Quali sono le finalità della Legge 67/2006 e a chi si applica?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 67/2006 è una normativa italiana che mira a garantire la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. Si applica a tutte le persone riconosciute come disabili secondo la definizione della Legge 104/1992, cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa. La legge promuove il principio di parità di trattamento e pari opportunità, garantendo il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali di queste persone in tutti i settori della vita sociale. Per quanto riguarda le discriminazioni nel settore del lavoro (accesso al lavoro e condizioni di lavoro), la normativa rimanda al Decreto Legislativo 216/2003, che implementa la direttiva europea 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione. Questo significa che le aziende e i datori di lavoro devono rispettare specifici obblighi anti-discriminazione sia nella fase di assunzione che durante il rapporto di lavoro.
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Riferimento normativo
LEGGE 1 marzo 2006, n. 67
Testo normativo
LEGGE n. 67/2006
# LEGGE 1 marzo 2006, n. 67
## Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita'
vittime di discriminazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P r o m u l g a la seguente legge: Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) 1. La presente legge, ai sensi dell' articolo 3 della Costituzione , promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali. 2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 , recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., è il seguente: «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.». - Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 , reca: «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2003, n. 187.
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La Legge 67/2006 è il riferimento principale per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità e la lotta alle discriminazioni, operando in coordinamento con la Legge 104/1992 (definizione di persona handicappata) e il D.Lgs. 216/2003 (parità di trattamento nel lavoro). Consulenti del lavoro e aziende la consultano per comprendere gli obblighi di non discriminazione, accomodamenti ragionevoli e responsabilità civile verso i dipendenti disabili.
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