Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.
Qual è l'oggetto della Legge 637/1996 e quale intesa modifica?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 637/1996 approva una modifica dell'intesa stipulata tra il Governo italiano e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno. Questa normativa si applica ai rapporti tra lo Stato e questa confessione religiosa, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, che prevede la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le organizzazioni religiose attraverso leggi basate su intese. La legge modifica l'intesa precedente del 29 dicembre 1986, che era stata approvata con la legge 22 novembre 1988, n. 516. La nuova intesa è stata stipulata il 6 novembre 1996 e riguarda specificamente le norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e questa confessione religiosa. In pratica, la legge rappresenta un aggiornamento normativo che disciplina aspetti quali il riconoscimento giuridico, i diritti e gli obblighi della comunità avventista nei confronti dello Stato italiano, seguendo il principio costituzionale di laicità e pluralismo religioso.
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Riferimento normativo
LEGGE 20 dicembre 1996, n. 637
Testo normativo
LEGGE n. 637/1996
# LEGGE 20 dicembre 1996, n. 637
## Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e
l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno, in
attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Modifica dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516 1 . È approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516 . AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell' art. 8, comma terzo, della Costituzione , è il seguente: "I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze". Nota all'art. 1: - La legge 22 novembre 1988, n. 516 , reca: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno".
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La Legge 637/1996 è il riferimento normativo per le intese tra lo Stato e confessioni religiose, disciplinando i rapporti giuridici secondo l'articolo 8 della Costituzione. Riguarda questioni di diritto ecclesiastico, libertà religiosa, riconoscimento giuridico di enti religiosi e regolazione dei loro status legale in Italia.
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