Legge

Legge 668/1996

Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero.

Pubblicato: 31/12/1996 In vigore dal: 31/12/1996 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Legge 668/1996 e quali modifiche apporta alle elezioni dei COMITES?

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La Legge 668/1996 interviene sul calendario elettorale dei Comitati degli Italiani all'Estero (COMITES), rinviando la data delle elezioni precedentemente fissata. In particolare, il decreto-legge 288/1996 aveva originariamente previsto le elezioni per marzo 1997, ma questa legge le posticipa al mese di giugno dello stesso anno. La norma riguarda gli italiani residenti all'estero e gli organi rappresentativi delle comunità italiane sparse nel mondo, garantendo continuità amministrativa durante il periodo di transizione. Durante il rinvio, i componenti dei COMITES rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi eletti, così come i membri del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE), la cui durata viene conseguentemente prorogata. Questo meccanismo di proroga è disciplinato dalla legge 368/1989, che regola l'istituzione e il funzionamento del CGIE, prevedendo che i suoi membri rimangono in carica per una durata equivalente a quella dei COMITES e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

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Riferimento normativo

LEGGE 31 dicembre 1996, n. 668

Testo normativo

LEGGE n. 668/1996 # LEGGE 31 dicembre 1996, n. 668 ## Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall' articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1996, n. 391 . Tali elezioni dovranno tenersi nel mese di giugno dell'anno 1997. 2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati. Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell' articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368 . AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo ed all'art. 1: - Il testo dell' art. 1 del decreto-legge n. 288 del 1996 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 391 del 1996 , recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonchè disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana, è il seguente: "Art. 1 (Elezioni dei COMITES)). - 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172 , e dovranno tenersi nel mese di marzo 1997. 2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati. Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell' art. 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368 ". - Il testo dell' art. 5 della legge n. 368 del 1989 , recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, è il seguente: "Art. 5. - 1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i Comitati dell'emigrazione italiana (COEMIT) e possono essere eletti o nominati per non più di due mandati consecutivi. 2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati".

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La Legge 668/1996 disciplina il rinvio delle elezioni dei COMITES e la proroga dei mandati secondo la legge 368/1989 sul Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. Consulenti che operano con comunità italiane all'estero e organizzazioni rappresentative devono conoscere le regole sulla continuità amministrativa, i termini di carica e i vincoli sui mandati consecutivi per i rappresentanti delle comunità italiane all'estero.

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