Cosa stabilisce il Decreto-Legge 60/1991 in merito al computo dei termini di custodia cautelare e quali sono le modifiche apportate agli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 60/1991 fornisce un'interpretazione autentica delle norme sulla custodia cautelare, chiarendo come devono essere computati i termini di durata della misura cautelare. La norma si applica a tutti i procedimenti penali in cui è disposta la custodia cautelare, riguardando sia gli imputati che i loro difensori e i magistrati che devono applicare la misura. In pratica, il decreto stabilisce che i giorni delle udienze e quelli impiegati per la deliberazione della sentenza non si contano nel computo dei termini specifici per le fasi del giudizio di primo grado o delle impugnazioni, ma si contano invece nel termine complessivo di custodia cautelare previsto dall'articolo 303. L'aspetto più rilevante è che la norma consente il superamento dei limiti temporali di custodia cautelare quando ricorre l'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 304, comma 2, purché non si oltrepassi il limite massimo stabilito dall'articolo 304, comma 4, risolvendo così il problema delle scarcerazioni per decorrenza dei termini di persone già condannate per criminalità organizzata.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 1 marzo 1991, n. 60
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 60/1991
# DECRETO-LEGGE 1 marzo 1991, n. 60
## Interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di
procedura penale e modifiche in tema di norme di durata della
custodia cautelare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di eccezionale gravità ed all'allarme provocato nella pubblica opinione dalla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di persone già condannate per delitti di criminalità organizzata, di procedere all'interpretazione autentica della normativa in tema di computo e di sospensione dei termini di custodia cautelare, nonchè di apportare idonei correttivi alla disciplina sulla durata della custodia cautelare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1' marzo 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. L' articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell' articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale , salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall' articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale . 2. L' articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista, la durata complessiva della custodia cautelare può superare i termini stabiliti nell' articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale , fermo restando il limite previsto dall'articolo 304, comma 4, del medesimo codice. 3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 APRILE 1991, N. 133 )) .
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Il Decreto-Legge 60/1991 è il riferimento normativo per l'interpretazione autentica del computo e della sospensione dei termini di custodia cautelare, misure cautelari personali e durata massima della carcerazione preventiva. Magistrati, avvocati penalisti e operatori del diritto lo consultano per questioni relative alla custodia cautelare, agli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale, e ai limiti temporali della carcerazione preventiva nei procedimenti per criminalità organizzata.
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