Legge

Legge 61/2006

Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.

Pubblicato: 03/03/2006 In vigore dal: 08/02/2006 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 61/2006 in materia di zone di protezione ecologica e quali sono i suoi limiti territoriali?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 61/2006 autorizza l'Italia a istituire zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) sottoscritta a Montego Bay nel 1982. Questa normativa consente di estendere la tutela ambientale italiana al di là delle acque territoriali tradizionali, proteggendo ecosistemi marini di rilevanza internazionale. L'istituzione di queste zone avviene mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro dell'ambiente e del Ministro degli affari esteri, con notifica agli Stati confinanti o frontalieri. I limiti esterni delle zone di protezione ecologica sono determinati sulla base di accordi bilaterali con gli Stati interessati; in assenza di tali accordi, viene applicato il criterio della linea mediana, dove ogni punto è equidistante dalle linee di base del mare territoriale italiano e dello Stato confinante. Questa disciplina rappresenta uno strumento di diritto internazionale del mare che consente all'Italia di esercitare competenze di protezione ambientale in acque internazionali, bilanciando la sovranità nazionale con gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali.

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Riferimento normativo

LEGGE 8 febbraio 2006, n. 61

Testo normativo

LEGGE n. 61/2006 # LEGGE 8 febbraio 2006, n. 61 ## Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione di zone di protezione ecologica e fissazione dei limiti esterni 1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonchè dall'accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689 , è autorizzata l'istituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3. 2. All'istituzione delle zone di protezione ecologica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, da notificare, a cura del Ministero degli affari esteri, agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. 3. I limiti esterni delle zone di protezione ecologica sono determinati sulla base di accordi con gli Stati interessati di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detti accordi i limiti esterni delle zone di protezione ecologica seguono il tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato interessato di cui al comma 2. Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Note all'art. 1: La legge 2 dicembre 1994, n. 689 , recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonchè dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994, n. 295, (S.O.).

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La Legge 61/2006 disciplina le zone di protezione ecologica, il diritto del mare e la sovranità marittima italiana secondo UNCLOS. Riguarda accordi internazionali, linee di base del mare territoriale, linea mediana tra Stati confinanti e competenze ambientali oltre il limite esterno delle acque territoriali. Amministrazioni pubbliche, enti di gestione costiera e operatori marittimi devono considerare questi vincoli nella pianificazione di attività in zone marine.

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