Legge

Legge 672/1996

Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali.

Pubblicato: 03/01/1997 In vigore dal: 31/12/1996 Documento ufficiale

Quali sono i principali obblighi di documentazione e rendicontazione delle spese elettorali per i candidati secondo la Legge 672/1996?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 672/1996 modifica la disciplina delle spese elettorali contenuta nella Legge 515/1993, introducendo obblighi stringenti di trasparenza e documentazione per tutti i candidati, sia eletti che non eletti. I candidati devono trasmettere entro tre mesi dalla proclamazione una dichiarazione accompagnata da un rendiconto dettagliato al Collegio regionale di garanzia elettorale, indicando analiticamente i contributi ricevuti da persone fisiche superiori a 10 milioni di lire e tutti i contributi da altri soggetti, allegando gli estratti dei conti correnti utilizzati. Il rendiconto deve essere sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che certifica la veridicità delle entrate. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati sono pubblicamente consultabili presso gli uffici del Collegio, consentendo a qualsiasi elettore di presentare esposti sulla loro regolarità entro 120 giorni dalle elezioni. Il Collegio verifica la regolarità della documentazione entro 180 giorni dalla ricezione e, in caso di irregolarità, contesta l'interessato che ha 15 giorni per presentare memorie e documenti difensivi; se il Collegio non contesta entro tale termine, le dichiarazioni si considerano approvate.

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Riferimento normativo

LEGGE 31 dicembre 1996, n. 672

Testo normativo

LEGGE n. 672/1996 # LEGGE 31 dicembre 1996, n. 672 ## Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 1 . Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 , sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, comma 6, primo periodo, dopo le parole: "deve essere trasmessa", sono inserite le seguenti: "entro tre mesi dalla proclamazione"; b) all'articolo 7, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione"; c) all'articolo 14 è abrogato il comma 5; d) all'articolo 15, commi 5 e 10, dopo la parola: "Collegio", è inserita la seguente: "regionale"; e) all'articolo 15, comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: "proclamato eletto". Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 7, commi 6 e 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 7 (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati). - 1.-5. (Omissis). 6. La dichiarazione di cui all' art. 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 , deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate. 7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione". - Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 515/1993 , come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 14 (Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati). - 1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'art. 7 e ne verifica la regolarità. 2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. 3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. 4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'art. 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti. 5. (Abrogato dalla presente legge)". - Per il testo dell'intero art. 15 della citata legge n. 515/1993 , come modificato dal presente articolo, si veda in nota all'art. 2.

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La Legge 672/1996 disciplina la documentazione delle spese elettorali, i rendiconti dei candidati e gli obblighi di trasparenza verso i Collegi regionali di garanzia elettorale. Commercialisti e consulenti che assistono candidati devono conoscere i termini di trasmissione, i limiti di rendicontazione, la tracciabilità bancaria e i controlli amministrativi previsti per garantire la regolarità delle dichiarazioni di spesa.

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