Legge

Legge 681/1996

Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996.

Pubblicato: 11/01/1997 In vigore dal: 31/12/1996 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e il campo di applicazione della Legge 681/1996 sul censimento intermedio dell'industria e dei servizi?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 681/1996 istituisce un censimento intermedio dell'industria e dei servizi riferito all'anno 1996, inserito nel Programma statistico nazionale per il triennio 1995-1997. Si tratta di un'operazione statistica che integra archivi amministrativi e statistici esistenti, completati da indagini campionarie per verificare l'affidabilità dei dati e approfondire specifici settori economici. Il censimento riguarda tutte le entità economiche pubbliche e private che operano nel settore industriale, dei servizi e dell'artigianato, escludendo solo le attività agricole già coperte da censimenti specifici. La legge rappresenta un'alternativa ai tradizionali censimenti generali, utilizzando metodologie più efficienti basate sull'integrazione di dati già disponibili presso la pubblica amministrazione. Per le aziende e i professionisti, questo censimento rappresentava un obbligo di comunicazione dei dati relativi alle unità locali e alle attività esercitate. L'esecuzione pratica del censimento, inclusa la data di rilevazione e le modalità operative, era demandata a un successivo decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio e previa consultazione dei Ministeri competenti (Grazia e Giustizia, Interno, Industria e Artigianato).

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Riferimento normativo

LEGGE 31 dicembre 1996, n. 681

Testo normativo

LEGGE n. 681/1996 # LEGGE 31 dicembre 1996, n. 681 ## Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Data di rilevazione e campo di osservazione 1. È indetto il censimento intermedio dell'industria e dei servizi che sarà effettuato con riferimento all'anno 1996. 2. Il censimento, previsto dal Programma statistico nazionale per il triennio 1995-1997 sotto la voce "microcensimento dell'industria e dei servizi", sarà effettuato mediante l'integrazione degli archivi statistici ed amministrativi e mediante indagini, anche campionarie, per il controllo dei risultati dell'integrazione di detti archivi e per approfondimenti settoriali. 3. Sono soggetti al censimento gli enti, gli organismi, le imprese pubbliche e private e le relative unità locali che esercitano la loro attività nel campo dell'industria, dei servizi e dell'artigianato. Restano escluse dal censimento le attività che formano oggetto dei censimenti generali dell'agricoltura. 4. La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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La Legge 681/1996 disciplina il censimento intermedio dell'industria e dei servizi, uno strumento statistico fondamentale per il monitoraggio delle unità locali, delle imprese pubbliche e private, e delle attività economiche nel settore artigianale. Commercialisti e consulenti aziendali devono conoscere questa normativa per comprendere gli obblighi di comunicazione dati, la classificazione delle attività economiche e l'integrazione degli archivi amministrativi nel sistema statistico nazionale.

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