Quali sono le modalità e i limiti del concorso dello Stato per i mutui contratti dai comuni per la costruzione di sistemi ferroviari passanti secondo la Legge 74/1991?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 74/1991 autorizza i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti a contrarre mutui quindicennali fino a 300 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, destinati al finanziamento parziale delle opere. Lo Stato interviene nel concorso agli oneri attraverso un contributo all'ammortamento dei mutui, stabilito con decreto del Ministro del tesoro entro un limite massimo del 12% annuo, calcolato sul capitale iniziale mutuato e versato in misura costante per l'intero periodo di ammortamento. I comuni possono assumere i mutui anche per coprire la quota di spesa a carico delle regioni, secondo accordi risultanti da convenzioni specifiche. La norma prevede uno stanziamento complessivo di 36 miliardi per il 1991, 72 miliardi per il 1992 e 108 miliardi per il 1993, finanziato mediante riduzione dello stanziamento del Ministero del tesoro e utilizzando l'accantonamento dedicato alle rate di ammortamento dei mutui ferroviari.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 marzo 1991, n. 74
Testo normativo
LEGGE n. 74/1991
# LEGGE 5 marzo 1991, n. 74
## Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per
l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari
passanti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui, di durata quindicennale, fino alla concorrenza di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da destinare al parziale finanziamento delle opere. 2. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, entro il limite massimo di dodici punti percentuali. Il contributo è disposto in misura costante per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato. 3. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni, in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno 1991, lire 72 miliardi per l'anno 1992 e lire 108 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti (rate ammortamento mutui)". 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 marzo 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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La Legge 74/1991 disciplina il concorso dello Stato, i mutui quindicennali, l'ammortamento e il contributo statale per enti locali e comuni impegnati in opere infrastrutturali ferroviarie. Commercialisti e consulenti finanziari la consultano per questioni relative a finanziamenti pubblici, bilanci di enti locali, variazioni di stanziamento e gestione dei mutui con agevolazioni statali.
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