del patrimonio mondiale UNESCO in Italia, disciplinando siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale secondo le convenzioni internazionali. Amministratori pubblici, enti locali e professionisti del settore culturale la consultano per questioni relative a vincoli di tutela, autorizzazioni per interventi su beni UNESCO, finanziamenti per la conservazione e compatibilità tra sviluppo territoriale e protezione del patrimonio immateriale.
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