Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.
Quali sono le regole per l'iscrizione e il trasferimento all'albo dei procuratori legali e degli avvocati secondo la Legge 67/1991?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 67/1991 modifica le norme sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, introducendo maggiore flessibilità nella gestione delle iscrizioni agli albi professionali. In primo luogo, stabilisce che il superamento dell'esame di procuratore legale consente l'iscrizione presso il tribunale della circoscrizione dove risiede il candidato, indipendentemente dal distretto della corte d'appello presso cui ha sostenuto l'esame, eliminando così vincoli territoriali rigidi. In secondo luogo, la norma permette sia ai procuratori legali che agli avvocati di richiedere il trasferimento della propria iscrizione da un albo a un altro, anche in circoscrizioni diverse o in distretti diversi, purché intendano fissare la propria residenza nella nuova sede. Tuttavia, il trasferimento è subordinato a condizioni di regolarità professionale: non è consentito a chi sia sospeso dall'esercizio della professione, sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza. Un aspetto rilevante è che il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione, preservando così i diritti acquisiti dal professionista nel corso della sua carriera.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 marzo 1991, n. 67
Testo normativo
LEGGE n. 67/1991
# LEGGE 4 marzo 1991, n. 67
## Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni
sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se appartenente ad un distretto di corte d'appello diverso da quello presso il quale l'interessato medesimo ha sostenuto l'esame. 2. I procuratori legali e gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto nella quale intendano fissare la propria residenza, purchè non si trovino sospesi dall'esercizio professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza. 3. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 67/1991 disciplina l'iscrizione all'albo dei procuratori legali e degli avvocati, il trasferimento tra circoscrizioni e distretti, e la conservazione dell'anzianità professionale. I professionisti del settore legale consultano questa norma per comprendere i requisiti di mobilità territoriale, le cause di sospensione dall'esercizio professionale e le procedure di trasferimento tra ordini professionali.
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