Legge

Legge 7/2006

Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Pubblicato: 18/01/2006 In vigore dal: 09/01/2006 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e i fondamenti costituzionali della Legge 7/2006 sulla mutilazione genitale femminile?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 7/2006 è una normativa italiana che stabilisce misure di prevenzione, contrasto e repressione delle pratiche di mutilazione genitale femminile (MGF). La legge si applica a livello nazionale e riguarda la protezione delle donne e delle bambine da queste pratiche, riconosciute come violazioni gravi dei diritti fondamentali. I fondamenti costituzionali su cui si basa sono gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione italiana, che tutelano i diritti inviolabili della persona, l'uguaglianza davanti alla legge e il diritto alla salute. In pratica, la normativa mira a garantire l'integrità fisica e la salute delle donne e delle bambine, prevenendo pratiche tradizionali che costituiscono violazioni dei diritti umani. La legge si inserisce nel contesto internazionale, facendo riferimento alla Dichiarazione e al Programma di azione adottati a Pechino nel 1995 dalla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, dimostrando l'impegno dell'Italia nel contrasto a questa forma di violenza di genere.

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Riferimento normativo

LEGGE 9 gennaio 2006, n. 7

Testo normativo

LEGGE n. 7/2006 # LEGGE 9 gennaio 2006, n. 7 ## Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Finalita) 1. In attuazione degli articoli 2 , 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo degli articoli 2 , 3 e 32 della Costituzione sono i seguenti: «Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.». «Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.». «Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.».

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