Qual è la proroga concessa dalla Legge 566/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 566/1996 interviene su una materia di grande rilevanza sociale: lo sgombero di immobili urbani destinati ad uso abitativo. La norma si applica ai procedimenti di rilascio di abitazioni e riguarda principalmente i proprietari che necessitano di recuperare il possesso dei loro immobili, nonché le autorità competenti all'esecuzione. In pratica, la legge prolunga di 42 mesi (dal 1° gennaio 1994) il termine entro il quale la forza pubblica deve concedere assistenza per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, portando il periodo complessivo da 48 a 90 mesi. Questo intervento normativo rappresenta una misura di sanatoria che riflette le difficoltà operative nel settore abitativo degli anni '90, garantendo tempi più lunghi per l'esecuzione degli sgomberi e offrendo una maggiore tutela ai soggetti coinvolti nei procedimenti.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 novembre 1996, n. 566
Testo normativo
LEGGE n. 566/1996
# LEGGE 4 novembre 1996, n. 566
## Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso
abitativo e disposizioni di sanatoria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo 1. Il termine previsto dall' articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 , relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo è prorogato di quarantadue mesi a decorrere dal 1 gennaio 1994. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 3, comma 5, del D.L. n. 551/1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1989 , recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, è il seguente: "5. Per i provvedimenti di rilascio di cui all'art. 1, la cui esecuzione non sia contemplata nei commi 2 e 3, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1 gennaio 1990".
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La Legge 566/1996 disciplina il rilascio di immobili ad uso abitativo e la concessione dell'assistenza della forza pubblica, modificando i termini previsti dal decreto-legge 551/1988. Professionisti del diritto immobiliare e amministrativisti consultano questa norma per questioni relative a provvedimenti di sgombero, sanatoria abitativa e diritti dei proprietari in materia di possesso e restituzione di beni immobili.
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