Aumento del contributo annuo a carico dello Stato in favore del Centro italiano di ricerche e di informazioni sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC).
Qual è l'importo del contributo annuo dello Stato al CIRIEC secondo la Legge 68/1987 e quali sono gli obblighi di rendicontazione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 68/1987 aumenta il finanziamento annuale dello Stato italiano destinato al CIRIEC (Centro italiano di ricerche e di informazioni sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse), portandolo a 150 milioni di lire a partire dall'anno finanziario 1986. Questo rappresenta un incremento rispetto ai precedenti 90 milioni di lire stabiliti nel 1979. Il contributo viene iscritto nel bilancio del Ministero del bilancio e della programmazione economica. La norma riguarda il finanziamento di un ente di ricerca pubblico specializzato nello studio dell'economia delle imprese pubbliche e di interesse pubblico. In pratica, lo Stato aumenta le risorse destinate a questa istituzione di ricerca per permetterle di svolgere le proprie attività di analisi e informazione. La legge prevede inoltre un obbligo di trasparenza: il CIRIEC deve inviare annualmente al Ministero una relazione dettagliata sulle attività svolte durante l'esercizio e una copia del bilancio consuntivo, garantendo così il controllo sulla gestione dei fondi pubblici.
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Riferimento normativo
LEGGE 25 febbraio 1987, n. 68
Testo normativo
LEGGE n. 68/1987
# LEGGE 25 febbraio 1987, n. 68
## Aumento del contributo annuo a carico dello Stato in favore del
Centro italiano di ricerche e di informazioni sull'economia delle
imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. A decorrere dall'anno finanziario 1986, il contributo annuo in favore del Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC), stabilito in lire 35 milioni dalla legge 6 giugno 1973, n. 322 , ed elevato a lire 90 milioni dalla legge 14 dicembre 1979, n. 641 , è ulteriormente elevato a lire 150 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. 2. Il Centro invia annualmente al Ministero del bilancio e della programmazione economica una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio nonchè una copia del relativo bilancio. NOTE Note all'art. 1: - La legge n. 322/1973 riguarda la concessione al Centro italiano di ricerche e di informazione sulla economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC) di un contributo annuo a carico dello Stato nella misura indicata dalla legge qui pubblicata. - La legge n. 641/1979 dispone l'aumento del predetto contributo annuo a carico dello Stato nella misura indicata dalla presente legge.
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La Legge 68/1987 disciplina il finanziamento pubblico di enti di ricerca e organizzazioni di interesse pubblico, con particolare riferimento a contributi annuali a carico dello Stato e obblighi di rendicontazione. Commercialisti e consulenti che operano con enti pubblici consultano questa normativa per comprendere le modalità di erogazione di fondi pubblici, la contabilità di bilancio degli enti finanziati e gli adempimenti amministrativi relativi a relazioni e bilanci consuntivi.
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