Quali modifiche apporta la Legge 56/2006 all'articolo 295 del codice di procedura penale in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 56/2006 introduce il comma 3-ter all'articolo 295 del codice di procedura penale, specificando che nei processi davanti alla Corte d'assise, le decisioni relative alle intercettazioni per facilitare le ricerche di un latitante devono essere assunte dal presidente della Corte d'assise anziché dal giudice ordinario. Questa modifica si applica specificamente ai giudizi di primo grado presso la Corte d'assise e riguarda sia le intercettazioni telefoniche e di telecomunicazione (comma 3) sia le intercettazioni di comunicazioni tra presenti per delitti gravi (comma 3-bis). La norma mantiene fermi i presupposti e i limiti già previsti dai commi precedenti, garantendo che le intercettazioni rimangono uno strumento eccezionale per agevolare le ricerche di latitanti in relazione a specifiche categorie di reati. In pratica, questa disposizione attribuisce al presidente della Corte d'assise una competenza decisoria che precedentemente era del giudice, rafforzando il ruolo della magistratura collegiale nei procedimenti più gravi.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 febbraio 2006, n. 56
Testo normativo
LEGGE n. 56/2006
# LEGGE 14 febbraio 2006, n. 56
## Modifica dell'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia
di intercettazioni per la ricerca del latitante.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 295 del codice di procedura penale , dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: "3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiaii della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 295 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 295 (Verbale di vane ricerche). - 1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'art. 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza. 2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'art. 296, lo stato di latitanza. 3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270. 3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'art. 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis nonchè dell'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4). 3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.".
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La Legge 56/2006 modifica l'articolo 295 del codice di procedura penale riguardante intercettazioni, latitanza e ricerche di latitanti. La norma è rilevante per magistrati, avvocati penalisti e operatori della giustizia che affrontano procedimenti in Corte d'assise, in particolare per quanto concerne le misure cautelari personali, l'esecuzione di ordinanze e i delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale.
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