Quali sono le modalità e l'importo del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta secondo il Decreto-Legge 76/1993?
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Il Decreto-Legge 76/1993 modifica la misura del contributo che le imprese del settore cartario devono versare all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, fissandola all'1% sul valore della carta e del cartone destinati al mercato nazionale. Il contributo è dovuto dalle imprese di settore con diritto di rivalsa totale a carico degli acquirenti, il che significa che il costo può essere trasferito interamente ai clienti. La norma è entrata in vigore il 3 marzo 1992 e rimane in vigore fino al 31 dicembre 1993, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità economica europea. Sono previste esenzioni per le amministrazioni dello Stato e per i soggetti già esonerati secondo la legge 25 febbraio 1987, n. 67. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato poteva variare la misura del contributo entro il limite massimo dell'1%, determinando anche le modalità operative di versamento tramite decreto ministeriale.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 23 marzo 1993, n. 76
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 76/1993
# DECRETO-LEGGE 23 marzo 1993, n. 76
## Modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per
la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n.
168.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 28 marzo 1956, n. 168 , recante provvidenze per la stampa; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rideterminare la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al fine di comporre le controversie in atto e di dare sollecita attuazione alla decisione della Commissione CEE in data 24 aprile 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168 , all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta si applica, fino alla data al più tardi del 31 dicembre 1993, per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dell'uno per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all' articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , nonchè le altre esenzioni già stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente. 2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 3 marzo 1992 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità economica europea. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di versamento dei contributi e può esserne variata la misura, purchè entro il limite massimo dell'uno per cento. 3. In adempimento della decisione della Commissione della CEE in data 24 aprile 1991, i contributi di cui al primo e terzo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168 , non si applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunità.
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Il Decreto-Legge 76/1993 riguarda i contributi parafiscali nel settore della carta e del cartone, la rivalsa su acquirenti, le esenzioni tributarie e l'adeguamento alle decisioni della Commissione CEE. Commercialisti e aziende del settore cartario devono considerare questa norma per la corretta contabilizzazione dei contributi obbligatori, la gestione della rivalsa e il rispetto delle scadenze di versamento all'Ente nazionale.
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