Legge Contributi

Legge 585/1967

Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari.

Pubblicato: 29/07/1967 In vigore dal: 14/07/1967 Documento ufficiale

Quali soggetti hanno diritto agli assegni familiari secondo la Legge 585/1967 e quali sono le condizioni richieste?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 585/1967 estende il diritto agli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitano attività agricola in proprio e sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia. La norma riconosce gli assegni per i figli e le persone equiparate a carico, applicandosi a partire dal 1° gennaio 1967. Il beneficio riguarda principalmente i capi famiglia, definiti come padri di figli in età prevista dalla legge, e madri in specifiche condizioni (vedovanza, nubilato con prole non riconosciuta, separazione, abbandono, marito invalido o disoccupato). La legge include anche fratelli, sorelle e nipoti a carico in caso di morte o invalidità del padre, nonché minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Per i commercialisti e i consulenti del settore agricolo, è rilevante che gli assegni familiari rappresentano un beneficio previdenziale collegato all'iscrizione obbligatoria e che la Corte Costituzionale ha successivamente integrato la norma nel 1990, equiparando i diritti della madre lavoratrice o pensionata a quelli del padre, eliminando discriminazioni di genere nella percezione del beneficio.

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Riferimento normativo

LEGGE 14 luglio 1967, n. 585

Testo normativo

LEGGE n. 585/1967 # LEGGE 14 luglio 1967, n. 585 ## Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dal 1 gennaio 1967 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ai sensi dell' articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e successive modifiche ed integrazioni, spettano gli assegni familiari per i figli e le persone equiparate a carico secondo le norme contenute nella presente legge. A questi effetti si considerano capi famiglia: 1) il padre di figli aventi l'età prevista dall'articolo 2; 2) la madre di figli, aventi l'età prevista dall'articolo 2, quando sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente di indennità di disoccupazione, od in servizio militare, semprechè non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perchè colpito da provvedimenti di polizia. Si considerano altresì capi famiglia: a) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano a carico e conviventi fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del padre, semprechè la madre non fruisca di assegni familiari; b) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti nonchè quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge o, per i casi di cui alle lettere a) e b), i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. ((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 6-9 marzo 1990, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 14/3/1990, n. 11) ha dichiarato "illegittimità costituzionale dell' art. 1 della legge 14 luglio 1967, n. 585 (Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti) nella parte in cui non prevede, tra gli aventi diritto a percepire gli assegni familiari per i figli a carico, in alternativa, la madre lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il padre."

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La Legge 585/1967 disciplina gli assegni familiari per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, collegandosi all'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia. I professionisti che operano nel settore agricolo devono considerare le condizioni di carico familiare, il riconoscimento dei figli equiparati e l'integrazione costituzionale che ha esteso i diritti alle madri lavoratrici, aspetti rilevanti per la corretta determinazione dei benefici previdenziali e assistenziali nel comparto agricolo.

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