Legge

Legge 617/1996

Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Pubblicato: 09/12/1996 In vigore dal: 09/12/1996 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Legge 617/1996 e quali decreti-legge sull'immigrazione vengono salvaguardati?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 617/1996 è una norma di sanatoria che ha l'obiettivo di preservare la validità e gli effetti di una serie di decreti-legge emanati tra novembre 1995 e settembre 1996 in materia di immigrazione e regolamentazione dell'ingresso di cittadini extracomunitari. La legge riguarda principalmente le amministrazioni pubbliche, gli uffici di polizia e gli organi giudiziari che hanno applicato questi decreti-legge durante il periodo in cui erano in vigore. In pratica, la norma stabilisce che tutti gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici già creati sulla base di questi decreti rimangono validi e producono effetti, anche se i decreti stessi potrebbero essere stati impugnati o non convertiti in legge. Inoltre, la legge salva tutte le cause di non punibilità, le estinzioni di reati e le esclusioni di sanzioni amministrative e civili previste da quei decreti, garantendo certezza giuridica a chi ha agito in conformità alle disposizioni allora vigenti.

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Riferimento normativo

LEGGE 9 dicembre 1996, n. 617

Testo normativo

LEGGE n. 617/1996 # LEGGE 9 dicembre 1996, n. 617 ## Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22, 19 marzo 1996, n. 132, 17 maggio 1996, n. 269, 16 luglio 1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477 ; sono altresì fatte salve le cause di non punibilità e di estinzione dei reati, quelle che escludono l'applicazione di sanzioni amministrative e civili e quelle che escludono gli effetti di provvedimenti amministrativi previste dai medesimi decreti. 2. I procedimenti avviati sulla base delle disposizioni del capo IV dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22, 19 marzo 1996, n. 132, e 17 maggio 1996, n. 269 , e sulla base delle disposizioni del capo III dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477 , sono conclusi applicando le disposizioni del capo III del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477 . 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri NAPOLITANO, Ministro dell'interno FLICK, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - I decreti-legge n. 489/1995, n. 22/1996, n. 132/1996, n. 269/1996, n. 376/1996 e n. 477/1996 recano: "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea". - Il capo IV dei seguenti decreti-legge reca: "Norme finali"; n. 489/1995 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995 ), n. 22/1996 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996 ), n. 132/1996 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996 ) e n. 269/1996 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 1996 ). - Il capo III dei seguenti decreti-legge reca: "Ricongiungimenti e regolarizzazioni"; n. 376/1996 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1996 ) e n. 477/1996 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1996 ).

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