Disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni
dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione
europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria ((. . .)).
Qual è lo scopo del Decreto-Legge 644/1996 e come funziona il meccanismo di anticipazione del Fondo di rotazione per i fondi comunitari?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 644/1996 è una norma urgente che consente alle amministrazioni dello Stato italiano di utilizzare completamente le risorse assegnate dall'Unione europea per i programmi di politica comunitaria. Il provvedimento autorizza il Fondo di rotazione (istituito dalla legge 183/1987) ad anticipare il saldo dei contributi comunitari relativi all'ultima annualità dei programmi finanziati dai Fondi strutturali, permettendo così alle amministrazioni di non attendere i tempi lunghi dei rimborsi europei. I beneficiari privati devono rilasciare una garanzia fidejussoria (prestata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari) a carico totale dei beneficiari stessi, secondo uno schema approvato dal Ministero del Tesoro. Le somme anticipate vengono successivamente recuperate quando l'Unione europea accredita il saldo definitivo dei programmi, sulla base della rendicontazione presentata dalle amministrazioni competenti. In caso di mancato riconoscimento della spesa da parte dell'UE, le amministrazioni responsabili devono attivare azioni di recupero per reintegrare il Fondo; eventuali differenze di cambio rimangono a carico del Fondo stesso.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1996, n. 644
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 644/1996
# DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1996, n. 644
## Disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni
dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione
europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria <em><strong>((. . .))</strong></em>.
Art. 1 Anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie 1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea all'Italia, il Fondo di rotazione istituito dall' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , è autorizzato ad anticipare, con riferimento agli interventi di politica comunitaria finanziati dai Fondi strutturali, la quota di saldo del contributo comunitario relativa all'ultima annaulità del programma e di quello nazionale a proprio carico, previo rilascio da parte dei beneficiari privati di apposita garanzia fidejussoria in favore delle suddette amministrazioni centrali dello Stato prestata da istituti di credito o primarie compagnie di assicurazione o intermediari finanziari con oneri a totale carico dei detti beneficiari, in base allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 20 novembre 1996. 2. Per le erogazioni di cui al comma 1 il predetto Fondo di rotazione interviene nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie. 3. Le somme anticipate dallo stesso Fondo di rotazione per conto dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti che saranno disposti dall'Unione stessa a titolo di saldo dei programmi di cui al comma 1, a seguito della presentazione ai servizi della Commissione di apposita rendicontazione da parte delle amministrazioni competenti. 4. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate dal fondo di rotazione, a causa del non riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea, saranno attivate, dalle amministrazioni centrali responsabili, le necessarie azioni di recupero ai fini del reintegro delle disponibilità del Fondo stesso. 5. Eventuali maggiori o minori rimborsi, per effetto delle differenze di cambio, restano imputati alle disponibilità del richiamato Fondo di rotazione. 6. Per i programmi in scadenza al 31 dicembre 1996, la garanzia fidejussoria è rilasciata entro la data del 28 febbraio 1997, pena la revoca del contributo. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 31 marzo 1998, n. 73 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine del 28 febbraio 1997 previsto dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 24 , è prorogato al 31 agosto 1997.
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Il Decreto-Legge 644/1996 disciplina il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, i Fondi strutturali europei, le anticipazioni di contributi comunitari e le garanzie fidejussorie. È rilevante per amministrazioni pubbliche, beneficiari di finanziamenti UE e intermediari finanziari che operano nel settore dei programmi comunitari e della rendicontazione europea.
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