Qual è l'oggetto della Legge 611/1996 e cosa comporta la conversione del decreto-legge 517/1996?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 611/1996 è un atto di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, che contiene interventi nel settore dei trasporti. Si tratta di una procedura legislativa ordinaria attraverso cui il Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) trasforma un decreto-legge, emanato dal Governo in via d'urgenza, in una legge ordinaria dello Stato, apportando eventuali modificazioni. La legge riguarda direttamente le amministrazioni pubbliche competenti in materia di trasporti e navigazione, nonché gli operatori economici del settore interessati dai provvedimenti contenuti nel decreto originario. L'articolo 1 della legge stabilisce che il decreto-legge n. 517/1996 è convertito con le modificazioni riportate in allegato, garantendo così la continuità normativa e la stabilità giuridica. Inoltre, la norma prevede la sanatoria di tutti gli atti, provvedimenti ed effetti giuridici già prodottisi sulla base di altri decreti-legge precedenti (nn. 199, 320, 410, 557, 86 e 221), evitando così l'annullamento retroattivo di decisioni amministrative già assunte e tutelando i rapporti giuridici sorti nel frattempo.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 dicembre 1996, n. 611
Testo normativo
LEGGE n. 611/1996
# LEGGE 4 dicembre 1996, n. 611
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 , recante interventi nel settore dei trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 aprile 1996, n. 199, 14 giugno 1996, n. 320, e 5 agosto 1996, n. 410 . 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 557, 26 febbraio 1996, n. 86, e 26 aprile 1996, n. 221 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: FLICK ------------
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La Legge 611/1996 rappresenta un esempio di conversione in legge di decreto-legge nel settore dei trasporti e navigazione, disciplinando interventi normativi in materia di politiche pubbliche. Amministrazioni pubbliche, enti locali e operatori del settore trasporti devono fare riferimento a questa normativa per comprendere il quadro normativo vigente, la sanatoria degli atti precedenti e la continuità dei rapporti giuridici già costituiti.
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