Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 74/1990 riguardo ai procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio superiore della magistratura?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 74/1990 modifica le norme sul funzionamento della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, introducendo una nuova disciplina sulla pubblicità dei dibattiti. In linea generale, i procedimenti disciplinari contro i magistrati si svolgono in pubblica udienza, garantendo trasparenza e controllo democratico. Tuttavia, la legge prevede un'eccezione importante: la sezione disciplinare può disporre che il dibattito si svolga a porte chiuse su richiesta di una delle parti, in tre specifiche circostanze. Innanzitutto, quando i fatti contestati non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria vera e propria. In secondo luogo, quando è necessario tutelare i diritti dei terzi coinvolti nel procedimento. Infine, quando occorre proteggere la credibilità della funzione giudiziaria stessa, considerando la natura dei fatti e la posizione ricoperta dal magistrato incolpato. Questa disposizione rappresenta un bilanciamento tra il principio di trasparenza della giustizia e l'esigenza di proteggere interessi legittimi, sia dei terzi che dell'istituzione giudiziaria nel suo complesso.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 aprile 1990, n. 74
Testo normativo
LEGGE n. 74/1990
# LEGGE 12 aprile 1990, n. 74
## Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , come sostituito da ultimo dall' articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo dell' art. 6 della legge n. 195/1958 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), come sostituito da ultimo dall' art. 2 della legge n. 1/1981 , poi modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 6 (Deliberazioni della sezione disciplinare). - In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell'elezione prevista dall'art. 4 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designato nell'elezione preveduta dall'art. 4; se la sostituzione non è possibile il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente. Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse".
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La Legge 74/1990 è il riferimento normativo per comprendere i procedimenti disciplinari presso il Consiglio superiore della magistratura, in particolare riguardo alla pubblicità dei dibattiti, alla sezione disciplinare e alle eccezioni alla trasparenza processuale. Magistrati, avvocati e consulenti legali la consultano per questioni relative a ricusazione, composizione della sezione disciplinare, tutela della credibilità della funzione giudiziaria e protezione dei diritti dei terzi nei procedimenti disciplinari.
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