Legge

Legge 667/1996

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali.

Pubblicato: 31/12/1996 In vigore dal: 31/12/1996 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni della Legge 667/1996 riguardanti il Comitato interministeriale per la cooperazione nelle zone di confine nord-orientale e nell'Adriatico?

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La Legge 667/1996 proroga fino al 31 dicembre 1999 le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, originariamente istituito nel 1992. Il Comitato, composto da dodici rappresentanti di vari ministeri e della Regione Friuli-Venezia Giulia, è presieduto dal Ministero degli Affari Esteri e opera presso tale dicastero. La norma autorizza una spesa annuale di 50 milioni di lire per il triennio 1997-1999 al fine di garantire il funzionamento dell'organismo. Le risorse sono reperite mediante riduzione dello stanziamento del Ministero del Tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento destinato al Ministero degli Affari Esteri. Il Comitato coordina le amministrazioni competenti per assicurare la partecipazione italiana alle commissioni miste italo-slovene, italo-croate e italo-croate-slovene su materie quali traffico transfrontaliero, protezione ambientale dell'Adriatico, cooperazione economica, idroeconomia, difesa dalla grandine e manutenzione dei confini. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio mediante propri decreti.

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Riferimento normativo

LEGGE 31 dicembre 1996, n. 667

Testo normativo

LEGGE n. 667/1996 # LEGGE 31 dicembre 1996, n. 667 ## Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall' articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390 , sono prorogate fino al 31 dicembre 1999. 2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annui per il triennio 1997-1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 8 del decreto-legge n. 350 del 1992 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 390 del 1992 , recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonchè misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero, è il seguente: "Art. 8 (Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico). - 1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, è costituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito Comitato interministeriale, in sostituzione del Comitato di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73 , le cui funzioni sono prorogate fino all'atto di costituzione del nuovo Comitato. Il Comitato è composto da dodici rappresentanti, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e della regione Friuli-Venezia Giulia. Il Comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero degli affari esteri ed è assistito, per lo svolgimento dei suoi compiti, da una segreteria istituita presso il medesimo Ministero. 2. Il Comitato interministeriale di cui al comma 1 provvede al coordinamento delle amministrazioni competenti al fine di assicurare la partecipazione italiana alle commissioni miste italo-slovene, italo-croate ed italo-croate-slovene nelle seguenti materie: a) traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra aree limitrofe di frontiera; b) protezione ambientale del mare Adriatico e deIle zone costiere dall'inquinamento; c) cooperazione economica e scambi commerciali di frontiera; d) idroeconomia e protezione ambientale dei corsi d'acqua nelle zone di frontiera; e) difesa comune contro la grandine ed agro-meteorologia; f) manutenzione dei confini di Stato; g) manutenzione delle strade di frontiera. 3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere alle attività di studio e di ricerca nelle materie indicate al comma 2, nonchè alle attività di promozione scientifica e culturale, mediante apposite convenzioni da stipulare con enti pubblici e privati, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, fino alla concorrenza della somma di lire 1.500 milioni per l'anno 1992. 4. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992. 5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Ratifica ed esecuzione di accordi internazionalì".

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