Norme per il sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza.
Quali sono le disposizioni della Legge 558/1996 riguardanti il sostegno alla Delegazione palestinese in Italia e l'operatività nei territori palestinesi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 558/1996 è una normativa che disciplina due aspetti principali: il finanziamento della Delegazione generale palestinese in Italia e l'autorizzazione per enti pubblici e privati di operare nei territori palestinesi. Per quanto riguarda il primo aspetto, il Ministero degli Affari Esteri è autorizzato a concedere un contributo annuo di 500 milioni di lire alla Delegazione palestinese per il triennio 1996-1998, destinato alle spese di funzionamento della sua sede italiana. Questo contributo ha natura forfettaria, il che significa che non richiede rendicontazione dettagliata delle spese sostenute. La norma riguarda principalmente le amministrazioni pubbliche italiane e gli enti di promozione commerciale che intendono operare nei territori della Cisgiordania e di Gaza. La legge rappresenta un intervento di cooperazione internazionale e sostegno diplomatico verso l'Autorità Palestinese in un periodo cruciale per i negoziati di pace. Un aspetto rilevante è che le disposizioni relative al sostegno della Delegazione palestinese sono state successivamente prorogate dalla Legge 147/2000, estendendo il periodo di validità oltre il triennio iniziale.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 ottobre 1996, n. 558
Testo normativo
LEGGE n. 558/1996
# LEGGE 23 ottobre 1996, n. 558
## Norme per il sostegno dell'attivita' della Delegazione generale
palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni
pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione
assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania
e di Gaza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzato, per il triennio 1996-1998, a concedere un contributo annuo di ammontare pari a lire 500 milioni alla Delegazione generale palestinese, destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non è soggetto a rendicontazione. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede a carico del capitolo 6856, iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 maggio 2000, n. 147 ha disposto (con l'art.3, comma 1) che " Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558 , relative al sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia".
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La Legge 558/1996 disciplina il finanziamento pubblico internazionale, la cooperazione allo sviluppo e le relazioni diplomatiche con i territori palestinesi, rappresentando un intervento di bilancio dello Stato italiano. Amministrazioni pubbliche, enti di promozione commerciale e società che operano in Cisgiordania e Gaza trovano in questa normativa il quadro autorizzativo per le loro attività. Commercialisti e consulenti che assistono aziende con operazioni nei territori palestinesi devono considerare questa legge nel contesto della normativa sulla cooperazione internazionale e sugli aiuti esteri.
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