Legge

Legge 59/2006

Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio.

Pubblicato: 02/03/2006 In vigore dal: 13/02/2006 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 59/2006 in materia di legittima difesa nel domicilio privato e negli ambienti commerciali?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 59/2006 modifica l'articolo 52 del Codice Penale introducendo una disciplina specifica sulla legittima difesa all'interno di abitazioni private e luoghi di privata dimora. La norma stabilisce che chi è legittimamente presente in questi spazi può utilizzare armi legittimamente detenute o altri mezzi idonei per difendere sé stesso, altre persone, o i propri beni, senza che la difesa debba essere proporzionata all'offesa nei termini ordinari. Questo significa che la "proporzione" tra difesa e offesa è presunta quando ricorrono determinate condizioni: la legittima presenza nel luogo, l'uso di mezzi legittimi, e l'assenza di desistenza da parte dell'aggressore con pericolo concreto di aggressione. La legge estende questa protezione anche ai luoghi dove si esercitano attività commerciali, professionali o imprenditoriali, equiparando questi ambienti al domicilio privato ai fini della legittima difesa. In pratica, il proprietario o chi è autorizzato a stare in questi spazi gode di una presunzione di legittimità nella difesa, riducendo il rischio di responsabilità penale per eccesso di legittima difesa.

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Riferimento normativo

LEGGE 13 febbraio 2006, n. 59

Testo normativo

LEGGE n. 59/2006 # LEGGE 13 febbraio 2006, n. 59 ## Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Diritto all'autotutela in un privato domicilio 1. All' articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi: "Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità: b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2, e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate, o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 52 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 52 (Difesa legittima). - Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente ariticolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolunità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.". - Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell' art. 614 del codice penale : "Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.".

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