Legge Contributi

Legge 75/1953

Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'art. 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116.

Pubblicato: 10/03/1953 In vigore dal: 10/02/1953 Documento ufficiale

Quali sono i termini di presentazione delle domande di contributo e di ultimazione dei lavori per gli impianti idroelettrici in Sicilia e Sardegna secondo la Legge 75/1953?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 75/1953 stabilisce i termini per accedere ai contributi pubblici destinati alla costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici nelle regioni Sicilia e Sardegna. La normativa si applica a soggetti pubblici e privati che intendono realizzare opere infrastrutturali nel settore idroelettrico in queste due regioni. In pratica, le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre 1953, mentre gli impianti finanziati devono essere completati entro il 31 dicembre 1957. Questa legge modifica i termini precedentemente fissati dal decreto legislativo 505/1946 e dal decreto legislativo 136/1948, prorogando le scadenze per consentire una più ampia partecipazione ai bandi e una realizzazione più agevole delle opere.

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Riferimento normativo

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 75

Testo normativo

LEGGE n. 75/1953 # LEGGE 10 febbraio 1953, n. 75 ## Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'art. 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le domande di contributo prevedute dall' art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505 , e dall' art. 5 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136 , possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1953. Gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.

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La Legge 75/1953 riguarda i contributi pubblici per infrastrutture idroelettriche, i termini di presentazione delle domande e le scadenze di ultimazione dei lavori in Sicilia e Sardegna. È rilevante per chi opera nel settore delle energie rinnovabili, delle opere pubbliche e dei finanziamenti regionali, nonché per consulenti che assistono enti pubblici e società private nella gestione di progetti infrastrutturali e nella documentazione amministrativa dei contributi.

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