Legge Contributi

Legge 748/1952

Determinazione dei contributi a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte", per il quadriennio 1 luglio 1959-30 giugno 1954.

Pubblicato: 10/07/1952 In vigore dal: 25/06/1952 Documento ufficiale

Quali contributi annuali lo Stato e gli enti locali devono erogare alla Biennale di Venezia per il quadriennio 1950-1954?

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La Legge 748/1952 stabilisce i contributi finanziari a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte" per quattro esercizi finanziari (1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54). La norma riguarda il finanziamento pubblico di quattro aree di attività: le spese generali dell'Ente, l'Esposizione internazionale di arte figurativa, la Mostra internazionale d'arte cinematografica e le Manifestazioni d'arte drammatica e musicale. Lo Stato eroga contributi attraverso il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero del Tesoro (Presidenza del Consiglio, Servizi stampa e spettacolo), mentre il Comune di Venezia e l'Amministrazione provinciale partecipano al finanziamento con quote proprie. In pratica, per ogni capitolo di spesa sono previsti importi annuali fissi: ad esempio, 14.400.000 lire annue per le spese generali (metà da ciascun ministero), 20.000.000 lire per l'esposizione d'arte figurativa, 16.500.000 lire per la mostra cinematografica e 22.000.000 lire per le manifestazioni drammatico-musicali. Questo sistema di finanziamento misto garantisce il funzionamento della Biennale attraverso una ripartizione delle responsabilità tra enti statali e locali.

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Riferimento normativo

LEGGE 25 giugno 1952, n. 748

Testo normativo

LEGGE n. 748/1952 # LEGGE 25 giugno 1952, n. 748 ## Determinazione dei contributi a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte", per il quadriennio 1 luglio 1959-30 giugno 1954. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I contributi da erogarsi a favore dell'Ente autonomo denominato "La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte", sono stabiliti come segue: 1) per le spese generali dell'Ente, da imputarsi al primo capitolo previsto dall' art. 21 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 : a) contributo dello Stato nella somma annua di lire 14.400.000 per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, da stanziarsi, per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi stampa e spettacolo) b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 2.400.000; 2) per la "Esposizione internazionale di arte figurativa" da imputarsi al secondo capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 : a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nella somma annua di lire 20.000.000 per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54; b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 18.000.000; c) contributo dell'Amministrazione provinciale di Venezia nella somma annua di lire 2.000.000; 3) per la "Mostra internazionale d'arte cinematografica" da imputarsi al terzo capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 : a) contributo dello Stato nella somma annua di lire 16.500.000 per gli esercizi 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, di cui lire 11.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi stampa e spettacolo) e lire 5.500.000 da prelevarsi dallo speciale fondo a disposizione della Direzione generale dello spettacolo per sovvenzioni a favore di manifestazioni inerenti allo sviluppo del cinema; b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 400.000; 4) per le e "Manifestazioni d'arte drammatica e musicale", da imputarsi al quarto capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 : a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi stampa e spettacolo) nella somma annua di lire 22.000.000 per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54; b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 12.000.000 da prelevarsi sui proventi derivanti dall'applicazione degli speciali provvedimenti autorizzati in virtù del regio decreto-legge 16 luglio 1930, n. 1404 , convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62 .

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La Legge 748/1952 disciplina i contributi pubblici e i finanziamenti a enti culturali autonomi, con particolare riferimento alla ripartizione tra bilancio dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero del Tesoro e amministrazioni locali. Commercialisti e consulenti che gestiscono enti pubblici o culturali consultano questa normativa per comprendere le modalità di stanziamento, imputazione contabile nei capitoli di bilancio e la gestione dei fondi destinati a manifestazioni internazionali d'arte, cinema e spettacolo.

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